Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25160 - pubb. 21/04/2021

Interpretazione dell'art. 125-sexies TUB e criterio applicabile per la riduzione dei costi up front

ABF Milano, 16 Febbraio 2021, n. 3861. Pres. Lapertosa. Est. Ferretti.


Finanziamento - Costo totale - Articolo 125-sexies TUB - Interpretazione - Costi up front - Riduzione - Criterio - Costi recurring e gli oneri assicurativi



L’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all’erogazione del finanziamento (costi up front).

In mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi up front deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro “che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF e quindi il criterio proporzionale ratione temporis, il quale prevede che l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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