Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11518 - pubb. 05/11/2014

Contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo: coordinamento tra le procedure e applicazione dei principi che regolano la contestuale pendenza di procedimenti connessi

Appello Venezia, 27 Ottobre 2014. Est. Paola Di Francesco.


Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Coordinamento fra le procedure - Contestuale pendenza di procedimenti connessi - Verifica da parte del giudice adito per secondo della propria e dell’altrui competenza



Nell’ipotesi in cui il procedimento di concordato preventivo e l’istruttoria prefallimentare pendano innanzi a giudici diversi, il coordinamento tra le due procedure può essere ottenuto facendo ricorso agli istituti del processo che regolano la contestuale pendenza di procedimenti connessi e, quindi, facendo applicazione del principio sancito dalla Suprema corte in numerose decisioni, secondo il quale il giudice adito per secondo non può limitarsi a constatare la prevenzione, ma deve verificare l’ambito della propria e dell’altrui competenza e quindi che il primo giudice sia competente per la causa proposta per seconda come per la causa già avanti a lui pendente. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, ritenuta la propria competenza, ha dichiarato il fallimento della società nonostante questa avesse presentato domanda di concordato preventivo con riserva avanti ad altro tribunale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Il testo integrale


 


Testo Integrale