Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 667 - pubb. 01/01/2007

Insider trading e responsabilità della banca

Tribunale Milano, 14 Febbraio 2004. Est. Francesca Fiecconi.


Insider trading - Possesso e uso di informazioni privilegiate - Danno agli investitori - Sussistenza.



Sono solidalmente responsabili dei danni derivati agli investitori dal crollo del corso dei titoli le banche che, in possesso di informazioni privilegiate sulle reali prospettive economiche di una società quotata, abbiano dismesso le partecipazioni possedute nella società prima della diffusione di tali notizie, approfittando delle favorevoli condizioni del mercato.


 


omissis

Svolgimento del giudizio. -
Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2002, gli attori, indicati in epigrafe, convenivano in giudizio gli istituti di credito sopra indicati in epigrafe, sostenendo l'illegittimità del comportamento dei convenuti per la violazione delle disposizioni indicate nella parte narrativa della citazione, e in particolare dell'obbligo di cui all'art. 2 l. 157/91 e dell'art. 13 del regolamento Consob 5553/91 all'epoca vigente, chiedendo la condanna degli istituti di credito convenuti, in via tra loro solidale, ai sensi degli art. 2043, 2049 e 2059 c.c., al risarcimento commisurato in euro 257.310,18, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali, previa deduzione di quanto eventualmente ricavato dagli attori per effetto dell'adesione all'Opa, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c., con condanna delle parti convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in base all'art. 185 c.p., previo accertamento che i fatti dedotti quale fonte della responsabilità civile presentano gli elementi costitutivi del reato in base alle disposizioni della l. 157/91, come successivamente modificata; in via subordinata, chiedevano l'annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli SCI stipulati dagli attori per dolo determinante con conseguente domanda di risarcimento nei termini di cui sopra.

All'udienza del 10 luglio 2002 si costituivano le banche convenute che contestavano ogni addebito e chiedevano il rigetto delle domande, opponendo alcune eccezioni preliminari processuali. All'udienza del 6 gennaio 2003, si presentava il solo sig. Marco Matteini che dichiarava, anche in rappresentanza degli altri attori, di poter accettare la metà dell'importo richiesto; tuttavia, nessuna soluzione transattiva veniva raggiunta. All'udienza di discussione sulle istanze istruttorie il giudice, alla luce dei documenti prodotti, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2003. La causa, dopo lo scambio delle comparse e delle repliche, passava in decisione.

In fatto. -
La ricostruzione della vicenda in esame comporta un'analisi dettagliata dei documenti prodotti dalle parti, per lo più acquisiti nel corso del procedimento penale esauritosi con decreto di archiviazione del 21 novembre 2002, allorché il giudizio civile nei confronti delle banche era stato già instaurato. In considerazione di quanto contenuto nei suddetti documenti, diversamente interpretati dalle parti in causa, il giudice ha ritenuto che non fosse necessario istruire ulteriormente la causa, poiché i fatti inerenti all'illecito dedotto dagli attori, ritenuto produttivo di un ingiusto danno, sono esaustivamente ricostruibili attraverso un riscontro documentale di tali atti, non specificamente contestati dai convenuti in relazione a quanto in essi attestato. Giova richiamare che, nel caso in questione, trattandosi di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'onere della prova grava interamente sugli attori.

Dal materiale raccolto emerge che i fatti illeciti contestati alle banche convenute si inseriscono in un contesto in cui le stesse, maggiori creditrici della società SCI S.p.a., che versava in una situazione di crisi congiunturale del settore delle costruzioni sin dal 1993, avevano aderito a due piani di risanamento, di cui il secondo, predisposto dalla società di consulenza Vitale e Borghesi & C., era stato definito con le banche il 4 settembre 1995, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, come previsto dalle norme che regolano l'attività bancaria. Il piano aveva previsto due interventi delle banche nella ricapitalizzazione di SCI s.p.a. (società quotata in borsa), di cui l'ultimo si poneva in attuazione dell'accordo di ristrutturazione dell'11 novembre 1996 con cui gli istituti di credito si erano impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale della società per complessive lire 17.500.000.000, arrivando ad acquisire una partecipazione pari al 78,1 per cento del capitale nell'aprile 1997.

