Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26251 - pubb. 02/12/2021

Cessione crediti in blocco ed assolvimento dell'onere della prova della titolarità attiva del rapporto obbligatorio

Tribunale Verona, 29 Novembre 2021. Est. Burti.


Cessioni di crediti in blocco – Prova della titolarità in capo al cessionario – Art. 58 TUB



E’ connaturato all’oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell’atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell’oggetto del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 475-2/2015

Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate 


ORDINANZA

Nell’opposizione all’esecuzione promossa nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 475/2015

Promossa da

F. M.

Opponente -

Contro

Fino 2 Securitation s.r.l. rappresentata e difesa dalla sua procuratrice DOVALUE

Opposta-

Nonché contro

Cassiopea NPL s.p.a.

Opposta –

Nonché con l’intervento di

M. D.

Interventore ad adiuvandum -

Il Giudice dell’Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta in data odierna,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. L’odierna opposizione all’esecuzione ha quale unico motivo la contestazione da parte del debitore esecutato della legittimazione attiva sul piano sostanziale da parte del creditore procedente e del creditore intervenuto titolato i quali non avrebbero dimostrato di aver acquistato a titolo oneroso i crediti per cui è stata fatta valere, rispettivamente, promuovendo l’esecuzione forzata ed intervenendovi, la tutela esecutiva.

2. Nella fase cautelare del giudizio oppositivo è intervenuto anche il comproprietario non esecutato spiegando un intervento adesivo dipendente rispetto all’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato.

3. Si sono poi costituiti sia il creditore procedente che il creditore intervenuto i quali hanno chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata dovendosi ritenere dimostrata la loro legittimazione attiva sul piano sostanziale in quanto l’intervenuto acquisto del credito ceduto può essere dimostrato per tabulas.

4. La legittimazione del comproprietario non esecutato ad intervenire in via adesiva dipendente rispetto all’opposizione all’esecuzione forzata promossa dal debitore esecutato.

4.1 Non vi sono ragioni per escludere che nel giudizio di opposi-zione all’esecuzione – che, pur innestandosi su un processo esecutivo in fieri, è un processo di cognizione a tutti gli effetti – possa trovare applicazione, sussistendone i presupposti, l’art. 105 cod. proc. civ., che disciplina l’intervento volontario in una causa pendente tra altre parti ad opera di un terzo che, sino a quel momento, era estraneo alla lite.

4.2. E non vi è nemmeno ragione per escludere che l’intervento volontario possa essere spiegato sin nella fase cautelare del giudizio d’opposizione che si svolge innanzi al G.E., tanto più in considerazione dell’idoneità dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione (o, eventualmente, di quella del giudice del reclamo) a definire l’intero giudizio oppositivo laddove, nel termine perentorio assegnato, non venga introdotta la fase di merito (v. art. 624 c.p.c.).

4.3. Ciò posto è possibile passare alla qualificazione dell’intervento ed alla sua ammissibilità.

4.4. La circostanza che l’esecuzione colpisca la quota indivisa di un edificio comporta la soggezione del comproprietario non esecutato della restante quota all’iniziativa del creditore procedente che, all’esito dell’udienza ex art. 600 cod. proc. civ., sarà onerato dal Giudice dell’Esecuzione di introdurre il giudizio di divisione endoesecutivo a pena di estinzione dell’esecuzione immobiliare.

4.5. Ed, infatti, poiché ad essere oggetto del pignoramento è la quota edificio, è altamente improbabile che si addivenga ad una separazione in natura oppure che vi siano elementi specifici e circostanziati che facciano presumere la possibilità che la quota indivisa possa essere venduta ad un prezzo pari al suo valore venale e, quindi, che non si proceda alla divisione endoesecutiva (ipotesi del tutto residuale alla luce della vigente formulazione dell’art. 600 cod. proc. civ.).

4.6. Ne deriva che il comproprietario non esecutato è soggetto al diritto potestativo del creditore procedente di convenirlo in un giudizio di divisione funzionale alla prosecuzione dell’espropriazione immobiliare e nel quale vedrà convertito il suo diritto di proprietà sulla quota indivisa, o in un diritto di proprietà su una porzione suscettibile di autonomo godimento frutto del procedimento di apporzionamento delle quote ideali, o, più verosimilmente in caso di giudizio di incomoda divisibilità, in una somma di denaro corrispondente al valore della quota detratte le spese della vendita e del giudizio di divisione.

