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Friday 19 February 2021
Fondo patrimoniale: la Cassazione riepiloga i principi che regolano l’istituto e gli oneri probatori in capo al creditore e al debitore che proponga opposizione all’esecuzione.
Fondo patrimoniale – Vincolo di destinazione – Espropriazione forzata – Onere della prova.
Poiché l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea.
Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 08 February 2021, n. 2904.
Friday 26 February 2021
Onere del curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Fallimento – Accertamento del passivo – Sentenza non passata in giudicato – Onere del curatore di impugnazione.
La norma di cui all'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., la quale contiene una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I. fall. e alla vis attractiva della procedura concorsuale, impone al curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito.
Ove il curatore non assolva questo onere, di introdurre o proseguire l'impugnazione, onde ottenere la riforma della sentenza ed evitarne il passaggio in giudicato, il credito deve essere ammesso al passivo senza alcuna riserva.
Rimane, invece, del tutto irrilevante, in assenza di una successiva iniziativa del curatore, la pendenza dell'impugnazione al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che la sentenza già emessa è certamente opponibile alla massa e che all'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione (art. 307, 3° comma, cod. proc. civ.) consegue il suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. civ. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 08 February 2021, n. 2949.
Tuesday 09 February 2021
Sovraindebitamento: omologa piano del consumatore, interpretazione estensiva del requisito di meritevolezza alla luce del nuovo codice della crisi.
Piano del consumatore - Requisito di meritevolezza e graduale indebitamento - Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Cessione di crediti futuri ex art. 8 comma 1 bis introdotto dalla l. 176/2020.
Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/20120.
La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva.
In relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data di apertura del concorso non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale; questo principio può trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento, anche in ragione della constatazione che il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, previsione contenuta nell’art. 1 bis dell’art. 8 l. 3/2012 modificato, con effetto dal 25 dicembre 2020, dalla legge 176/2020. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 05 February 2021.
Tuesday 09 February 2021
Effetti del concordato preventivo sulla prescrizione dei crediti.
Concordato preventivo – Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione.
Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti di debitore ammesso al concordato preventivo decorre da quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Claudia Balestrazzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 February 2021.
Saturday 13 February 2021
La Cassazione indica il termine per l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura concorsuale.
Fallimento e procedure concorsuali - Crediti sorti nel corso della procedura - Termine per l’insinuazione al passivo.
L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare:
i) non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 L. Fall., comma 1 e 4" (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019);
ii) non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218 / 2015) l’opinione secondo cui, "costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c.";
iii) tale insinuazione incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. - nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia", decorrente "dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare" (Cass. 3872/2020), o "dalla maturazione del credito" (Cass. 18544/2019). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 02 February 2021, n. 2308.
Saturday 20 February 2021
Revocazione ex art. 98 l.fall.: irrilevanza della non veridicità delle deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione al passivo.
Revocazione – Ammissione al passivo di credito in privilegio – Deduzioni difensive – Idoneità – Esclusione.
Ai fini della revocazione ex art. 98 l.fall. dell'ammissione al privilegio di un credito nello stato passivo del fallimento non è sufficiente valorizzare la non veridicità delle deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione, che non integrano di per sé stesse un'attività fraudolenta, né si risolvono in prove false, palesandosi, pertanto, inidonee a ledere il diritto di difesa del curatore e ad impedire al giudice l'accertamento della verità. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 02 February 2021, n. 2284.
Friday 26 February 2021
Il socio unico della controllante non può essere qualificato come debitore per cui può partecipare all'asta fallimentare.
Vendita fallimentare - Socio unico della controllante della fallita e dell’aggiudicataria - Preclusione a partecipare - Esclusione - Ragioni.
Nell'ambito della vendita fallimentare, eseguita ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 02 February 2021, n. 2280.
Tuesday 16 February 2021
Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: è ammissibile la domanda tardiva di insinuazione al passivo.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Domanda tardiva di insinuazione al passivo – Ammissibilità.
Alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica della norma di cui all’art. 14 octies comma 3 della legge n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile la domanda tardiva di insinuazione al passivo nell’ambito del procedimento di soluzione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 01 February 2021.