Originariamente il piano di risanamento (di seguito piano) prevedeva la creazione di un "comitato ristretto delle banche creditrici del gruppo" (di seguito comitato), composto da Banca Carige s.p.a., Cariplo s.p.a. (ora Intesa), Banca cassa di risparmio di Torino s.p.a. (di seguito Crt), Banca di Roma s.p.a., San Paolo-Imi s.p.a., Credito italiano s.p.a. (di seguito Unicredito). L'art. 11 del piano, sottoscritto dalle banche creditrici e dalla società SCI s.p.a., prevedeva che solo "per il tramite del comitato ristretto le banche avranno la facoltà di esercitare i diritti che ad esse derivano per effetto dell'accettazione della presente proposta". Nell'ambito della convenzione stipulata con le società del gruppo SCI s.p.a. il comitato ristretto delle banche creditrici aveva il compito di seguire l'andamento e il rispetto sostanziale delle linee fondamentali del piano, nonché di fungere da interlocutore esclusivo (interfaccia) nei rapporti tra le banche creditrici e la società. Centrobanca, convenuta nel presente giudizio, pur essendo l'azionista di maggioranza, non faceva parte del comitato.

Nell'art. 12 del piano, la società si impegnava a comunicare tempestivamente alle banche ogni circostanza o evento che potesse incidere sulla situazione finanziaria ed economica o sulla sua consistenza patrimoniale, fornendo le relative indicazioni/documentazioni/notizie o dati nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta e a non costituire nuove garanzie ipotecarie a favore di terzi o a informarle di nuove richieste di finanziamenti. Nell'accordo interbancario, sottoscritto dalle ventuno banche creditrici del gruppo per formare il comitato, si dava ampia discrezionalità al comitato nell'informare le banche sull'andamento del piano, poiché si ribadiva che il comitato fungeva da interlocutore esclusivo con le società stipulanti. Il piano, dunque, si conformava come un accordo sottoscritto tra le società del gruppo SCI e le banche creditrici, nel quale si prevedeva il riassetto strategico del gruppo, il riassetto societario e la sua ristrutturazione patrimoniale con il contributo finanziario delle banche creditrici che avrebbero dovuto sottoscrivere l'aumento del capitale, prorogando fino al 31 luglio 2004 il termine per il rimborso della nuova finanza erogata alla SCI dalle banche in esecuzione del piano del 1994. Il comitato, pertanto, fungeva da interlocutore delle banche nei rapporti con la società e il suo consiglio di amministrazione.

Successivamente all'adozione del piano, in data 23 dicembre 1996, l'assemblea dei soci della SCI s.p.a., società quotata in borsa, rappresentata per lo più dalle banche creditrici che avevano sottoscritto l'aumento di capitale, nominava quali membri del consiglio di amministrazione, con il solo voto delle banche, i soggetti designati dal comitato, estromettendo così la famiglia Romanengo dal controllo della società. Il consiglio di amministrazione, pertanto, era composto da membri graditi a tutte le banche che le rappresentavano pro quota.