4.7. Il comproprietario non esecutato si trova, quindi, in una posizione di soggezione rispetto ad un diritto potestativo a necessario impulso processuale che trova la propria fonte nel processo esecutivo.

4.8. Egli risente, quindi, di effetti riflessi sulla propria sfera giuridica conseguenti alla prosecuzione della procedura esecutiva ed ha, pertanto, un interesse giuridicamente qualificato a che l’espropriazione non prosegua per evitare che un proprio diritto (e, segnatamente, la titolarità della quota indivisa del bene pignorato), subisca un mutamento qualitativo trasformandosi, alternativamente, nel diritto di proprietà esclusiva su una porzione rappresentativa della quota di comproprietà o su una somma di denaro anch’essa sostitutiva della quota ideale.

4.9. Il comproprietario non esecutato, quindi, è legittimato, per tutelare questo suo diritto inciso in via riflessa dal processo esecutivo, a spiegare un intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni della parte esecutata che ha proposto opposizione all’esecuzione.

5. La manifesta infondatezza dell’opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di Cassiopea NPL SPA

5.1. La contestazione della carenza di legittimazione attiva sul piano sostanziale da parte di Cassiopea NPL s.p.a. tanto da parte dell’opponente quanto da parte dell’intervenuto adesivo dipendente è manifestamente infondata (e di ciò si terrà doverosamente conto in sede di regolazione delle spese di lite).

5.2. Cassiopea NPL ha spiegato intervento titolato in questo processo esecutivo sulla base di un decreto ingiuntivo che, a quanto consta, è divenuto definitivo a seguito del rigetto dell’opposizione proposta dal medesimo M. F. avverso il provvedimento monitorio (vedi doc. 4 di Cassiopea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

5.3. L’intervenuta cessione del Credito Interprovinciale del Veneto a Cassiopea NPL è, dunque, coperta dal giudicato, il cui ambito si estende rispetto a tutti i fatti costitutivi che sono posti a fondamento del credito oggetto dell’accertamento giudiziale tra cui, evidentemente, rientra anche la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

5.4. Queste poche considerazioni sono sufficienti per delibare in ordine alla manifesta infondatezza dell’iniziativa dell’opponente e dell’interventore.

6. L’infondatezza dell’opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di Fino 2 Securitisation s.r.l.

6.1. L’opposta Fino 2 Securitisation s.r.l. ha anche provato che Unicredit le ha ceduto, il 14 luglio 2017, in blocco una serie di crediti tra cui rientra quello oggetto di causa, producendo l’estratto della Gazzetta Ufficiale contenente gli estremi dell’atto di cessione ed i criteri selettivi dei crediti ricompresi nel perimetro del contratto di cessione.

6.2. In particolare, sulla base dell’informativa in Gazzetta Ufficiale, risultano oggetto della cessione anche quei crediti derivanti da contratti di apertura di credito o finanziamenti erogati in altre forme (quale è quello che qui occupa, vedi ricorso per decreto ingiuntivo e provvedimento monitorio prodotti dal procedente come titolo esecutivo nel fascicolo dell’espropriazione forzata) stipulati tra il 1975 ed il 2016 (arco temporale in cui è compresa l’apertura di credito per cui è causa accesa unitamente al contratto di conto corrente nel 2005) conclusi con persone fisiche e giuridiche e qualificati come attività finanziarie deteriorate.

6.3. Quanto a quest’ultima qualità dei crediti – anch’essa necessaria affinché possano ritenersi ricompresi nell’oggetto del contratto di cessione in blocco – la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia specifica che sono da ricomprendersi nelle “attività finanziarie deteriorate” quelle ricomprese nelle categorie delle “sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate”.

6.3. Ora non vi è dubbio che, alla data del luglio 2017, l’odierno credito doveva essere qualificato come attività finanziaria deteriorata e, dunque, fosse ricompreso nell’oggetto del contratto di cessione, atteso che il credito era oggetto di un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo sin dal 2012 e, dunque, circa cinque anni prima la data della cessione. Va sé allora che, sicuramente, alla data della cessione il credito doveva essere qualificato come esposizione debitoria scaduta, essendo decorsi cinque anni da quando il debito del M. F. verso la creditrice era non soltanto esigibile, ma anche oggetto di un accertamento giurisdizionale valevole come titolo esecutivo e, nondimeno, era rimasto inadempiuto.

