TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi (1)


Art. 169

Registrazione del processo verbale di vendita
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.

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(1) Capo così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge: al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»