Il piano, però, come predisposto inizialmente dall'advisor, non aveva ottenuto successo, per cui alla fine del 1996 le banche furono invitate dalla società di consulenza Vitale & Borghesi (di seguito advisor) a sottoscrivere un nuovo aumento di capitale, che nell'aprile del 1997 le portarono a detenere il 78,1 per cento del capitale, mentre i piccoli risparmiatori portarono la loro partecipazione nella SCI al 21,9 per cento. Al momento della sottoscrizione dell'accordo (4 agosto 1995) tra le banche e il gruppo SCI l'advisor non impose alle banche che vi parteciparono alcun deposito vincolato delle azioni sottoscritte, che pertanto erano rimaste formalmente libere di circolare. Nella primavera del 1997, l'advisor ricevette una proposta di acquisto della SCI da parte di una società americana, la Tamarix Capital Corporation, che richiedeva un periodo di esclusiva di centoventi giorni al fine di formulare l'offerta definitiva: il 10 giugno 1997 l'advisor, dopo aver riprodotto un fascicolo classificato "strettamente confidenziale", lo consegnava ai membri del comitato nel corso di una riunione appositamente convocata per esaminare il merito della proposta in data 10 giugno 1997. Sostengono gli attori che in quell'occasione le banche che componevano il comitato furono informate dall'advisor del sostanziale fallimento del piano, come successivamente modificato - evidenziatosi nella previsione di ingenti perdite non a budget per quell'esercizio -, nonché della conseguente necessità di provvedere, in caso di rifiuto dell'offerta Tamarix, a un'ulteriore provvista di denaro, da attuarsi mediante rinuncia dei crediti e la concessione di nuovi finanziamenti per evitare la liquidazione della società. Centrobanca, che non faceva parte del comitato ristretto, verso la fine di luglio ricevette il documento riservato consegnato alle banche del comitato nella sua veste di azionista di maggioranza della società (10,24 per cento), allorché il comitato aveva invitato l'offerente Tamarix a rivedere le condizioni di esclusiva (cfr. dichiarazioni al p.m. di Paola Delmonte, redattrice del documento "strettamente confidenziale" dell'advisor). Il dott. Achille Tori, responsabile della Carige riferiva al p.m. che l'inizio dello sgretolamento della compattezza del fronte del ceto bancario era iniziato proprio con la proposta di acquisto avanzata dalla società americana poiché essa si poneva in netto contrasto con le risultanze del piano di capitalizzazione e finanziamento messo a punto tre mesi prima; riferiva altresì che al momento delle dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione alla Carige era apparso chiaro che il piano di ristrutturazione, approvato a fine 1996, volto a sostenere l'opzione di continuità e sviluppo della società era di fatto fallito.

Nella relazione strettamente riservata, presentata al comitato il 10 giugno 1997, si prevedeva una maggiore stima di perdite per circa 30 miliardi di lire e un sacrificio per le banche di ulteriori 70/115 miliardi. L' 11 luglio 1997 le banche del comitato si erano riunite dopo aver valutato il fascicolo inviato dall'advisor e in quell'occasione avevano espresso il rifiuto, in presenza anche dell'amministratore delegato della società, di concedere il periodo di esclusiva alla Tamarix, ritenendo l'offerta eccessivamente penalizzante per le banche. Il consiglio di amministrazione della SCI, riunitosi in data 17 luglio 1997, si trovò a questo punto in contrasto con la valutazione del comitato a causa della "situazione di incertezza riguardo all'opzione strategica di fondo, rappresentata da una scelta di continuità aziendale .. . verso una scelta di liquidazione di fatto con progressivo smobilizzo delle attività nello stato in cui si trovano". Nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione si legge che "L'incertezza deriva dal fatto che ad oggi il management non ha percepito il forte convincimento degli azionisti appartenenti al ceto bancario (78 per cento del capitale) sull'opportunità di sostenere l'opzione continuità/sviluppo ... e ha operato con comportamenti spesso non coerenti con lo spirito con cui erano stati formulati gli accordi per la ristrutturazione economico-finanziaria del gruppo", chiedendo al comitato di consentire l'apertura di un negoziato su base esclusiva con Tamarix, restando inteso che in caso contrario i componenti del consiglio di amministrazione avrebbero rassegnato le loro dimissioni con efficacia 25 luglio 1997.

