Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1952

Divieto di agire contro il debitore principale
TESTO A FRONTE

I. Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

II. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

III. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.


GIURISPRUDENZA


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