Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6871 - pubb. 30/01/2012

Inammissibilità delle produzioni tardive in sede di c.t.u.; produzione degli estratti di conto corrente e ricostruzione del saldo a zero

Appello Milano, 01 Dicembre 2010. Est. Carla Romana Raineri.


Estinzione del processo - Eccezione - Rilevabilità  ad istanza di parte - Deduzione prima di ogni altra istanza o difesa nel medesimo grado di giudizio.

Procedimento civile - Riunione - Interruzione e prosecuzione di uno dei giudizi - Provvedimento implicito di separazione.

Anatocismo - Illegittimità - Approvazione tacita dell'estratto conto - Irrilevanza - Facoltà di impugnare la validità e la efficacia dei rapporti sottostanti - Sussistenza.

Processo civile - Produzione documentale - Tardività - Rilevabilità d'ufficio.

Processo civile - Produzioni documentali - Documentazione prodotta in sede di c.t.u. dopo la scadenza dei termini - Tardività - Inammissibilità.

Conto corrente bancario - Prova - Necessaria produzione degli estratti conto - Ricostruzione del saldo a zero per i periodi mancanti.



L'eccezione di estinzione del processo nei casi previsti dall'articolo 307 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio ma, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, costituisce oggetto di eccezione processuale in senso proprio e come tale non può essere dichiarata dal giudice ove non sia dedotta dalla parte interessata (al cui potere dispositivo appartiene la relativa opzione processuale) prima di ogni altra sua istanza o difesa nel medesimo grado di giudizio nel quale l'evento estintivo si colloca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Pone in essere una implicita separazione di giudizi in precedenza riuniti il provvedimento con il quale il giudice, dichiarata l'estinzione per fallimento della parte di uno di essi, dispone la prosecuzione dell'altro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La contestazione della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi attiene alla intrinseca validità del rapporto e non può, pertanto, ritenersi preclusa dalla mancata tempestiva contestazione degli estratti di conto corrente ai sensi dell'articolo 1832 c.c., norma, questa, che prevede una approvazione tacita limitata agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà fattuale e che non preclude la possibilità di impugnare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le annotazioni contabili e quindi dei titoli contrattuali che ne costituiscono il fondamento, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La tardività della produzione documentale è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in quanto nel procedimento civile di primo grado, dopo la riforma apportata dalla legge 353 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste un regime di preclusioni preordinato non solo alla tutela di interessi di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza della rilevabilità d'ufficio della tardività di domande, allegazioni, istanze e richieste. Va inoltre rilevato che i termini perentori previsti dall'articolo 184 c.p.c. per la formulazione delle istanze istruttorie si riferiscono anche alle produzioni documentali (prove precostituite), con la conseguenza che il giudice, in caso di produzioni documentali effettuate dopo la scadenza dei termini all'uopo fissati, deve pronunciare la tardività ed inutilizzabilità del documento ai fini decisori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La documentazione prodotta in sede di c.t.u. dopo la scadenza dei termini previsti dal processo per le produzioni documentali deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora, in ordine ad un rapporto di conto corrente, non siano stati prodotti gli estratti conto relativi ad un determinato periodo, il saldo creditorio della banca deve essere riportato a zero e rideterminato sulla base degli estratti conto ritualmente prodotti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 184 c.p.c.

Massimario, art. 194 c.p.c.

Massimario, art. 274 c.p.c.

Massimario, art. 307 c.p.c.


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