Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1370 - pubb. 13/11/2008

Responsabilità del notaio ed identificazione delle parti

Tribunale Napoli, 13 Aprile 2006. Est. Sensale.


Atto ricevuto da notaio – Identificazione delle parti – Modalità – Utilizzo di tutti gli elementi a disposizione del pubblico ufficiale – Documento di riconoscimento – Non sufficienza – Opposizione ad esecuzione immobiliare – Titolo esecutivo – Querela di falso.



L’art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, consente al notaio di raggiungere la certezza dell’identità personale delle parti dell’atto anche al momento della sottoscrizione, imponendogli di valutare tutti gli elementi idonei a formare il proprio convincimento e che devono essere oggettivamente seri ed univoci, idonei in concreto al raggiungimento di quella certezza che è propria della funzione attentatrice del notaio, potendo questi, in mancanza, ricorrere a due fidefacienti, da lui conosciuti, che hanno il compito di far fede dell’identità delle parti quando di questa il notaio non sia certo. La formazione del convincimento del notaio sulla identità delle persone da lui personalmente non conosciute deve quindi basarsi su “tutti” gli elementi a sua disposizione e non solo sul controllo dei documenti di identità, ancorché formalmente ineccepibili in quanto privi di elementi esteriori che ne evidenzino la falsità. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la responsabilità del notaio dell’errata identificazione di una parte del contratto di mutuo per non aver prestato la dovuta attenzione al fatto che la sottoscrizione dei documenti di riconoscimento era avvenuta con grafia lenta ed incerta.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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