Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2683

Beni per i quali è disposta la pubblicità
TESTO A FRONTE

I. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.


GIURISPRUDENZA


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