Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17298 - pubb. 23/05/2017

Obbligazioni Cirio e omessa informazione sullo specifico prodotto

Appello Venezia, 08 Maggio 2017. Est. Antonella Zampolli.


Obbligazioni Cirio - Omessa informazione sullo specifico prodotto - Responsabilità banca - Risarcimento danni



Costituisce onere primario della banca dimostrare di aver dato, prima di acquisire l’ordine, tutte le notizie ed informazioni sia inerenti al titolo offerto che la sua adeguatezza al profilo di investimento del cliente, di cui diligentemente doveva disporre.

Non soddisfa detto obbligo, a fronte dell’espressa contestazione del cliente, la dizione, del tutto generica ed astratta, dell’avvertenza trascritta sull’ordine di acquisto.

L’inadempimento agli obblighi informativi rende irrilevante la valutazione del profilo collegato alla dimensione dell’operazione; anche l’impiego di una limitata quota del proprio capitale non fornisce una logica esimente all’obbligo legale di informazione. (Gabriele Belfatto) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gabriele Belfatto


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