Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18196 - pubb. 10/10/2017

Revocatoria di rimesse bancarie e riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria

Tribunale Reggio Emilia, 31 Agosto 2017. Est. Annamaria Casadonte.


Revocatoria di rimesse bancarie – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Significato

Revocatoria di rimesse bancarie – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Consistenza della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca – Criteri di valutazione

Revocatoria di rimesse bancarie – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca – Criteri di valutazione

Revocatoria di rimesse bancarie – Limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens – Portata



Se il pagamento consiste in una rimessa bancaria, ai fini dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., non occorre più verificare se tale rimessa è pervenuta su un conto passivo "scoperto", ma occorre invece verificare se vi sia stata una attività di riduzione del saldo passivo effettuata in modo "durevole" e "consistente". Con tali termini il legislatore ha voluto indicare che la riduzione dell’esposizione debitoria deve essere stata progressiva e tendenzialmente unidirezionale (ossia verso la diminuzione del debito bancario) e di ammontare non trascurabile, avuto riguardo all’ammontare delle rimesse ed all’interesse della massa fallimentare al recupero delle somme andate a beneficio di un solo creditore (banca), anziché di tutti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

La consistenza della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca va valutata in termini relativi e non assoluti, posto che la nozione di consistenza della riduzione è nozione di carattere relazionale, in quanto assume un concreto significato solo attraverso il confronto tra l'entità della rimessa e quella dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, avuto altresì riguardo sia all'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è stata effettuata, sia all’ammontare del “rientro” ai sensi dell’art. 70 L. Fall., sia, infine, all'entità media dei versamenti in entrata e in uscita. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Anche per la "durevolezza" della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca deve seguirsi un criterio relativo che tenga conto della frequenza delle movimentazioni del conto e dell'apprezzabile stabilità dell'effetto solutorio: non è tale solo la rimessa non seguita da ulteriori operazioni di addebito in conto corrente, ma nemmeno esclusivamente quella che rientri nelle c.d. operazioni bilanciate. La "durevolezza" della riduzione dell'esposizione debitoria non può essere esclusa quando la rimessa è seguita, seppur dopo un brevissimo lasso di tempo, da un addebito effettuato da parte della banca al fine di soddisfare un proprio credito derivante da altri rapporti di finanziamento con il correntista e che l'esenzione non trova applicazione nel caso in cui il conto corrente sia stato di fatto "congelato" dalla banca. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 co. 3 l.f., nel caso in cui la revoca abbia a oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario, se le rimesse revocabili sono di importo inferiore alla differenza tra massimo scoperto ed esposizione finale, è restituibile l'importo massimo dei versamenti dichiarati inefficaci, mentre se le rimesse revocabili sono di importo superiore, è restituibile l'importo dato da questa differenza. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale


 


Testo Integrale