Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO III
EFFETTI

Art. 50

Contratti in corso.
TESTO A FRONTE

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.

2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione (1).

3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;

b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.



(1) Cfr. articolo 1 bis del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

GIURISPRUDENZA


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