Tuesday 02 February 2021
Concordato preventivo: il credito relativo al compenso dell’attestatore è prededucibile anche quando la domanda viene dichiarata inammissibile.
Concordato preventivo - Credito dell’attestatore - Concordato con riserva - Inammissibilità della domanda di concordato - Prededuzione nel fallimento consecutivo.
Il credito maturato dal professionista incaricato di redigere l'attestazione in pendenza del termine assegnato dal tribunale a norma dell'art. 161, comma 6, legge fall. ha carattere prededucibile nel successivo fallimento e ciò anche nell’ipotesi in cui la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile.
In questo caso, il riconoscimento della prededuzione costituisce, infatti, un effetto automatico, ex art. 161, comma 7, legge fall., conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 28 January 2021, n. 1961.
Wednesday 03 February 2021
Fallimento e leasing: applicazione della nuova disciplina e trattamento del credito del concedente.
Fallimento – Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 – Successivo fallimento dell’utilizzatore – Applicazione analogica dell’art. 72 quater l. fall. – Ammissibilità – Esclusione – Insinuazione al passivo del concedente – Oneri di allegazione e prova.
La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124 del 2017.
In base all’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 January 2021, n. 2061.
Friday 26 February 2021
Il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. 'funzionale' ex art. 111, comma 2, l. fall..
Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Inamissibilità della domanda di concordato - Prededucibilità - Sussistenza.
In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ancorché la procedura sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. Difforme: Sez. 1 - , Sentenza n. 639 del 15/01/2021 (Rv. ) in corso di massimazione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 28 January 2021, n. 1961.
Wednesday 10 February 2021
Sullo scioglimento della clausola arbitrale stipulata prima del fallimento.
Clausola arbitrale stipulata prima del fallimento - Scioglimento ex art. 78 L.F. - Esclusione - Fondamento
Arbitrato rituale e irrituale - Interpretazione clausola compromissoria - Criteri - Dubbio interpretativo - Soluzione favorevole alla ritualità dell’arbitrato - Ragioni
Arbitrato rituale - Profilo di competenza e non giurisdizione - Arbitrato irrituale - Improponibilità della domanda per rinuncia all’azione.
Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto allo scioglimento previsto dall’art. 78 L.F., configurandosi come atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi; e ciò trova indiretta conferma nell’art. 83 bis L.F., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.
L’opzione interpretativa tra arbitrato rituale ed irrituale è effettuata dal Giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c., e dunque facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse; in caso di dubbio, occorre prediligere la scelta a favore dell’arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell’articolo 808 ter c.p.c. e della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
La contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario sotto il profilo della devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, implica un problema di competenza e non di giurisdizione, atteso che l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; laddove invece sia previsto un arbitrato irrituale, la pronuncia dovrà essere di improponibilità della domanda per rinuncia all’azione giurisdizionale, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 27 January 2021.
Thursday 11 February 2021
Finalità sottesa alla L. n. 3/2012, oneri del finanziatore a norma del novellato art. 12-bis, valutazione di fattibilità del piano e di meritevolezza del debitore e negligente assunzione del debito.
Sovraindebitamento – Procedimento di omologazione del piano del consumatore – Relazione dell'organismo di composizione della crisi – Sindacato del giudice – Cause dell'indebitamento – Meritevolezza del debitore – Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Colpa grave, malafede o frode – Concessione del finanziamento – Valutazione del merito creditizio del debitore Cessione del quinto dello stipendio del debitore – Non opponibilità – Eliminazione del giudizio in ordine alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
La finalità sottesa alla L. n. 3/2012 – che si sostanzia nel consentire al debitore di definire la sua totale esposizione debitoria – si desume dal tenore letterale dell’art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dalla L. n. 176/2020, in cui la locuzione “il debitore in stato di sovraindebitamento” fa evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione; non è dunque condivisibile l’orientamento secondo il quale il piano del consumatore non sia idoneo ad incidere sui rapporti preesistenti.
La procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive. Il medesimo effetto sospensivo – e, con l’omologazione, risolutivo – si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.