6.4. Unitamente al rapporto obbligatorio principale (quello derivante dalle agevolazioni creditizie su contratto di conto corrente bancario in favore della società debitrice principale Delta & R s.r.l.) è stato, poi, evidentemente ceduto anche il rapporto obbligatorio accessorio e, segnatamente, il credito verso il garante F. M. che aveva prestato fideiussione, posto che, in assenza di diversa pattuizione negoziale, opera la presunzione di legge per cui, unitamente al credito, vengono ceduti dal cedente al cessionario anche le garanzie reali e personali accessorie a quel credito (v. art. 1263 cod. civ.).

6.5. Si può, quindi, ritenere provato che il credito oggetto dell’opposizione all’esecuzione fosse ricompreso nell’oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco da Unicredit a Fino 2 S.r.l. del 14 luglio 2017 pubblicato per estratto in G.U. l’8 agosto 2017-

6.6. Di fatti, è vero che l’effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all’art. 1264 cod. civ., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell’informativa della cessione, al cedente. È, quindi, vero che la pubblicazione dell’estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l’atto traslativo, né è l’adempimento che produce l’effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell’avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.

6.7. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell’atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l’esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.

6.8. Conseguentemente, se dall’informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l’oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione.

6.9. E’, poi, del tutto connaturato all’oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell’atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell’oggetto del contratto.

6.10. Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l’oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche so-lo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.), circostanza che è avvenuta nel caso di specie dove i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Detti criteri, idonei ad individuare l’oggetto della cessione, sono stati menzionati nell’estratto del-la cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché non vi sono dubbi su sulla determinazione dell’oggetto del contratto di cessione dei crediti e, correlativamente, sulla legittimazione attiva della cessionaria anche per il credito de quo, il quale rientra chiaramente tra i criteri selettivi indicati nell’atto di cessione come riportati in Gazzetta Ufficiale.

6.11. Deve, quindi, essere data continuità a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertinente al caso di specie, se-condo il quale “va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessio-ne da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite no-tizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” (cfr. Cassazione civile, sez. I , 28/02/2020 , n. 5617).

6.12. Nel caso di specie, inoltre, ad ulteriore conferma che il credito che qui occupa è ricompreso nell’oggetto della cessione depone la condotta delle parti (cedente e cessionario) successiva alla stipula del contratto che, come è noto, rappresenta uno dei criteri esegetici a cui il Giudice deve far ricorso per interpretare il contenuto dell’accordo (v. art. 1362, secondo comma, cod. civ.)

6.13. E’ stata di fatti prodotta dichiarazione unilaterale di Unicredit (cedente e originaria creditrice procedente nell’ambito della procedura esecutiva) in cui essa espone che, nel perimetro della cessione, deve essere ricompreso anche il rapporto di conto corrente bancario con saldo negativo con la DELTA R&S S.R.L. oggetto del decreto ingiuntivo fatto valere in questo processo come titolo esecutivo prima della cessione (va da sé che le garanzie reali e personali si trasferiscono, in ragione della regola dell’accessorietà, con il credito ceduto).

6.14. Laddove, pertanto, dovesse residuare un dubbio circa l’estensione dell’ambito oggettivo della cessione di rapporti bancari in blocco anche a quello sub iudice, esso deve intendersi definitivamente dissipato alla luce dell’interpretazione per così dire autentica del negozio giuridico offerta dagli stessi soggetti che ne sono parti.

6.15. Ebbene, non essendovi alcuna controversia tra il creditore procedente ed il creditore intervenuto in veste di cessionario ex art. 111 cod. proc. civ. sull’intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso nel corso della procedura espropriativa, non si vede quale interesse ancora possa avere il debitore esecutato (e con lui il comproprietario non esecutato) a contestare la legittimazione attiva del cessionario Fino 2, atteso che il creditore procedente ha chiaramente riconosciuto la legittimazione a procedere di un altro soggetto, nonché l’avvenuta cessione in favore di quest’ultimo del proprio diritto di credito.

7. La condanna delle parti soccombente alle spese legali; la liquidazione dell’ammontare delle spese; l’esclusione del vincolo della solidarietà ed il riparto pro quota delle spese legali; la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

7.1. Le parti soccombenti devono essere condannate alla refusione alle spese legali in favore delle parti vittoriose in considerazione della idoneità della presente pronuncia a definire il giudizio oppositivo nel caso in cui, nel termine perentorio assegnato dal Giudice, alcuna delle parti instauri la fase di merito (v. artt. 91, 624, terzo comma, c.p.c.). La condanna deve essere comminata anche nei confronti dell’intervenuto adesivo dipendente il quale, sia pure in parte minima, ha costretto le parti opposte a difendersi rispetto alle sue argomentazioni giuridiche spese a sostegno della domanda dell’opponente.

