Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 789 - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 19 Settembre 2001. Est. Dentoni.


Fallimento – Società di persone – Recesso del socio – Pendenza di giudizio arbitrale – Pubblicità del recesso ex art. 2290 c.c. – Necessità – Esigenze di tutela dello affidamento dei terzi e della massa dei creditori – Iscrizione del recesso nel Registro delle imprese – Necessità.



 


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di citazione notificati entrambi il 17 aprile 1997, Stefano Bianchi e Giorgio Rossi convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Mantova il FALLIMENTO della società Bianchi & Rossi di ROSSI & C. S.N.C. nonché i Fallimenti personali dei soci Bianchi e Giorgio Rossi e Alfredo Alfredi (creditore istante ndr) esperendo l’opposizione a fallimento prevista dall’art. 18 del R.d.16 marzo 1942 n. 267. A sostegno delle rispettive domande esponevano le seguenti circostanze. Con ricorso in data 12 settembre 1994 Alfredo Alfredi aveva chiesto il fallimento della società Bianchi & Rossi di cui i due attori erano stati soci vantando verso di essa un credito di L.22.106.997. All’udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 1994, Bianchi aveva prodotto un atto di promovimento del giudizio arbitrale a mezzo del quale egli intendeva vedere riconosciuta la legittimità del suo recesso dalla società comunicato agli altri soci fin dall’ottobre dell’anno precedente; nella stessa udienza Rossi si era riservato analoga iniziativa, cui poi avrebbe dato effettivamente seguito, avendo anch’egli a suo tempo comunicato agli altri soci la propria volontà di recedere dalla società. Dopo alcuni rinvii concessi appunto a cagione della pendenza del procedimento arbitrale, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 14-25 marzo 1996 dichiarava però il fallimento della società nonché dei soci Bianchi e Rossi e questo nonostante che il collegio arbitrale, con lodo del 4 marzo 1996, avesse dichiarato la legittimità del recesso per giusta causa dalla società dei due soci con effetto, rispettivamente, dal 13 ottobre 1993 e dal primo ottobre 1992. La sentenza del Tribunale di Mantova reputava irrilevante la decisione del collegio arbitrale ai fini dell’estensione del fallimento ai due soci soprattutto perché il recesso di costoro non era stato portato a conoscenza dei terzi con le modalità previste dall’art. 2290 cod. civ.. Tanto premesso in fatto, gli attori sostenevano l’erroneità di siffatta impostazione sottolineando come l’assenza di pubblicità del recesso non potesse comunque comportare l’applicazione del disposto dell’art. 147 legge fall. e sostenendo che, in ogni caso, il creditore istante era perfettamente a conoscenza, al momento dell’istanza, che Bianchi e Rossi non erano più soci della società debitrice. In ogni caso, aggiungevano gli opponenti, essi erano stati nell’impossibilità, stante l’atteggiamento ostruzionistico degli altri soci, di dare notizia del loro recesso nelle forme previste dalla legge. Concludevano quindi gli attori perché la sentenza emessa nei loro confronti fosse revocata, difettando le condizioni soggettive per la declaratoria di fallimento.

Le procedure convenute e Alfredi non si costituivano in alcuna delle due cause che venivano quindi riunite.

Assunte le prove testimoniali dedotte dagli attori, le opposizioni venivano decise con sentenza in data 9 novembre 1999 (depositata il successivo 12 novembre). Il Tribunale rigettava le domande reputando decisiva la circostanza che la mancata pubblicità data al recesso attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese aveva determinato, ex art. 2290 cod. civ., la persistenza della responsabilità illimitata dei due soci e quindi la loro assoggettabilità al fallimento. Né, secondo i primi giudici, Bianchi e Rossi avevano esteriorizzato univocamente nei confronti di tutti i terzi che avevano rapporti con la società la loro uscita dalla compagine sociale.

