Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25523 - pubb. 23/06/2021

Sovraindebitamento: omologato piano del consumatore e rigettate le contestazioni del creditore ipotecario per non aver valutato correttamente il merito creditizio del cliente

Tribunale Napoli, 09 Giugno 2021. Est. Loredana Ferrara.


Piano del consumatore – Applicazione dell’ art. 12 bis , comma 3-bis l. 3/2012 – Condotta dei creditori che concorrono al sovraindebitamento – Favor legislativo per l’accesso all’istituto



Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore - che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanaziamento al consumatore- deve compiere un’analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l’effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all’interno del perimetro segnato dai limiti di corretttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì, dalle norme del t.u. bancario (124 bis in materia di credito ai consumatori e 120- undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art.1176 comma 2 cc) ed ispirara alla clausola generale della buona fede prtecontrattuale. (art. 1337 c.c.).

Prima di concludere il contratto di credito, il finanaziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanaziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito creditizio del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l’altro, della capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e micro economiche, che mirano all’obiettivo di assicurarre protezione sia al mercato da fenomeni patologici ed irreversibili di sovraindebitamento, sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito. […] Per tale motivo va precluso al creditore che versi in colpa, per non aver fornito un’adeguata istruttoria ai fini dell’erogazione del credito, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell’art. 12 bis, comma 3 ter, l. 3/2012. (Tribunale di Napoli, decreto di omologa del 09.06.2021). (Monica Mandico) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico



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