CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 12

TESTO A FRONTE

I. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

II. I liquidatori deliberano a maggioranza.