CAPO III
Disposizioni generali e finali

Art. 255

TESTO A FRONTE

I. Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.

II. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.

III. Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.

IV. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dell'articolo 36 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.