Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24735 - pubb. 14/01/2021

Non è applicabile l’art. 46 l.f. al concordato preventivo. Anche i beni del fondo patrimoniale servono a garantire i creditori

Appello Milano, 17 Novembre 2020. Pres. Marina Marchetti. Est. Lucia Trigilio.


Concordato preventivo “con riserva” – Atti di straordinaria amministrazione – Applicabilità della limitazione sin dal deposito della domanda “in bianco”

Concordato preventivo "con riserva" – Vendita tra coniugi di beni appartenenti a fondo patrimoniale – Fondo patrimoniale – Inapplicabilità dell’art. 46 l.f.



L’art. 161, comma 7, l.f. rappresenta un limite per il debitore al compimento di atti di straordinaria amministrazione già dopo il deposito del ricorso.

Per l’operatività dell’art. 161, comma 7, R.D. 267/1942 non è necessaria l’avvenuta ammissione “alla procedura preconcordataria”.

L’art. 46 l.f. non è applicabile in caso di concordato preventivo essendo questo un accordo fatto dall’imprenditore in stato di crisi con i suoi creditori e che non comporta per il debitore stesso, a differenza del fallimento, la perdita del possesso dei suoi beni.

I beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto, secondo l’art. 161, comma VII, l.f. a preservare al fine di evitare il depauperamento e la dispersione dell’attivo con cui il debitore può assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario. (Alberto Poli) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Alberto Poli a.poli@albertopoli.it



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