La documentazione prodotta mostra chiaramente come l'organo amministrativo della società, preso atto dell'indisponibilità del comitato ad attuare un nuovo intervento finanziario, riteneva che la mancata accettazione dell'offerta Tamarix avrebbe portato la SCI alla liquidazione. Tale informazione, peraltro, non veniva divulgata: si trattava di una valutazione interna del consiglio di amministrazione della società, inserita nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione Cariplo (la quale banca era tra i maggiori azionisti della società SCI e aveva dato il suo assenso alla trattativa con Tamarix unitamente alla Banca di Roma), in un "memo interno" del 29 luglio 1997 rendeva noto che l'amministratore delegato dimissionario Lorenzi "non era interessato a fare il liquidatore e quindi lo svanire dell'ipotesi Tamarix (del gruppo Trident) lo aveva indotto alla decisione, alla quale si erano adeguati anche gli altri componenti del consiglio di amministrazione, non sembrando che la società avesse alternative serie e cominciasse a rischiare molto". Nello stesso "memo" Si dava atto che anche l'advisor a quel punto considerava esaurito il suo mandato.

Nella documentazione in atti viene chiaramente rappresentato come la maggioranza degli istituti appartenenti al comitato, all'epoca della riunione dell'11 luglio 1997, si era manifestata prevalentemente contraria alla concessione di nuovi finanziamenti, prospettati come necessari dal consiglio di amministrazione in alternativa alla vendita. In particolare il rappresentante del Credito italiano (Cadoni) aveva dichiarato di ritenere preferibile una liquidazione stragiudiziale che porterebbe agli stessi risultati con minori fatiche e che la tutela degli azionisti di minoranza (prospettata quale esigenza sia dall'advisor che dal consiglio di amministrazione dimissionario) non avrebbe dovuto riguardare le banche ma semmai chi può avere messo in circolazione notizie fuorvianti.

I motivi delle dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione espressi nella riunione del consiglio di amministrazione del 17 luglio 1997, si ponevano in netto contrasto con quanto risultava nel comunicato stampa predisposto dal medesimo in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 1996, in data 30 giugno 1997, ove veniva previsto un risultato ancora negativo sebbene in netto miglioramento rispetto al 1996, con l'aspettativa di significativi miglioramenti nell'esercizio in corso.

A fronte della notizia ottimistica, il mercato aveva fatto registrare un notevole incremento dei volumi di negoziazione del titolo. La notizia delle dimissioni del consiglio di amministrazione, pertanto, giungeva al mercato come essenzialmente collegata al fatto che fossero fallite le trattative con Tamarix, ritenute dal ceto bancario eccessivamente penalizzanti. In nessun modo fu divulgato che la situazione finanziaria del gruppo fosse peggiore di quella dichiarata in sede di approvazione del bilancio.

In proposito, risulta d'interesse registrare le oscillazioni del titolo SCI di quel periodo in relazione alle notizie diffuse nel mercato. Difatti, complessivamente, anche dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione, il titolo SCI aveva registrato nel mercato borsistico un andamento progressivamente crescente, ritenuto inspiegabile dai rappresentati delle banche sentiti per rendere sommarie informazioni testimoniali.

Il 4 luglio 1997, il quotidiano Il Sole-24 Ore dava notizia che il gruppo americano aveva presentato l'offerta di acquisto e, nella sostanza, veniva sottolineata la validità del processo di riorganizzazione del gruppo SCI e il ruolo positivo svolto dalle banche nel contesto del processo stesso, tant'è che il 7 luglio il titolo non veniva negoziato per eccesso di rialzo (nei termini del 37,97 per cento). Nessuna notizia di stampa veniva diffusa all'indomani della riunione del comitato dell' 11 luglio nella quale le banche rifiutavano la richiesta di esclusiva nelle trattative da parte di Tamarix, benché il titolo avesse registrato, in seguito, sensibili ribassi. Il 25 luglio il titolo, successivamente alla notizia delle avvenute dimissioni del consiglio di amministrazione, subiva un ribasso dell' 11,26 per cento, ma durante il mese di agosto l'andamento del titolo si contraddistingueva per la presenza di scambi per volumi consistenti e a prezzi sostenuti.

Le cronache, intanto, fornivano al mercato le seguenti notizie.

