Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 477 - pubb. 01/07/2007

Foro del consumatore, conflitto di interessi e onere della prova

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2006. Est. Silvia Brat.


Contratti del consumatore – Foro competente – Clausola vessatoria – Natura processuale della norma – Applicazione ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore.

Contratti del consumatore – Richiamo alle norme del codice di procedura civile – Natura vessatoria della clausola – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Dovere di informare l’investitore della perdita di valore dei titoli in data successiva all’acquisto – Insussistenza.

Intermediazione finanziaria – Operazione in conflitto di interessi – Onere della prova dell’investitore – Contenuti.



La norma contenuta nel n. 19 dell’art. 1469 bis cod. civ. ha natura processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche se la controversia ha origine da contratti stipulati in data anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’interpretazione data dalla Corte di Cassazione (S.U. n. 14669/2003) della norma di cui al n. 19 dell’art. 1469 bis cod. civ., secondo la quale “il foro competente per le controversie tra consumatore e professionista non può essere stabilito in nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede” comporta che debba essere considerata vessatoria anche la clausola che stabilisca la competenza sulla base dei criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’intermediario non è tenuto ad informare l’investitore della perdita di valore dei titoli verificatasi in data successiva all’acquisto, a meno che non si versi nell’ipotesi prevista dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/2998 con riferimento al rapporto di gestione patrimoniale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’investitore che deduca l’omessa informazione in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi nella posizione dell’intermediario, ha l’onere di dimostrare a)che la corretta spiegazione circa il conflitto di interesse l’avrebbe distolto dall’operazione; b)che tale operazione gli ha procurato un danno collegato appunto alla specifica posizione di conflitto dell’intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

Conflitto di interessi

Profili processuali, foro del consumatore


nella causa n. 1195/05 R.G.

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. M. conveniva davanti al Tribunale di Milano la Banca *** s.p.a. in persona del legale rappresentante pro – tempore, ciò assumendo: che, in qualità di erede del padre R. M., deceduto il 31 agosto 1999, aveva mantenuto gli investimenti effettuati dal padre, dipendente della ***, filiale di Livorno, via **, presso la stessa filiale e che, in particolare, tra questi vi era l’investimento di un importo pari ad € 25.000,00 in obbligazioni dello Stato argentino 1998/2008 all’8,125% cod. ISIN XS0086333472; che si era affidata, per le relative decisioni, al dipendente dell’agenzia in questione, D. B., il quale, nel marzo 2001, le aveva consigliato vivamente l’acquisto di titoli obbligazionari della Repubblica Argentina emessi nel 2000 e con scadenza nel luglio 2004, ad un tasso lordo annuo del 9,25%; che, proprio in ragione di tale rapporto di fiducia, aveva acquistato dette obbligazioni per il controvalore di € 44.566,62, a distanza di appena nove mesi dal default dell’Argentina. L’attrice si doleva della condotta dell’istituto bancario che, in violazione del generale dovere di informazione previsto dall’art. 21 T.U.F., non le aveva fornito le necessarie informazioni circa la rischiosità del prodotto in rapporto al profilo di rischio di essa stessa quale investitrice; in particolare, sottolineava come l’operazione fosse inadeguata ai sensi dell’art. 29 regolamento CONSOB Intermediari e fosse stata posta in essere in conflitto di interesse, per la banca, ai sensi dell’art. 27 dello stesso regolamento; infine, la banca non le aveva comunicato la riduzione di valore dei titoli. Sulla base di tali allegazioni, M. M. chiedeva che, previa declaratoria di inosservanza, da parte della convenuta, delle disposizioni normative sopra citate, la *** s.p.a. fosse condannata a rimborsare l’importo di € 25.000,00 investito dal padre in obbligazioni Argentina 1998/2008 all’8,125% cod. ISIN XS0086333472 a causa dell’invalidità, inefficacia e nullità del relativo contratto di acquisto, oltre agli interessi al tasso annuo dell’8,125% dal 21 aprile 2001, data di pagamento dell’ultima cedola, al saldo; chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al rimborso della somma versata per l’acquisto delle obbligazioni Argentina 2000/2004 al 9,25% cod. ISIN XS0113833510, oltre agli interessi al tasso annuo del 9,25% dal 15 luglio 2001, data del pagamento dell’ultima cedola, al saldo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla dichiarata nullità o dall’annullamento del contratto di acquisto.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Livorno sulla base dell’art. 20 c.p.c., essendo sorto in Livorno il rapporto in questione; ai sensi dell’art. 19 c.p.c., invece, competente era il Tribunale di Roma. Nel merito, parte convenuta rilevava di aver fornito alla M. tutte le necessarie informazioni, sottolineando, in particolare, come l’investimento della somma di € 45.000,00 costituisse solo ¼ del patrimonio complessivo dell’attrice. Affermava, quindi, che la presente causa era stata incardinata dall’attrice al solo scopo di rifarsi delle perdite subite; in relazione alle quali, l’istituto bancario poneva in rilievo come nessun addebito circa la mancata, successiva informazione sul peggioramento del titolo potesse essere mosso, data l’insussistenza, nel caso di specie, del servizio di gestione patrimoniale. Deduceva, poi, quanto al conflitto di interesse, che, anche ove sussistente, parte attorea non aveva dimostrato di aver subito un danno, in coerenza con la disposizione di cui all’art. 1394 c.c..

