Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)


Art. 273

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
TESTO A FRONTE

I. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [...] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. (3)

II. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. (4)

III. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) L'art. 32, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola «naturale» e sostituito la parola «potestà» con le parole: «responsabilità genitoriale».
(4) L'art. 32, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola «sedici» con la parola: «quattordici».

GIURISPRUDENZA


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