La sentenza era impugnata dai soccombenti che, con atto notificato l’11 novembre 2000, citavano il curatore del fallimento sociale nonché dei fallimenti personali e il creditore istante Alfredi davanti alla Corte di appello di Brescia insistendo perché il giudice del gravame, in riforma della decisione di prime cure, avesse ad accogliere le proposte opposizioni e a revocare quindi la dichiarazione di fallimento emessa nei loro confronti. Riproponevano. mediante specifici motivi, le tesi disattese dal Tribunale e relative: alla non necessità, ai fini dell’esclusione dell’operatività del disposto di cui all’art. 147 legge fall., della pubblicità dell’avvenuto recesso del socio; alla impossibilità per i due soci receduti di ottenere, nella fattispecie, che al loro recesso fosse data idonea pubblicità e tanto per il comportamento degli altri soci; alla circostanza che, in ogni caso, i creditori della società erano stati resi edotti della sopravvenuta estraneità degli odierni appellanti alla compagine sociale.

Le citate procedure e Alfredi non si costituivano neppure davanti al giudice di secondo grado. All’udienza del 20 giugno 2001, il procuratore degli appellanti precisava le conclusioni e la Corte tratteneva la causa per la decisione assegnando il termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale. Spirato detto termine (senza peraltro che la detta comparsa venisse depositata), il collegio decideva nella camera di consiglio del 19 settembre 2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame gli appellanti censurano il divisamento espresso nella sentenza appellata che, pur dopo avere preso atto dell’avvenuto loro recesso dalla società alle date stabilite nel lodo arbitrale (rispettivamente il primo ottobre 1992 per Rossi e il 13 ottobre 1993 per Bianchi) e pur avendo richiamato il principio affermato dalla sentenza n. 66 Corte Costituzionale in data 12 marzo 1999 circa la non assoggettabilità alla procedura concorsuale del socio receduto da oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della società, nondimeno ha rigettato le proposte opposizioni reputando irrilevante il suddetto recesso per non essere stato lo stesso convenientemente portato a conoscenza dei terzi. La tesi in tal modo affermata dal Tribunale, sostiene parte appellante, sarebbe errata in quanto, anche secondo l’opinione della migliore dottrina e di parte della stessa giurisprudenza di legittimità, il socio receduto, essendo divenuto estraneo rispetto alla società, non potrebbe subirne le ulteriori vicende e quindi non potrebbe essere assoggettato a fallimento e ciò anche nel caso in cui di quel recesso non sia fatta opportuna pubblicazione. Infatti. si è precisato, il difetto di pubblicità non impedisce lo scioglimento unilaterale del rapporto sociale perché, in caso contrario, verrebbe dato valore costitutivo a un adempimento (quale la pubblicazione) cui invece si riconosce unanimemente valore solamente dichiarativo.

La tesi propugnata dagli appellanti non può essere condivisa.

Essa rimanda al dibattito dottrinale circa la possibilità di assoggettare il socio uscente o receduto a fallimento, ritenendosi da taluni che il richiamo al disposto dell’art. 2290, Il comma, cod. civ. (“Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”) non sia al riguardo decisivo nel dare risposta affermativa al problema perché esso opererebbe sul piano della responsabilità sostanziale dei soci prescindendo dal loro assoggettamento alla procedura concorsuale, laddove l’art. 147 legge fallimentare riguarderebbe solamente i soggetti che siano soci al momento della dichiarazione di fallimento.

