Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
PARAGRAFO 2
Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2756

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
TESTO A FRONTE

I. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

II. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

III. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.


GIURISPRUDENZA


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