Il 22 agosto il quotidiano Il Secolo XIX riportava che a piazza Affari era partita la caccia grossa alle azioni SCI e si scommetteva sul fatto che la SCI fosse prossima a passare di mano. Nello stesso periodo (21 agosto) le cronache riportavano che il raider Giribaldi stava puntando sulle azioni SCI, avendo acquisito una partecipazione vicina al 2 per cento (Corriere della Sera, 18 luglio 1997), al fine di partecipare a un'eventuale Opa sui titoli dei soci minori, in previsione della trattativa condotta con il gruppo americano Tamarix Trident Rowan.

Nella relazione della Consob, conclusiva dell'indagine ispettiva svolta in merito al comportamento tenuto dalle banche convenute nel presente giudizio, in relazione a comportamenti di aggiotaggio e/o insider trading, si evince che la notizia del rastrellamento del titolo diffusa a mezzo della stampa aveva influenzato sensibilmente il corso del titolo, ma si era rivelata successivamente destituita di fondamento. Nel periodo successivo alle dimissioni del consiglio di amministrazione, pertanto, il titolo aveva retto sul mercato grazie alla diffusione di notizie su rastrellamenti in atto, in prospettiva di una futura Opa da parte di un potenziale gruppo acquirente, nonostante le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione. La società, nello stesso periodo, aveva cessato di emettere comunicati stampa sullo stato della società e ogni attività era stata rinviata all'assemblea convocata per il 9 settembre per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Nel frattempo alcune banche creditrici dismettevano parte delle proprie partecipazioni nella SCI in via autonoma e ad insaputa delle altre banche facenti parte dell'accordo.

In particolare: in data 25 luglio 1997 la Banca nazionale del lavoro, che non faceva parte del comitato ristretto, iniziava a vendere la propria quota, completando l'operazione il 4 settembre 1997 e dando luogo alla totale dismissione della partecipazione per un controvalore complessivo di lire 6.262 milioni. Nella relazione Consob si prospetta che essa potesse essere venuta a conoscenza dell'elaborazione strettamente confidenziale effettuata dall'advisor in occasione della presentazione dell'offerta della Tamarix. In data 31 luglio 1997, sino al 20 agosto 1997 CaRiParma e Piacenza si disfaceva del proprio pacchetto realizzando lire 3.014 milioni: nella relazione Consob si pro-spetta che anche a questa banca fosse pervenuto il contenuto della relazione confidenziale dell'advisor attinente all'effettivo stato della società. In effetti, Paola Delmonte (consulente dell'advisor che ha diffuso il documento confidenziale), nelle dichiarazioni rese al p.m. il 10 aprile 2000, riferiva che nel periodo in questione aveva avuto numerose conversazioni telefoniche con i funzionari delle banche che non facevano parte del comitato ristretto, anche per spiegare loro il comportamento di rifiuto del comitato a fronte dell'offerta Tamarix.

Le dismissioni dei titoli da parte delle banche convenute iniziavano nel medesimo contesto temporale: Unicredito dava il via alle prime vendite in data 27 agosto 1997, seguìta da San Paolo il 29 agosto 1997, da Centrobanca il 12 settembre 1997, Crt e Cariplo (Intesa) il 17 settembre 1997, Carige il 22 settembre 1997; la Banca di Roma iniziava a vendere il 25 settembre 1997, per poi bloccare l'operazione il 27 settembre 1997. In particolare Unicredito approfittava del rinvio dell'assemblea della SCI del 12 settembre, indetta per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione per prelevare le proprie azioni, che erano state precedentemente depositate alla vigilia dell'assemblea degli azionisti per la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione, senza poi più parteciparvi. Nel rapporto della Consob si legge anche che Unicredito aveva piazzato ai propri clienti il 14,78 per cento delle vendite della banca e che la posizione netta della clientela fosse sbilanciata fortemente in acquisto; il medesimo comportamento, invece, non è stato rilevato in capo alle altre banche che hanno dismesso i titoli SCI.

