Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11868 - pubb. 08/01/2015

Responsabilità dell’avvocato per omessa interruzione del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria e per aver indotto il cliente a proporre un giudizio ex legge Pinto in difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda

Tribunale Verona, 17 Giugno 2014. Est. Vaccari.


Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Imperizia e negligenza – Fattispecie

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Omesso accertamento di elemento essenziale della controversia che implichi applicazione di istituti generali del diritto – Imperizia e negligenza – Sussistono

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Nesso causale tra condotta negligente del professionista e risultato sfavorevole per il cliente – Accertamento secondo criterio prognostico di tipo probabilistico – Necessità

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Obblighi informativi – Finalizzazione al consenso informato del cliente – Permanenza degli obblighi per tutta la durata del rapporto



Nell’espletamento di un incarico professionale, sono ravvisabili tutti i profili di imperizia e negligenza dell’avvocato che, presentato l’atto di querela per reati commessi da terzi in danno del cliente e costituitosi parte civile nel dibattimento, aperto dopo il compimento del termine prescrizionale penale, non abbia tenuto conto del maturarsi anche del termine prescrizionale civile, omettendo, già nella pendenza delle indagini, un atto interruttivo del diritto al risarcimento del danno da illecito extra contrattuale e poi inducendo il cliente ad agire per il risarcimento del danno da irragionevole durata del procedimento penale ed a ricorrere quindi in cassazione avverso il provvedimento di rigetto del ricorso “legge Pinto”, prospettando al cliente stesso il proprio ottimismo sulla probabilità di ottenere, per effetto dell’accoglimento del gravame, la condanna dello Stato al pagamento di una somma, indicata in un importo - varabile tra un minimo di ventimila euro ed un massimo di trecentomila euro - che non solo avrebbe risarcito il cliente del danno arrecatogli dai fatti di reato, ma lo avrebbe anche arricchito. Nelle descritte condotte del professionista è ravvisabile quantomeno la grave negligenza e l’imperizia consistite nella omessa considerazione e nella omessa informazione del cliente circa basilari principi giuridici in tema di rapporto tra prescrizione penale e prescrizione civile, nonché a proposito dei limiti di legge propri dell’azione da “legge Pinto”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’avvocato, al fine di adempiere diligentemente all’incarico di presentazione di atto di querela, deve tutelare il proprio assistito sotto ogni profilo, compreso quello civilistico, sicché il protrarsi delle indagini penali ed il compimento del termine di prescrizione dei reati oggetto della querela rendono doveroso per il professionista considerare la necessità dell’invio di un atto interruttivo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dal danno da illecito extra contrattuale, pacifico essendo che l’atto di denunzia–querela non è idoneo allo scopo; l’inerzia del professionista al riguardo giustifica pienamente un giudizio di responsabilità nei confronti del cliente per avere omesso un accertamento che, per l’esercente la professione forense, costituisce adempimento rutinario preliminare già all’iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e che, pertanto, avendo ad oggetto l’applicazione di un istituto generale del diritto civile e non comportando soluzioni d’opinabili questioni di diritto od interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, costituisce un’ipotesi di ignoranza d’istituti elementari ovvero d’incuria o d’imperizia insuscettibili di giustificazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La valutazione della sussistenza del nesso causale tra condotta del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente costituisce indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità del primo e va effettuata, secondo un criterio prognostico giacché, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di causalità, quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo; pertanto, nel caso di omessa considerazione, da parte dell’avvocato, del verificarsi di termini prescrizionali durante lo svolgimento dell’incarico professionale, è ravvisabile il nesso causale tra l’imperizia del professionista ed il danno patito dal cliente in conseguenza dell’estinzione del diritto che – secondo gli elementi del caso di specie – avrebbe avuto ragionevoli possibilità di riconoscimento in giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase precontrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principii di cui all’art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013, anche nell’art. 13, comma 5, L.247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista forense deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell’incarico stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività; una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto perché costituisce oggetto primario della prestazione professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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