Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26641 - pubb. 16/02/2022

Liquidazione del patrimonio: l’apertura della procedura prima del riparto nell’esecuzione immobiliare pendente

Tribunale Reggio Emilia, 07 Febbraio 2022. Est. Boiardi.


Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Procedura esecutiva immobiliare pendente - Intervenuta aggiudicazione del bene - Progetto di distribuzione pendente - Sospensione dell’esecuzione ex art. 14-quinquies l. 3/2012 - Effetti



È ammissibile l’apertura della liquidazione ex art. 14- ter l. 3/2012 quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudici nella predetta esecuzione, in una procedura esecutiva immobiliare in cui è già stata disposta l’aggiudicazione (cfr. Trib. Varese 20.4.2019; Trib. Trani 17.12.2019).

Quanto alla sospensione ex art. 14-quinquies comma 2 lett.b) l. 3/2012 della procedura esecutiva pendente, è principio generalmente condiviso quello secondo cui ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore (cfr. Trib. Monza 14.12.2015), dovendosi ritenere, che l’ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall’avente diritto (cfr. Cass.1998/3663; Cass. 1998/4078).Se da un lato, dunque, il provvedimento di inibitoria trova necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene immobile, dall’altro lato il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista del piano di liquidazione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Mancini & Associati di Rimini

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