Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11880 - pubb. 12/01/2015

Natura, contenuto e modalità di adempimento degli obblighi informativi del difensore nei confronti del suo assistito

Tribunale Verona, 04 Luglio 2014. Est. Vaccari.


Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Responsabilità del nuovo difensore per la pronunzia di inammissibilità della mutatio libelli introdotta in causa – Sussiste – Ragioni

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Obblighi informativi – Finalizzazione al consenso informato del cliente – Permanenza degli obblighi per tutta la durata del rapporto

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Giudizio di responsabilità per mancato adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista – Ripartizione dell’onere probatorio

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Obbligo di informare il cliente di scelta processuale che abbia rilevanti conseguenze (precisazione-modificazione della domanda) – Sussiste – Modalità di assolvimento



Il difensore subentrato in corso di giudizio nella difesa della parte attrice, quand’anche ravvisi l’erronea impostazione giuridica della citazione, non può prescindere, nella predisposizione dei successivi atti del procedimento, dalla diligente considerazione dei consolidati criteri discretivi tra la semplice emendatio libelli e la effettiva mutatio libelli che, implicando la novità della domanda sotto il profilo della causa petendi e del petitum, conducono alla inevitabile inammissibilità di siffatta domanda nuova, introducendo, al tempo stesso, una grave contraddizione logica nella linea difensiva nell’eventuale sede di gravame; la preventiva considerazione dei predetti aspetti è pienamente esigibile, in quanto rientrante nella diligenza media del professionista forense, senza implicare – nella specie – l’esimente della “speciale difficoltà” di cui all’art. 2236 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase precontrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principii di cui all’art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013, anche nell’art. 13, comma 5, L.247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista forense deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell’incarico stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività; una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto perché costituisce oggetto primario della prestazione professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Qualora il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l’opera del professionista e attribuisca al medesimo la responsabilità dell’insuccesso, grava sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai principii affermati in tema di riparto dell’onere probatorio nei giudizio in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali; in tale prospettiva risulta evidente come, attraverso l’assolvimento dell’obbligo informativo, il professionista sia chiamato a fornire la prova di aver colto tutti gli aspetti necessari a fornire una corretta ed esaustiva consulenza e, attraverso le informazioni assunte nel corso di essa dal cliente, una piena ed utile assistenza a quest’ultimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’avvocato ha obbligo di far comprendere ai propri assistiti il significato e le possibili conseguenze processuali della decisione di procedere ad una precisazione-modificazione della domanda. Sebbene il particolare sia molto tecnico, e come tale è difficilmente comprensibile da chi non abbia una approfondita conoscenza giuridica, la rilevanza di esso impone al professionista di renderlo intellegibile agli attori mediante l’utilizzo di concetti ed espressioni che fossero alla loro portata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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