Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 579

[Concorso del coniuge e dei genitori] (1)
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. L'articolo abrogato recitava:
«I. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
II. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori».