Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL GRUPPO

Art. 85

Organi della procedura e imputazione delle spese.
TESTO A FRONTE

1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45.

2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.