Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

Art. 169

Norme applicabili
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

II. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. (1)


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(1) Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

GIURISPRUDENZA


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