Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2167

Obblighi del colono
TESTO A FRONTE

I. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo [le direttive del concedente e] le necessità della coltivazione.

II. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.