TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 145

Termine per la nomina del consulente tecnico
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.


GIURISPRUDENZA

Fallimento – Comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo mediante posta non certificata – Effetti – Verifica della ricezione – Necessità.
L'opzione per la modalità di comunicazione telematica, in mancanza della applicazione della posta elettronica certificata e di un sistema regolamentare uniforme relativo alla prova della ricezione delle comunicazioni telematiche, richiede, in caso di contestazione, la verifica della ricezione sia in ordine all'oggetto che alla data, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario e in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dall'art. 136 c.p.c., e dall’art. 145 disp. att. c.p.c., per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione (Cass. n. 6635/2012).

Questa verifica è realizzabile con ogni mezzo di prova, non solo diretta, quale la risposta per ricevuta del destinatario data non in automatico, documentata dalla relativa stampa (Cass. n. 4061/2008, Cass. 6634/2012), ma anche di tipo presuntivo (Cass. 12205/2013).

[Nel caso di specie, la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo di cui alla L. Fall., art. 97, era avvenuta per posta ordinaria, non certificata, all’indirizzo all’uopo indicato dal creditore e il giudice del merito aveva ritenuto che il rispetto delle modalità indicate dal creditore fosse elemento necessario e sufficiente ad assolvere l'obbligo di comunicazione, in quanto la sostanziale affidabilità del protocollo, tale da impedire il recapito di messaggi effettivamente inviati solo per cause eccezionali e straordinarie, lasciava presumere che la comunicazione fosse stata non solo trasmessa all'indirizzo e-mail indicato dal difensore del creditore istante, ma anche ricevuta, in mancanza di elementi obiettivi di segno diverso, la cui deduzione e dimostrazione rimaneva a carico del destinatario.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2018, n. 28430.


Concordato preventivo – Fallimento – Consecuzione – Crediti dei professionisti che hanno svolto attività professionale “in funzione” – Utilità – Strumentalità – Crediti sorti prima della procedura di Concordato..
L’art. 111, secondo comma, l. fall. interpretato alla luce del disposto dell’art. 67, lett. g) l. fall. consente di affermare che il credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto “per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali”, non rilevando la natura del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)

L’accesso alla procedura di concordato preventivo garantisce di per sé un vantaggio per i creditori riferibile alla consecutio tra procedure, posto che, quantomeno, si otterrà l’effetto di cristallizzazione della massa (art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della azione revocatoria fallimentare. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)

L’art. 182 quater implicitamente conferma che possono essere ritenuti prededucibili anche crediti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, atteso che l’espressione “in funzione”, richiamando il concetto di “servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali, consente di intendere l’enunciato “strumentale a” come sinonimo di “funzionale”. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)

La consecuzione tra procedure non è esclusa dalla circostanza che tra procedura “minore” e procedura principale sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra le medesime. Il fallimento è, dunque, il logico corollario della condizione di dissesto che ha dato causa alla precedente procedura concorsuale. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2014, n. 6031.