Seguiva scambio di memorie tra le parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. lgs. n. 5/2003, ove, da un lato, l’attrice poneva in risalto come le operazioni di investimento avvenissero sempre con il B., per mezzo del telefono, ossia in ragione di una proposta proveniente dal funzionario con successiva adesione telefonica da parte di essa cliente; dall’altro, la *** s.p.a. sottoponeva all’attenzione del Collegio la questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. a) e b) della legge delega per la riforma del diritto societario (L. n. 3661/2001) e degli artt. 2 – 17 del D. lgs. n. 5/2003; quanto all’eccezione pregiudiziale, la convenuta osservava che, anche accedendo alla tesi di controparte, era chiaro come il contratto di acquisto si fosse perfezionato nella circoscrizione del Tribunale di Livorno, posto che ai sensi dell’art. 1326 c.c. il contratto è concluso nel luogo in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell’accettazione dell’altro contraente. Nell’ulteriore replica, la Difesa attorea, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, invocava il disposto di cui all’art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., contestato nella successiva memoria della banca, che evidenziava come, nel caso de quo, non sussistesse alcuna pattuizione contrattuale delle parti, volta a derogare alle norme generali sulla competenza dell’autorità giudiziaria.

Con decreto in data 20 ottobre 2005 il giudice relatore respingeva le prove articolate dalle parti, fissando udienza collegiale al 18 gennaio 2006. Con ordinanza nella stessa data il Collegio ammetteva le prove dedotte tanto da parte attorea, quanto dalla convenuta. Espletate le prove davanti al Tribunale di Milano e quelle delegate davanti al Tribunale di Livorno, veniva fissata udienza collegiale al 18 ottobre 2006, ove la causa, dopo discussione orale, era ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, si rileva che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 209/2006 del 17 maggio 2006, ha sancito la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 – 17 del processo societario, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 111 primo e secondo comma Cost., in quanto “le norme impugnate sono caratterizzate da ambiti di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e riguardano destinatari differenti, con la conseguenza che le censure avrebbero dovuto essere supportate da specifica motivazione, in relazione sia alla rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente applicabile al giudizio a quo, sia alla non manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri invocati”.

Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, va rilevata l’infondatezza. Ed, invero, sul punto, il giudice di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite n. 14669/2003, ha ritenuto che la norma dettata al n. 19 dell’art. 1469 bis c.c. ha natura di norma processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche se la controversia ha origine da contratti stipulati prima. La S.C. ha, infatti, rilevato che “la norma pone in contrapposizione tra loro due fattori: la sede del foro competente, che è individuata attraverso il riferimento alla residenza od al domicilio elettivo del consumatore, e, dall’altro lato, la deroga attuatane mediante lo spostamento della competenza a carico del consumatore che è bensì consentita, ma è presunta determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Dunque, la norma si presta ad essere interpretata, nel senso per cui essa presenta il contenuto logico di una disposizione che, da un lato, configura il pertinente criterio di collegamento di competenza territoriale, dall’altro ne esclude in linea di principio la deroga, ma, in quanto non la esclude in modo assoluto, indica la condizione alla quale può essere ammessa: ed a questo fine richiede al professionista di provare che nel caso concreto, la deroga non determina squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Se alla disposizione contenuta al n. 19 dell’art. 1469 bis c.c. si presta il significato di aver anzitutto indicato in quello della sede del consumatore il foro delle controversie che lo riguardano, la norma viene a sostituirsi, nel relativo campo di disciplina, a quelle del codice di procedura che individuano per le controversie nascenti da contratto altri criteri di collegamento. Questa interpretazione valorizza appieno il dato letterale, perché se, in base a questo dato, è vessatoria la clausola che stabilisce il foro competente in località diversa da quella della sede del consumatore, si deve dire che il foro competente non può esser stabilito in nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede”. Una simile interpretazione ha come logica conseguenza la qualifica di vessatoria anche per la clausola che stabilisca la competenza sulla base dei criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile. Pertanto, “appare, allora, più razionale l’interpretazione che attribuisce alla norma il prioritario significato di fissare nella sede del consumatore un criterio di collegamento esclusivo, che si sostituisce a quelli già previsti dal codice di procedura, piuttosto che l’interpretazione che qui si rifiuta”. Con ordinanza successiva n. 13642/2006, il giudice di legittimità ha, poi, chiarito che, ai sensi dell’art. 1469 quinquies, comma III c.c., l’inefficacia delle clausole vessatorie di cui all’art. 1469 bis c.c. piò essere rilevato d’ufficio dal giudice. Anche tale osservazione ben si inscrive nell’intento del legislatore di estendere la protezione del consumatore al capo processuale, in ossequio alla direttiva 93/13/CEE. Con riferimento al caso in esame, dunque, pacifica essendo la residenza della M., consumatrice, in Milano, ne segue il corretto radicamento del giudizio presso il Tribunale di Milano.

