CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 34-bis

TESTO A FRONTE

I. Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

II. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice.