Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10167 - pubb. 12/03/2014

Contratto di gestione patrimoniale: la mancata sottoscrizione di una delle parti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra

Tribunale Reggio Emilia, 16 Settembre 2013. Est. Chiara Zompì.


Intermediazione finanziaria – Contratto di gestione patrimoniale e forma scritta ad substantiam – Sottoscrizione del solo cliente – Nullità – Irrilevanza della dichiarazione confessoria.



In materia di intermediazione finanziaria, per i contratti di gestione patrimoniale è prevista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del TUF, la forma scritta ad substantiam e la necessaria sottoscrizione di entrambe le parti negoziali, cosicché, la manifestazione di volontà di uno dei due contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma ad probationem. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Milani


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