Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10280 - pubb. 09/04/2014

Frode informatica attraverso il c.d. fenomeno man-in-the-browser ed esclusione di dolo o colpa grave del cliente

ABF Milano, 10 Febbraio 2014, n. 822. Est. Orlandi.


Conto corrente bancario e postale – Banca online – Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate.



L’art. 12,3 d.lgs. 11/2010 non può considerarsi applicabile quando l’operazione fraudolenta sia posta in essere mediante meccanismi di aggressione informatica particolarmente subdoli (e.g. c.d. fenomeno “man-in-the-browser”) e profondamente differenti dai “tradizionali” metodi di phishing. Tale diversità, infatti, li rende capaci di sorprendere la buona fede anche di un pur normalmente attento fruitore del servizio, inducendolo quindi a cooperare inconsciamente nell’attuazione della stessa frode. La condotta del cliente, dunque, in ragione delle modalità di compimento della frode, non può essere qualificata come dolosa o gravemente colposa. Segue, perciò, a carico del prestatore di servizi di pagamento, l’obbligo di restituzione della somma sottratta, salva franchigia di legge. (Edoardo Avato) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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