Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 479

Trasmissione del diritto di accettazione
TESTO A FRONTE

I. Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

II. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

III. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia alla eredità che al medesimo è devoluta.