Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)


Art. 278

Autorizzazione all'azione (3)

TESTO A FRONTE

I. Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Articolo sostituito dall'art. 35, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: (Indagini sulla paternità o maternità). I. Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento». La Corte cost., con sentenza 28 novembre 2002, n. 494, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui escludeva "la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato."

GIURISPRUDENZA


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