Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22996 - pubb. 16/01/2020

Equa riparazione da eccessiva durata della procedura (c.d. 'Legge Pinto'), domanda formulata con ricorso successivo al decreto di chiusura del fallimento

Appello Brescia, 02 Dicembre 2019. Pres. Daniela Fedele. Est. Benatti.


Domanda da equa riparazione da eccessiva durata della procedura (c.d. “Legge Pinto”) – Contenuta in ricorso depositato successivamente al decreto di chiusura del fallimento comunicato ex art. 31-bis l.fall. – Ammissibilità – Esclusione



È inammissibile la domanda di equa riparazione da eccessiva durata della procedura fallimentare, qualora il ricorso che la contenga sia depositato successivamente alla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 31-bis l.fall., a mezzo pec o, in mancanza, con deposito in cancelleria.
La norma in parola, introdotta dall’art. 17, comma 1, lett. b), d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, è, infatti, applicabile ai fallimenti pendenti, sol che consti l’invito dal curatore ai creditori, entro il 30 giugno del 2013, a comunicare al fallimento il proprio indirizzo pec, con l’avviso che, in caso di omissione, le comunicazioni sarebbero state eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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