Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11353 - pubb. 09/10/2014

Azione di responsabilità promossa dal curatore, competenza e domanda riconvenzionale

Tribunale Napoli, 08 Agosto 2014. Est. Quaranta.


Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (art. 36 D.Lgs. 270/99) – Competenza territoriale – Cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. – Applicabilità

Domanda riconvenzionale per la condanna del fallimento al pagamento di un credito – Improcedibilità per applicabilità del rito speciale ex artt. 93 ss. L.F. – Sussiste

Eccezione riconvenzionale di controcredito avverso la domanda di pagamento proposta dal curatore – Ammissibilità



L’azione di responsabilità promossa dal curatore (o dal commissario straordinario) non costituisce un tertium genus, ma cumula in sé le azioni di cui agli artt. 2393 c.c. (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori) ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società, inteso unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, fermi gli oneri probatori inerenti a ciascuna azione. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

L’azione di responsabilità promossa dal curatore (o dal commissario straordinario), pertanto, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 24 L.F. (art. 13 D. Lgs. 270/99) restando sottratta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, con conseguente applicazione degli ordinari criteri di competenza per valore e per territorio, ivi compreso quelle inerente alla modificazione della competenza territoriale semplice per cumulo di domande contro più persone presso il foro generale di una di esse. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

Ove nell’ambito di un’azione ordinaria di recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale per l’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e la relativa condanna, essa deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 ss. L.F., mentre la domanda del curatore prosegue innanzi al giudice adito. Il convenuto può però sollevare eccezione riconvenzionale diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, atteso che, in tal caso, non trattandosi di una pronuncia idonea al giudicato, non è soggetta al rito fallimentare di accertamento dei crediti. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimo Postiglione


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