Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16958 - pubb. 23/03/2017

Contratto concluso dall’impresa estera successivamente costituita in Italia e omessa comunicazione della nazionalità estera del contraente

Tribunale Treviso, 14 Marzo 2017. Est. Barbazza.


Contratto concluso dall’impresa estera successivamente costituita in Italia - Omessa comunicazione della nazionalità estera dell’impresa contraente - Obbligo di diligenza del mediatore e responsabilità ex art. 1759 cod. civ. - Responsabilità ex artt. 1337 e 1440 cod. civ. del contraente - Illecito precontrattuale e responsabilità da contatto sociale



È valido ed efficace il contratto concluso, per il tramite di una società di intermediazione immobiliare, con colui che agisce per conto di una società estera spendendo il nome di un’omonima impresa italiana non ancora venuta ad esistenza.
Il soggetto che si affida ad una società di intermediazione immobiliare al fine di concludere un contratto di permuta deve essere posto nella condizione di valutare la portata dell’affare e le conseguenze derivanti dalla stipulazione. La mancata comunicazione, da parte del mediatore e della società contraente, della nazionalità estera di quest’ultima, si configura come violazione di precisi obblighi imposti dalla legge, riconducibili da un lato al dovere di diligenza nell’esecuzione del rapporto di mediazione (artt. 1176 e 1759 cod. civ.), e dall’altro lato al canone di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto di permuta (art. 1337 cod. civ.). Quanto a questo secondo profilo, inoltre, l’illecito in questione ben può ricondursi alla fattispecie del dolo incidens di cui all’art. 1440 cod. civ.
La violazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 cod. civ. dà luogo ad una forma di responsabilità c.d. “da contatto sociale qualificato”, la quale è regolata dalle disposizioni dettate in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. cod. civ.).
La società di intermediazione immobiliare negligente e il contraente in mala fede, dunque, rispondono in solido secondo le regole previste in materia di illecito contrattuale. (Francesca Massolin) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Francesca Massolin


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