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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25444 - pubb. 11/06/2021.

Inclusione nel TEG ai fini antiusura dei costi assicurativi nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e assimilabili


Tribunale di Verona, 08 Febbraio 2021. Est. Martoro.

Contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento – Assicurazioni obbligatorie ex art. 54 DPR n. 180/1950 – Stipula anteriore al 1° gennaio 2010 – Istruzioni della Banca d’Italia del febbraio 2006 – Costi assicurativi e tasso soglia antiusura – Rilevanza e inclusione nel TEG – Art. 644, c.p. e rapporti con le Istruzioni della Banca d’Italia

Mancanza di scelta del consumatore in ordine alla Compagnia assicurativa, alla polizza ed al relativo costo – Le polizze collettive – Art. 28 legge 27/2012 di conversione con modifiche ed integrazioni del d.l. n. 1/2012 – Riduzione del costo del credito entro il tasso soglia


Nei finanziamenti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio, o pensione, ovvero ancora delegazione di pagamento, qualora la polizza assicurativa abbia natura c.d. collettiva e sia stata dunque sottoscritta dalla Banca per conto dei futuri Clienti che vi aderiscono mediante sottoscrizione del relativo frontespizio individuale al momento della concessione del credito, il relativo costo deve essere incluso nel TEG ai fini antiusura benché all’applicazione della garanzia la Banca sia tenuta per legge, poiché il Consumatore non ha avuto scelta sulla Compagnia assicurativa e sul costo relativo.

Tuttavia, trattandosi d’una forma di restrizione della libertà contrattuale del consumatore con i terzi, l’indebito ripetibile è circoscritto al costo collegato alla erogazione del credito sulla cui quantificazione il consumatore non ha avuto margini di scelta e che ha causato il superamento del tasso soglia antiusura, ossia il solo costo assicurativo medesimo. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Nicola Mercatali



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