CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 73

TESTO A FRONTE

I. Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

II. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.


GIURISPRUDENZA

Mora del creditore - Facoltà di deposito - Effetti liberatori - Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli - Pagamento tramite intermediario ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Necessità - Ipotesi in cui l’intermediario sia parte della transazione - Applicabilità dell’art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 26 Aprile 2021, n. 10999.