CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 223-nonies

TESTO A FRONTE

I. I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

II. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.