La questione, che in effetti in passato ha trovato nella giurisprudenza di legittimità decisioni favorevoli alla tesi sostenuta dagli appellanti, è stata recentemente affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione civile sez. I, 5 ottobre 1999, n. 11045. alla cui motivazione si rinvia, la quale ha infatti affermato che “per il principio generale dell’affidamento, il fallimento della società di persone si estende al socio receduto che non abbia provveduto a rendere noto ai terzi il recesso con mezzi idonei ed è irrilevante che esso sia avvenuto più di un anno prima del sorgere dell’insolvenza essendo in quell’epoca il rapporto societario ancora in corso nei confronti dei terzi”. L’incisività degli argomenti che sorreggono tale decisione e la coerente sistemazione degli istituti a essa sottesi inducono questo Collegio a prestare pieno e convinto consenso all’autorevole insegnamento. Basti qui dire che opportunamente l’accento è posto sulla tutela dell’affidamento per cui a una situazione apparentemente addebitabile alla condotta di un soggetto, si ricollegano effetti sostanziali in favore di quei terzi che incolpevolmente dell’apparenza si sono fidati. Calato nella fattispecie, questo principio comporta che la mancata proiezione all’esterno del recesso del socio e, conseguentemente, il persistere di un’apparenza che vede questi ancora inserito nella compagine sociale e quindi esposto alla illimitata responsabilità prevista dalla legge determina, in favore dei creditori della società, la ragionevole aspettativa di potersi soddisfare anche sul patrimonio di quel soggetto e questa aspettativa incolpevole viene ritenuta meritevole di tutela mediante l’assoggettamento del socio receduto all’illimitata responsabilità per tutte le obbligazioni sociali. Tale situazione poi, qualora venga calata nella realtà dell’insolvenza della società, non può che determinare l’estensione del fallimento al socio receduto perché l’assoggettamento di quest’ultimo alla procedura altro non è che la lettura in termini concorsuali del principio posto dall’art. 2290, II comma, cod. civ.. Perfettamente convincente, pertanto è la conclusione cui perviene la citata decisione del Supremo Collegio laddove esclude che “le previsioni contenute negli art. 2290. II comma cod. civ. ... e nell’art. 147 l. fall. operino su due piani diversi, ... , posto che al contrario gli effetti di cui all’art. 147 l. fall. si concretizzano sempre, nel caso del socio receduto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2290, II comma ... cod. civ., in conseguenza appunto della tutela dell’affidamento che comporta l’inopponibilità ai terzi del recesso non adeguatamente pubblicizzato”.

Non mette quindi conto discutere circa la natura della pubblicità - meramente dichiarativa e non già costitutiva - da darsi al recesso del socio. Deve ammettersi che tale atto, allorchè giunge a conoscenza degli altri soci, è immediatamente produttivo degli effetti che gli sono propri all’interno della società e nei confronti degli altri componenti la compagine sociale. Tale conclusione non è però in contrasto con la conclusione qui condivisa circa l’estensione del fallimento al socio receduto che abbia omesso di pubblicizzare il proprio recesso nelle forme di legge perché essa non si fonda su una natura costitutiva della pubblicità dell’atto che in effetti non esiste, ma sul combinarsi del principio dell’affidamento con le esigenze di tutela della par condicio creditorum nel caso di insolvenza delle società di persone.

Col secondo motivo di gravame, gli appellanti mettono in rilievo come il Tribunale abbia omesso di considerare le caratteristiche peculiari del caso concreto. Esse sarebbero condensate nella constatazione che la mancata pubblicità del recesso nei modi di legge vera e propria impossibilità giuridica che costoro tentarono “disperatamente quanto inutilmente di rimuovere impiegando ogni possibile mezzo a loro disposizione”. In particolare, si è sottolineato l’atteggiamento ostruzionistico degli altri soci e si è affermato che Bianchi e Rossi, a fronte di ciò, non avevano alcuno strumento di tutela per difendersi e ottenere la declaratoria di recesso e quindi per dare corso alla pubblicità dello stesso. Essi, hanno aggiunto, appunto per ottenere questi risultati diedero corso al giudizio arbitrale e, una volta ottenuto il lodo, stavano finalmente per dare corso alle forme di pubblicità prescritte allorché fu dichiarato il loro fallimento personale.

Neppure gli argomenti che sostanziano il motivo così in sintesi esposto presentano, a giudizio della Corte, sufficiente pregio.

Va in primo luogo sottolineato che, come confermato dal tenore del lodo arbitrale prodotto dalle parti appellanti, Giorgio Rossi recedette dalla società in data 1 ottobre 1992, mentre Bianchi recedette il 13 ottobre 1993. L’atto di promovimento del giudizio arbitrale da parte di Bianchi - col quale si intese iniziare azione di rendiconto nei confronti dell’amministratore Mauro Rossi e ottenere declaratoria dell’avvenuto recesso per giusta causa - risale però al 7 ottobre 1994 e solo il 14 novembre 1994 Giorgio Rossi, nell’ambito dell’instaurata procedura, nominò il proprio arbitro aderendo così alla procedura medesima che venne quindi estesa anche all’accertamento dell’avvenuto recesso di tale ultimo socio.

