Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 388

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

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(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.