Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1204

Terzi garanti
TESTO A FRONTE

I. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

II. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.


GIURISPRUDENZA


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