Dalla documentazione prodotta dagli stessi appellanti emerge peraltro che l’istanza di fallimento nei confronti della Bianchi & Rossi fu presentata da Alfredi il 12 settembre 1994. Risulta quindi di tutta evidenza che l’esigenza di addivenire a un chiarimento definitivo, con le forme del giudizio arbitrale, relativamente all’estraneità dei due soci rispetto alla società si affacciò solamente allorché divenne concreta la possibilità che costoro potessero essere travolti dalla situazione di insolvenza della società stessa.

Non può quindi condividersi, su un piano di fatto, la prospettazione difensiva assertiva della giuridica impossibilità di esternare nelle forme di legge il recesso dei soci e della non imputabilità a costoro, quindi, dell’omessa pubblicità. Basta infatti rilevare che lo stesso strumento utilizzato da Bianchi pochi giorni prima della convocazione in camera di consiglio nella procedura fallimentare e da Rossi addirittura in costanza di tale procedura, mentre il mezzo ben avrebbe potuto essere sperimentato immediatamente dopo l’avvenuta manifestazione della volontà di recesso, in modo che, in presenza di contestazioni da parte degli altri soci, potesse essere acquisita sollecitamente, anche attraverso le più spedite forme del giudizio arbitrale, una decisione sul punto. Quest’ultima, poi, avrebbe potuto dare materia, ai soci receduti, per sollecitare, nel caso di persistente inerzia degli amministratori l’iscrizione di ufficio ex art. 2190 cod. civ. nel registro delle imprese dell’atto di recesso che, integrando modificazione dell’atto costitutivo della società, è uno degli atti la cui iscrizione è appunto obbligatoria ex art. 2300 cod. civ. (cfr. Cassazione civile sez. I, 5 ottobre 1999, n. 11045).

Da un punto di vista più generale, poi, si deve evidenziare come le esigenze di tutela dei terzi che, incolpevolmente, hanno fidato su una certa situazione di apparenza non possono cedere a fronte della difficoltà di ordine materiale che abbiano ostacolato la rimozione di quest’ultima. Infatti, l’applicazione del principio fondamentale dell’affidamento che permea di sé larga parte dell’ordinamento presuppone l’atteggiamento di buona fede in capo al terzo che è invero protetto alla sola condizione che non gli si possa muovere alcun ad-debito per avere fidato nell’apparente stato delle cose.

Sempre in relazione al profilo relativo alla necessaria tutela dell’affidamento, non possono peraltro essere sottaciute alcune particolarità della fattispecie che confermano le generali conclusioni cui si è pervenuti sull’infondatezza del mezzo di gravame. Deve infatti rilevarsi, per quanto riguarda Bianchi, che questi ancora nel giugno 1994 agiva davanti al Tribunale di Mantova (si veda l’ordinanza del giudice designato prodotta in atti) ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la revoca in via di urgenza dell’amministratore della società ai sensi dell’art. 2259 cod. civ. venendo così a esperire un’azione che spetta al socio e, per quanto riguarda Rossi, che questi, nell’ambito della scrittura privata 28 ottobre 1992 con la quale si dava atto non essere egli più socio della società, pur tuttavia si impegnava ad apparire tale sia nei confronti dell’Autorità Amministrativa (essendo titolare del patentino idraulico) sia, soprattutto, nei confronti delle banche impegnandosi a “firmare prestiti a nome della società” Questi dati di fatto inducono a concludere non solo che i due soci receduti nulla fecero, fino al precipitare della situazione economica della società, per ottenere un definitivo accertamento della loro condizione di receduti, ma anche che essi tennero un comportamento dei tutto ambiguo verso l’esterno, non univocamente significativo di una chiara e definitiva separazione delle loro persone dalla società stessa, senz’altro tale, quindi, da giustificare pienamente, nei fatti, l’affidamento dei terzi sulla persistenza del rapporto sociale.

A quest’ultima annotazione deve ricollegarsi l’esame dell’ultimo mezzo di gravame. Con questo gli appellanti censurano la decisione dei giudici di Mantova per non essersi adeguatamente valutato che, indipendentemente dalla iscrizione nel registro delle imprese, i creditori della società furono perfettamente edotti della sopravvenuta estraneità dei deducenti rispetto alla società. Questa affermazione, secondo i deducenti, sarebbe comprovata dalla testimonianza resa dal commercialista della società stessa da cui sarebbe emerso con chiarezza che a tutti coloro che avevano rapporti con la società e cioè a clienti e fornitori, era già ben noto il recesso dei due ex soci.