Il 28 ottobre 1997 il titolo veniva sospeso dalla Consob per eccesso di ribasso. Né il comitato, né le banche singolarmente davano comunicazione al mercato e al proprio gruppo interno delle dismissioni delle partecipazioni in atto, nonostante in quel periodo le banche si fossero disfatte del 44 per cento del capitale della SCI, ricavando oltre euro 37.000.000, adottando per lo più una procedura interna d'urgenza.

Gli attori, di contro, acquistavano i titoli SCI nel periodo compreso tra il 25 agosto 1997 e il 21 ottobre 1997, tramite operazioni indipendenti dalle vendite delle banche, per un ammontare complessivo di 20.850.000 azioni. La maggior parte delle operazioni erano concentrate nella terza decade di settembre, soprattutto il 19, 26 settembre e 3 ottobre, in un momento immediatamente antecedente alla diffusione dei dati della relazione semestrale del gruppo SCI.

Il mercato, dunque, ignorava la dismissione delle partecipazioni da parte delle banche ma comprava in conseguenza di tale massiccia dismissione. I giornalisti che avevano all'epoca pubblicato notizie riguardo alle azioni SCI su vari quotidiani, sentiti dai commissari della Consob, riferivano che in quel periodo essi erano stati solo in grado di fornire notizie sull'andamento dei titoli SCI e sulla presenza di eventuali scalatori e rastrellatori di titoli, ma non sulle dismissioni dei titoli da parte delle banche di cui non avevano avuto contezza. La dismissione delle partecipazioni bancarie nei titoli SCI era intervenuta in un momento in cui il mercato aveva ricevuto la notizia delle dimissioni del consiglio di amministrazione a causa del fallimento della trattativa con Tamarix ed era alimentato da notizie su rastrellamenti in corso da parte di gruppi interessati alla SCI. Colpisce anche la discrasia tra le informazioni circolanti all'interno della compagine amministrativa della società e del comitato, dal mese di settembre sino alla data della messa in liquidazione giudiziale della società, e le notizie di cui fruiva il mercato.

Il 4 settembre Carige (la quale fungeva da segretario del comitato) convocava una riunione del comitato in vista dell'assemblea degli azionisti SCI per la nomina del consiglio di amministrazione con telegramma dal seguente ordine del giorno "nomina del consiglio di amministrazione in conseguenza del mancato benestare del comitato ristretto all'apertura del negoziato con Trident Rowan sintomatico, a giudizio del consiglio, di una mancanza d'indirizzo strategico da parte delle banche azioniste che da un lato, non supporterebbero adeguatamente le necessità finanziarie del gruppo per la continuità aziendale e, dall'altro, ostacolerebbero l'apertura di trattative per la cessione". E bene rammentare come le convocazioni del comitato fossero un fatto interno alle banche creditrici-azioniste nell'ambito della convenzione interbancaria stipulata. Nella relazione Consob si legge che 1'8 settembre la società Gepco s.p.a. inviava a Carige comunicazione del proprio interesse all'acquisto di una partecipazione di controllo nella SCI s.p.a. Detta lettera non aveva avuto alcun seguito.

Il risultato dell'ispezione svolta dalla Consob tramite l'acquisizione di sommarie informazioni conduceva l'organo di vigilanza a ritenere che nella riunione del comitato tenutasi 1'11 settembre in preparazione della successiva assemblea della SCI s.p.a. - di cui non è stato redatto alcun verbale, contrariamente a quanto avvenuto alla riunione dell' 11 luglio - le banche avessero solo confermato la scelta della continuità aziendale in una logica di riequilibrio economico ai fini di un migliore collocamento del gruppo SCI presso terzi acquirenti e avevano opposto un energico rifiuto a proseguire una strategia di sviluppo per una ristrutturazione di fatto non realizzata. Tra settembre e ottobre, anche per l'advisor era chiaro che l'unica via era la liquidazione di diritto, perché le banche non intendevano più impegnarsi ed era venuto meno l'azionariato di riferimento.

