CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 211-bis

TESTO A FRONTE

I. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.