Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15702 - pubb. 06/09/2016

Controllo della fattibilità del piano in sede di giudizio di omologazione

Appello Firenze, 11 Luglio 2016. Est. Dania Mori.


Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Mancata omologazione di concordato preventivo per difetto di causa - Dichiarazione di fallimento



L'art. 180 l.f. prevede che il Tribunale debba controllare definitivamente i requisiti di ammissibilità già delibati a norma dell'art. 162 l.f. in fase di ammissione, ivi compreso il profilo della «fattibilità del piano» di cui all'art. 161 l.f. e non vi è dubbio che a tale espressione non possa non essere attribuito quantomeno il significato di controllo circa l'effettiva realizzabilità della proposta concordataria, tale non essendo necessariamente ogni proposta che venga approvata dalla maggioranza dei creditori.

Il Tribunale, investito del giudizio di omologa ex art. 180 l.f., in presenza di espressa opposizione all'omologazione da parte di un creditore dissenziente, è legittimato a rivedere ha rivisto in senso negativo i requisiti di ammissibilità del piano concordatario, tra cui è prevista dall'art. 161 l.f. la sua concreta fattibilità, in quanto nella fattispecie concreta non si poneva tanto la questione di poter pagare i creditori chirografari solo nella misura del 3,10% del loro credito anziché nella misura del 15% promessa nel piano, ma appunto di non poterli pagare affatto: ciò innegabilmente confligge in modo insuperabile con la causa concreta dell'istituto giuridico del concordato preventivo prevista dalla legge. (Tiziana Merlini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Tiziana Merlini


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