L'interesse delle banche, pertanto, sarebbe stato finalizzato a limitare nuovi impegni, recuperare il recuperabile per poi vendere, mentre il dott. Lorenzi (candidato a guidare il consiglio di amministrazione di futura nomina, anche se presidente del consiglio dimissionario) si sarebbe limitato a prospettare come probabile un ulteriore fabbisogno di cassa per fronteggiare le usuali necessità di ogni fine mese. Le banche che parteciparono alla riunione del comitato, in presenza dell'amministratore delegato dimissionario Lorenzi, dell'advisor Paola Delmonte e di un rappresentante di Centrobanca, in quella circostanza evitarono di parlare delle dismissioni delle partecipazioni in atto da parte di alcune banche: prima dell'inizio della riunione dell' 11 settembre il dott. Lecchi, per Centrobanca, aveva comunicato di avere ricevuto notizia interna al gruppo bancario che alcune banche avevano dismesso le azioni SCI: la reazione dell'assemblea fu che la questione non rientrasse nell'ordine del giorno.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali reso da Eraldo'Petrignani (dirigente banca Cassa di risparmio di Torino, poi Unicredit s.p.a.) al p.m. della procura presso il Tribunale di Genova in data 23 novembre 2000, si evince che alla riunione dell'11 settembre del comitato "Lorenzi (l'amministratore delegato) riferì che nella semestrale si sarebbero previste significative perdite. I motivi erano sempre due, come a giugno: da un lato i ritardi del sistema bancario e dall'altro la svalutazione doverosa delle aree". Nello stesso verbale di sommarie informazioni testimoniali si. legge che nella riunione nella quale l'advisor, insieme all'amministratore Lorenzi, presentò la proposta Tamarix Trident Rowen nel giugno 1997, il rappresentante di Crt, dott. Cravero, avrebbe voluto sapere come mai erano previste perdite a fine '97 a differenza del sostanziale pareggio previsto e che Lorenzi diede le stesse giustificazioni riferite, poi, in settembre, provocando una violenta reazione di Cravero nei suoi confronti.

Non deve sfuggire che le valutazioni sull'avviarsi in termini liquidatori della SCI espresse alla direzione della Cassa di risparmio di Torino per iscritto dal funzionario Petrignani il 12 settembre 1997, dopo la riunione del comitato, furono cancellate su indicazione del vicedirettore, con relazione protocollata con le cancellature, posto che Petrignani non firmò l'elaborato ripulito dalle cancellature perché altrimenti si sarebbe sentito responsabile per avere nascosto la situazione SCI alla banca. Nella stessa giornata del 19 settembre 1997 il servizio crediti di Centrobanca, che aveva presenziato alla riunione del comitato, aveva suggerito la cessione delle restanti azioni SCI rimaste in portafoglio, suggerimento disatteso dal direttore generale Faverio che, invece, nella stessa data avrebbe imposto l'interruzione della dismissione della partecipazione, perché, a suo dire, man-tenere un po' di azioni poteva essere un buon investimento al fine d'incassare il premio di maggioranza, qualora si concretizzassero alcune voci presenti sul mercato in merito a probabili interessi sulla SCI. Preme sottolineare ancora una volta che Centrobanca non faceva parte del comitato e aveva presenziato solamente alla riunione dell' 11 settembre, dopo avere ricevuto dall'advisor, nei primi mesi di agosto, il documento confidenziale dell'offerta Trident. Alle date del 2 e 3 ottobre 1997, Centrobanca dismetteva la residua partecipazione in SCI. Il motivo per avere trattenuto per pochi giorni la dismissione in atto, dunque, non era collegato al perseguimento delle finalità indicate nel piano di risanamento, ma riferibile a una valutazione soggettiva su possibili attività speculative sul titolo SCI, rivelatesi evidentemente inattendibili alla vigilia dell'approvazione della relazione semestrale da parte del consiglio di amministrazione.