L’art. 124-bis T.U.B., letto in combinato disposto con il novellato art. 12-bis L. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, per il tramite delle norme che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, CCCII) o dell’accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, CCCII) qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino la meritevolezza del debitore finanziato, è espressione della tendenza normativa volta a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito senza tenere conto del merito creditizio.
L’omologazione del piano del consumatore è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso alla mancanza di negozialità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio (estromesso dall’iter procedimentale a cui partecipa nella ristretta forma delle opposizioni). Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell’assunzione dell’obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto, allorquando egli si è prospettato le proprie concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi dallo stesso percepiti.
A seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si è assistito al passaggio dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, novità quest’ultima da intendere come espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale.
Le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, quantomeno ai fini dell’applicazione della disciplina inerente al piano del consumatore.
Tra le novità apportate con L. n. 176/2020 vi è anche l’intervenuta eliminazione del riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, in precedenza contenuto al comma 3-bis dell’art. 9 L. n. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Benevento, 26 January 2021.
Friday 05 February 2021
Il voto nel concordato preventivo può essere espresso per mezzo di rappresentante.
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Contraddittorio pieno – Finalità
Concordato preventivo – Voto del creditore – Manifestazione per mezzo di rappresentante – Procura – Caratteristiche.
L’adunanza dei creditori costituisce la fase in cui tra le parti - creditori e debitore, appunto - si sviluppa una fase di "contraddittorio pieno", che viene a supplire - seppure in termini parziali e al solo fine della votazione - all’assenza nel concordato di una procedura di verifica del passivo: tanto il debitore, quanto i creditori ben possono, in questa sede, contestare il diritto a partecipare di ogni altro soggetto (cfr., in particolare, la norma della L. Fall., art. 175, comma 3).
Nella procedura di concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore, che è prevista nella L. Fall., art. 178, comma 4, può essere data anche per mezzo di un rappresentante.
Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da questa norma per l’esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con "mandato speciale”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 25 January 2021, n. 1518.
Thursday 18 February 2021
Prima applicazione del nuovo art. 9, co.3-bis.2 l. 3/2012: l’OCC nella propria relazione deve sempre dare conto del 'merito creditizio' accertato dall’ente finanziatore.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Relazione dell’OCC – Requisiti – Indagine sulla verifica del “merito creditizio” del debitore al momento della concessione del credito – Elemento indefettibile della relazione – Sussistenza
Sovraindebitamento – Accordo di composizione ex l. 3/2012 – Previsione dell’estensione dell’efficacia ai fideiussori estranei alla procedura – Inammissibilità – Interpretazione analogica in base all’art. 79 CCII – Inammissibilità.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 3-bis.2, della l. 3/2012 (come modificato dal D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in l. 176/2020), la relazione dell’OCC deve contenere sempre l’indicazione relativa alla circostanza se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
L’indagine in ordine alla verifica del merito creditorio al momento del finanziamento è dunque un requisito indefettibile della relazione medesima, non consentendo la norma deroghe eventualmente basate sull’apprezzamento circa le concrete conseguente (per il creditore che ha concesso il finanziamento) dell’omessa valutazione dell’OCC; la circostanza, infatti, che il finanziatore potrebbe non avere in concreto interesse a proporre il reclamo contro l’omologa dell’accordo non è dunque decisiva nel senso di escludere l’obbligo di inserire nella relazione l’indicazione richiesta dalla norma, in quanto tale possibilità non emerge dal dato positivo, che pertanto va ritenuto non derogabile ad opera della parte.
E’ inammissibile la proposta di accordo di composizione contenente una deroga alla disposizione di cui all’art. 11, comma 3 l. 3/2012, a tenore del quale “l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”, né tale norma può essere derogata in virtù di un’interpretazione “evolutiva” della disciplina attualmente vigente, che tenga conto della previsione espressa di una simile deroga da parte della disciplina dell’art. 79 comma 5 CCII di futura vigenza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
[n.d.r.]
Non constano precedenti in termini, in riferimento ad entrambe le massime.
