Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni

Art. 789

Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

II. Il decreto è comunicato alle parti.

III. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

IV. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.


GIURISPRUDENZA


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