Anche quest’ultimo motivo non appare alla Corte meritevole di accoglimento.

Pur prescindendo dal considerare che il testimone è stato in grado di confermare la circostanza sopra precisata perché la stessa fu a lui riferita, sia pure “in epoca non sospetta”, dagli stessi Bianchi e Rossi valgono in contrario alcune considerazioni generali. Come già si è ampiamente detto, ai sensi dell’art. 2290 cod. civ., se il recesso non è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, il recesso stesso non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato, col conseguente permanere della responsabilità illimitata del socio receduto. Per il caso della società in nome collettivo (quale è la Bianchi & Rossi Idraulica), l’art. 2300 cod. civ. dispone che le modificazioni dell’atto costitutivo e dunque anche la modificazione della compagine sociale devono essere iscritte nel registro delle imprese; dette modificazioni, ai sensi del III comma della norma da ultimo citata, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. La disposizioni in parola costituisce evidente applicazione del principio di cui all’art. 2193 cod. civ. a mente del quale se l’atto è iscritto nel registro delle imprese si presume iuris et de iure conosciuto dai terzi fin dal momento dell’iscrizione, mentre, se esso non è iscritto, si presume, ma con presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria, ignoto agli stessi terzi.

In generale, occorre quindi ammettere che, nonostante la mancata iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di recesso, il socio receduto ben potrebbe essere autorizzato a provare che il creditore che volesse fare valere la sua responsabilità illimitata in realtà era a conoscenza dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale. Tuttavia questa affermazione, nel caso di fallimento della società e di estensione dello stesso ai soci illimitatamente responsabili, deve essere adeguata alle particolarità della procedura concorsuale. Infatti. in questa evenienza, la buona fede che deve essere tutelata non è quella dell’uno o dell’altro creditore, ma quella della massa dei creditori e, pertanto, l’unico strumento di pubblicità che potrebbe valere a costituire la conoscenza, in capo a tutti indistintamente i creditori, dell’avvenuto recesso del socio non può che essere l’iscrizione del recesso medesimo nel registro delle imprese, appunto perché tale iscrizione ha efficacia incondizionata erga omnes.

Potrebbe discutersi se ugualmente efficace potrebbe essere considerata una prova, fornita con i mezzi ordinari, circa la conoscenza dell’avvenuto recesso in capo a ciascuno dei creditori che si sono insinuati al passivo fallimentare, ma nel caso di specie non mette conto affrontare tale questione. Infatti la testimonianza, peraltro de relato, del commercialista della società cui appena sopra ci si è riferiti assolutamente generica circa i soggetti che sarebbero stati portati a conoscenza dell’uscita dalla società stessa di Bianchi e Rossi e, in ogni caso, nulla dice circa categorie fondamentali di creditori quali il fisco e gli istituti di credito (rispetto ai quali ultimi, anzi, gli elementi più sopra accennati inducono a ritenere che la circostanza sia stata tenuta opportunamente celata). Necessaria conclusione è pertanto che, sulla base delle parole del testimone, non potrebbe comunque dirsi raggiunta la prova che tutto il ceto creditorio, prima della dichiarazione di fallimento, fosse stato portato a conoscenza dell’avvenuto recesso dei due soci.

Tirando le fila della discussione fin qui condotta, ritiene la Corte che, come giustamente ha deciso il giudice di primo grado, il recesso di Bianchi e Rossi, benchè anteriore alla dichiarazione di fallimento della Società, sia irrilevante e non idoneo a precludere il fallimento personale dègli stessi ai sensi dell’art. 147 legge fallimentare e ciò per non essere stato il recesso medesimo adeguatamente pubblicizzato mediante l’iscrizione nel registro delle imprese. Il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Mantova che ha rigettato le proposte opposizioni alla dichiarazione di fallimento deve essere pertanto respinto, con la conseguente piena conferma della decisione gravata.

P.Q.M.

La Corte. definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto da Stefano Bianchi e da Giorgio Rossi contro la sentenza n. 610/99 del Tribunale di Mantova in data 9-12 novembre 1999.

Così deciso in Brescia, il 19 settembre 2001.