Riguardo la prima, la decisione in rassegna merita di essere segnalata in quanto verte su fattispecie in cui, nelle more dell’entrata in vigore della miniriforma della disciplina del sovraindebitamento, la relazione favorevole redatta dall’OCC (in un caso di accordo di composizione), non conteneva alcun riferimento all’indagine circa il “merito creditizio” condotta dalla banca finanziatrice. Il giudice concedeva termine per eventuale integrazione sul punto, relazione che tuttavia non veniva emendata dall’OCC, dietro suggerimento dell’advisor del sovraindebitato, sul presupposto che la proposta risultava fondata proprio sul pre-accordo concluso dal debitore con la Banca finanziatrice, che dunque, a prescindere dall’avere o meno osservato le regole prescritte per la concessione del credito, certamente non avrebbe avuto interesse alcuno alla proposizione del reclamo.
In merito alla seconda massima, il tribunale ha ritenuto inammissibile l’interpretazione “evolutiva” dell’art. 11 comma 3 l. 3/2012 – che non prevede espressamente il “patto contrario” circa l’estensione dell’efficacia dell’accordo ai garanti del sovraindebitato - in relazione a quanto consentirà invece il CCII all’art. 79. Come noto, infatti, mentre l’art. 11 comma 3 l. 3/20212 prevede che i diritti dei creditori restano impregiudicati nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, l’art. 79 CCII fa salvo espressamente il patto contrario, con l’inciso “salvo che sia diversamente previsto” non contenuto nella l. 3/2012. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 21 January 2021.
Thursday 28 January 2021
Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente e concordato preventivo.
Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Successivo incasso della banca - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista - Legittimità - Condizioni e limiti.
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca - se la convenzione relativa all’anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 20 January 2021.
Wednesday 03 February 2021
Requisiti di non fallibilità, attivo patrimoniale e soci illimitatamente responsabili.
Requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2 legge fall. – Attivo patrimoniale – Soci illimitatamente responsabili – Composizione.
Posto che le obbligazioni sociali costituiscono debiti che stanno in capo alla società pur nel caso delle società di persone, non concorre a formare l’ ”attivo patrimoniale”, che viene preso in considerazione dalla norma dell’art. 1 comma 2 lett. a. legge fall., il fatto che i soci illimitatamente responsabili siano tenuti, quali garanti ex lege, a rispondere degli stessi.
Concorrono invece a formare l’attivo patrimoniale i prelievi di somme dalle casse sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, dato che le somme così percepite sono soggette ad azione di ripetizione di indebito da parte della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 January 2021, n. 979.
Thursday 04 February 2021
Requisiti di non fallibilità, regime probatorio e proventi derivanti dalla dismissione di beni strumentali.
Requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2 legge fall. – Prova
Requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2 legge fall. – Ricavi lordi – Proventi derivanti dalla dismissione di beni strumentali all’esercizio dell’impresa – Liquidazione dell’azienda sociale – Ricomprensione – Esclusione
Requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2 legge fall. – Attivo patrimoniale – Proventi derivanti dalla dismissione di beni strumentali all’esercizio dell’impresa – Liquidazione dell’azienda sociale – Ricomprensione.
Il bilancio di esercizio è il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all’art. 1 comma 2 legge fall. nel solo senso che la funzione specifica di questo documento contabile è di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell’art. 2423, comma 2, cod. civ.
In realtà, la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, sotto il profilo probatorio, campo di indagine aperto e disponibile.
Se la decisione di «sostituire» i beni strumentali all’esercizio dell’attività rientra sicuramente nel campo delle decisioni di impresa, quella successiva, quale attinente al come «disfarsi» dei beni che si è stabilito di sostituire, ivi compresa l’opportunità di cederli a titolo oneroso, si pone fuori da quest’ambito: per rientrare in quello inerente alla dismissione, liquidatoria (e quindi di «monetizzazione» dei beni sostituiti) o meno che sia, dei beni facenti parte di un dato assetto patrimoniale.
Fuori dal caso di «esercizio provvisorio» dell’impresa, il requisito dei ricavi lordi per sua natura tende a ridurre il suo peso, focalizzandosi sulla vendita delle rimanenze e sul completamento dell’esecuzione degli eventuali contratti pendenti.
Per contro, la liquidazione dei cespiti aziendali tende propriamente a fare lievitare il requisito dell’«attivo patrimoniale», di cui alla lettera a. del comma 2 dell’art. 1 legge fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 January 2021, n. 980.
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