Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10000 - pubb. 05/02/2014

Esercizio del diritto di prelazione agraria da parte di società agricola

Tribunale Verona, 31 Ottobre 2013. Est. Sigillo.


Contratti agrari – Prelazione e riscatto – Esercizio del diritto spettante alla società agricola semplice – Condizioni.

Contratti agrari – Prelazione e riscatto – Esercizio da parte di società agricola semplice – Omessa indicazione della qualifica dei soci nel registro imprese – Conseguenze.



L’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario spetta anche alla società agricola semplice purché almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto “come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese”, secondo la testuale previsione dell’art. 2 D.Lgs.99/2004. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

L’omessa indicazione della qualifica di coltivatore diretto del socio nell’iscrizione della società agricola alla sezione speciale del registro delle imprese preclude l’accoglimento della domanda di riscatto agrario, proposta dalla stessa società, difettando un requisito essenziale la cui dimostrazione deve emergere erga omnes secondo le precipue modalità previste dalla legge in materia, che non tollerano equipollenti alla stregua, non solo della formulazione letterale dell’art. 2 D.Lgs.99/2004, ma anche delle previsioni del sistema di pubblicità delle imprese e, segnatamente, dell’art. 24 DPR 581/1995 (al comma aggiunto dal DPR559/1996) secondo il quale “la certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica". (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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