Passando, ora, al merito della vertenza, in primo luogo, va detto che, quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della banca al rimborso di € 25.000,00 corrispondenti all’investimento effettuato dal padre dell’attrice, R. M., vi è un assoluto difetto di allegazione e, conseguentemente, di prova. Ed, invero, la Difesa attorea non ha neppure specificato la data di acquisto, avendo prodotto solo un dossier titoli datato 31 dicembre 2003 dal quale risultano titoli obbligazionari dell’Argentina per il predetto importo (v. doc. n. 1). Nessuna contestazione è stata svolta, con riferimento a detto acquisto, alla luce delle disposizioni legislative in materia di intermediazione mobiliare citate in generale, senza, però, alcun riferimento alla fattispecie contrattuale contestata. Sulla base di tali considerazioni, segue il rigetto della domanda.

In secondo luogo, con riguardo alla domanda volta ad ottenere il rimborso delle obbligazioni Argentina acquistate dalla stessa M. nel mese di marzo 2001, anzitutto va premesso che la Difesa attorea, nelle conclusioni di cui alla citazione, riportate nell’istanza di fissazione di udienza, ha contestato la sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni de quibus (v. righe 4 e 5 di pag. 2 dell’istanza di fissazione di udienza), senza, peraltro, mai sviluppare tale contestazione.

Con riferimento alla lamentata omissione di informativa anteriore all’investimento, dalla prova testimoniale acquisita mediante assunzione delegata al giudice presso il Tribunale di Livorno, risulta che il dipendente della banca, D. B., aveva perfettamente presente la composizione del portafoglio titoli dell’attrice, che aveva assunto anche informazioni specifiche sullo stesso e che la cliente aveva diversificato gli investimenti, avendo già in passato investito in titoli con rischio analogo a quello delle obbligazioni Argentina. Sulla base di tali risultanze istruttorie, va disattesa la relativa doglianza circa il non corretto adempimento del mandato, con riferimento, quindi, anche alle disposizioni codicistiche invocate.

Non merita accoglimento la doglianza attorea circa la violazione, da parte della banca, del dovere di informativa successivo all’operazione di acquisto, tendente a rendere edotta la cliente circa la riduzione di valore dei titoli. Detto obbligo, infatti, è previsto dal IV comma dell’art. 28 del regolamento CONSOB n. 11522/2998 solo con riferimento al patrimonio affidato all’intermediario nell’ambito di un servizio di gestione patrimoniale, fattispecie pacificamente non ricorrente nel caso esaminato.

Quanto all’asserita inadeguatezza dell’operazione, è pacifico che la stessa rappresentasse ¼ del patrimonio mobiliare della M., avendolo la convenuta specificato a pag. 10 della citazione e non avendo contestato parte attorea detta circostanza nella memoria ex art. 6 D. lgs. n. 5/2003. Del resto emerge anche dal doc. n. 1 prodotto dalla M., che l’investimento in questione non raggiungeva neppure il 30% del totale investito. Ne segue che l’art. 29 reg. CONSOB n. 11522/1998 è invocato e riportato in modo del tutto generico, non avendo parte attorea specificato nel caso concreto quali fossero gli eventuali profili di inadeguatezza dell’investimento.

Quanto al conflitto di interesse disciplinato dall’art. 27 del reg. CONSOB n. 11522/1998, la M. assumeva che la *** s.p.a. deteneva nel proprio portafoglio i titoli in questione, come, del resto, risultava dal fatto che la stessa era collocatrice del prestito (v. doc. n. 18 di parte attorea). La circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell’istituto bancario che, in sede di comparsa di risposta, ha osservato, come anche nell’ipotesi di sussistenza del conflitto, “si potrebbe delineare una responsabilità dell’intermediatore Banca *** solamente nel caso in cui dall’ulteriore utilità conseguibile da questa fosse derivato un danno per l’investitore M.” (v. pag. 13 della comparsa). Orbene, da tale affermazione è desumibile certamente la sussistenza del conflitto di interesse in ragione della qualità della banca convenuta. Va, tuttavia, osservato che era onere dell’attrice dimostrare i seguenti profili incidenti sul nesso causale, tra loro strettamente correlati: a) che la corretta spiegazione circa il conflitto di interesse l’avrebbe distolta dall’operazione de qua ; b) che tale operazione, effettuata in conflitto di interesse, le ha procurato un danno collegato, appunto, alla specifica qualità di collocatrice della banca. L’assenza di detta prova, da parte dell’attrice, implica la reiezione della pretesa sotto tale profilo.

In considerazione della ricorrenza del dedotto conflitto di interesse, non palesato alla cliente, pare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n. 1195/05 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1)               rigetta le domande proposte da M. M., contro Banca *** s.p.a. in persona del presidente pro – tempore;

2)               dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 18 ottobre 2006.

Il Giudice relatore Dott. Silvia Brat    

Il Presidente Dott. Alda Maria Vanoni