7.2. La liquidazione delle spese legali segue il valore di ciascuno dei crediti e fa ricorso ai parametri medi del DM 55/2014 per i procedimenti cautelari (genus nel quale è sussumibile la fase dell’opposizione all’esecuzione che si celebra innanzi al G.E.) rispetto alle prime due fasi del processo.

7.3. I due soccombenti (opponente ed interveniente adesivo dipendente) devono essere condannati in via parziaria alla refusione delle spese legali, mancando ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ. un interesse comune che giustifichi la condanna in via solidale. Ed, infatti, mentre l’opponente ha interesse a non vedere espropriato il proprio diritto e per tale ragione si oppone all’esecuzione, l’interveniente adesivo dipendente ha un interesse riflesso a che l’espropriazione non prosegua per non vedere trasformata la sua quota ideale sull’intero in una porzione autonoma o in una somma di denaro.

7.4. Evidentemente l’interesse preminente alla sospensione dell’espropriazione sussiste in capo al debitore esecutato il quale, pertanto, deve essere condannato a rifondere le spese di lite per i ¾, mentre l’interventore ad adiuvandum deve essere condannato soltanto per il restante ¼.

7.5. Rispetto, poi, alla domanda proposta nei confronti di Cassiopea sussistono nitidamente i presupposti per condannare l’opponente e l’interventore ad adiuvandum alla condanna alla refusione dei danni punitivi per lite temeraria.

7.6. La pretesa di costoro di rimettere in discussione con l’opposizione all’esecuzione l’accertamento contenuto in un titolo esecutivo giudiziale circa l’intervenuta cessione del credito a favore di Cassiopea ancor prima della formazione del titolo esecutivo e dell’abbrivio dell’esecuzione forzata è, infatti, eloquente del carattere manifestamente pretestuoso della loro iniziativa processuale che ha chiaramente finalità dilatorie ed eversive nei confronti del giudicato civile che si è formato tra il M. F. e Cassiopea in ordine al titolare sul lato attivo del rapporto obbligatorio in capo alla seconda e che non è modificabile al di fuori dei casi di revocazione straordinaria ed opposizione di terzo.

7.7. Quanto alla misura della condanna per lite temeraria, occorre considerare che, già nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della medesima Cassiopea, il M. F. era stato condannato ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in misura pari ad un terzo delle spese legali.

7.8. La recidività della condotta del M. F. – sintomatica di una scarsa capacità deterrente della sanzione civile già irrogata nei suoi confronti in un’altra vicenda collegata al medesimo credito de quo agitur nonché di una refrattarietà del medesimo F. M. e del di lui difensore a fare corretto uso dello strumento processuale – fa stimare equo che la condanna si attesti, quantomeno per lui, in misura pari all’importo della condanna per le spese legali.

7.9. Per l’intervenuto adesivo dipendente, invece, è possibile contenere la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in misura pari ad 1/3 delle spese legali, non essendovi un’analoga situazione di recidiva.

 

P.Q.M.

- rigetta l’istanza sospensiva proposta nei confronti di Fino 2 s.r.l. e di Cassiopea;

- condanna F. M. e D. M. in via parziaria a rifondere le spese di lite sostenute da Fino 2 s.r.l. nella misura di euro 4.995,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge da dividersi in misura di ¾ a carico di F. M. e di ¼ a carico di D. M.;

- condanna F. M. e D. M. in via parziaria a rifondere le spese di lite sostenute da Cassiopea nella misura di euro 6.494,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge in misura di ¾ a carico di F. M. e di ¼ a carico di D. M.;

- condanna F. M. a pagare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma di euro 6.494,00 in favore di Cassiopea;

- condanna D. M. a pagare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma di euro 2.160,00 a favore di Cassiopea;

- assegna termine perentorio di giorni trenta per introdurre il giudizio di merito correnti dalla data di comunicazione della presente ordinanza o, in caso di reclamo, dalla data di deposito dell’ordinanza collegiale di conferma o riforma della presente ordinanza.

Si comunichi.

Verona, 29 Novembre 2021

Il Giudice dell’esecuzione

Attilio Burti