Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18726 - pubb. 12/01/2018

Sanzioni amministrative applicabili da Banca d'Italia e da Consob e principio del ne bis in idem

Appello Milano, 30 Novembre 2017. Est. Carla Romana Raineri.


Intermediari e mercati - Sanzioni amministrative applicabili da Banca d'Italia e da Consob - Facoltà concorrenti - Sovrapposizione - Esclusione - Principio del ne bis in idem



Le facoltà riconosciute a Banca d'Italia e a Consob di applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 195 TUF sono concorrenti ma non sovrapponibili, così che, per il generale principio del ne bis in idem, che ha portata generale ed è dunque applicabile non soltanto alla materia penale, non può essere sanzionata due volte la medesima condotta posta in essere dal medesimo soggetto.

[Nel caso di specie, la Corte d'appello ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità del caso e tenuto, altresì, conto che le contestazioni elevate da Consob erano successive (provvedimento sanzionatorio del 273.2013) a quelle elevate da Banca d'Italia (provvedimento sanzionatorio del 17.4.2012), trovando la loro definizione in tempo antecedente solo in ragione del ritardo con cui la presente procedura è approdata all'esame della Corte a seguito della sentenza del TAR che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Coen per difetto di giurisdizione, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2014.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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