In un promemoria della Banca di Roma, acquisito in atti, si legge che nel pomeriggio del 26 settembre 1997 la sede di Ge-nova della banca comunicava al servizio partecipazioni della sede centrale che nella riunione del comitato ristretto del 24 settembre 1997 erano state comunicate le prime negative indicazioni sui dati relativi al bilancio semestrale e sulla situazione patrimoniale della SCI: la banca, nel dubbio che la notizia potesse considerarsi un'informazione riservata ai fini della disciplina dell' insider trading, nel pomeriggio del 26 settembre dava istruzioni di sospendere la vendita dei titoli perché dopo il 25 e il 26 settembre erano stati comunicati i dati della semestrale emersi nel corso della riunione del pomeriggio del 24 settembre. Ci fu solo un'esigua vendita il 30 settembre come una chiusura di un'operazione già conclusa. Di conseguenza 73.825.000 azioni SCI rimanevano nel portafoglio della Banca di Roma. Giova richiamare l'attenzione sul fatto che la Banca di Roma aveva espresso voto favorevole alla trattativa con Trident, poiché riteneva che non vi fossero altre serie alternative.

Anche Banca Carige dava ordine di sospendere le vendite all'indomani del 26 settembre quanto meno fino a che il bilancio relativo alla semestrale sarebbe stato reso pubblico.

Il 13 ottobre veniva approvato il conto semestrale al 30 settembre 1997 dal consiglio di amministrazione, ma già il 4 ottobre 1997 sul mercato era trapelata la notizia che i conti della SCI viaggiassero in rosso per circa 25-28 miliardi e che il nuovo consiglio di amministrazione non avesse accettato il mandato conferito dall'assemblea degli azionisti (cfr. Il Sole-24 Ore del 4 ottobre 1997). A quel punto era chiaro anche al mercato che l'alternativa alla liquidazione del gruppo era aggrappata all'eventualità che venissero coperte le perdite di 84 miliardi di lire da parte del ceto bancario che rappresentava la maggioranza del capitale.

Nel novembre 1997, il presidente del consiglio di amministrazione dimissionario presentava ricorso al presidente del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 2450 c.c. affinché 'fosse sancito lo scioglimento della SCI, non essendo stato possibile indire l'assemblea straordinaria dei soci per il mancato raggiungimento del numero legale: il ricorso portava allo scioglimento giudiziale della società con nomina di due liquidatori. II 16 marzo 1998 i titoli SCI venivano revocati dalla quotazione ufficiale e il 20 marzo 1998 il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento della società. In ordine alle vicende di cui sopra, i liquidatori giudiziali Burlando e Lamanna presentavano un esposto alla procura del Tribunale di Genova. Al 16 novembre 1997, gli azionisti che possedevano azioni di voto in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale di SCI, secondo il libro soci aggiornato in occasione dell'assemblea ordinaria del 26 novembre 1997 e le comunicazioni ricevute dalla Consob erano solo due: Interbanca (4,11 per cento) e Banca popolare di Lodi (3,64 per cento).

Nel frattempo, rimanevano senza alcun riscontro le contestazioni mosse da Interbanca (facente parte delle banche creditrici), con lettera del 9 dicembre 1997, al comitato in merito alla correttezza dell'operazione di cessione che, a suo dire, costituiva una gravissima violazione dell'accordo tra le banche partecipanti perché, in primo luogo, la cessione delle azioni - determinando una modifica rilevante dell'azionariato di SCI - aveva inciso sui meccanismi societari mediante i quali vengono assunte le decisioni di SCI, in una fase di attività di diretto interesse delle banche partecipanti all'accordo; in secondo luogo, la cessione delle azioni aveva consentito parzialmente a ciascuna delle banche cedenti di realizzare parte del credito, in violazione degli impegni di rispetto della par condicio creditorum che costituiscono i presupposti essenziali dell'accordo; in terzo luogo, la cessione era avvenuta sulla base di informazioni di cui esse avevano la disponibilità e, quindi, in violazione di norme operative di legge e delle disposizioni contrattuali in ordine all'esercizio del mandato ad esse conferito, consentendo alle stesse di conseguire un ingiusto profitto a danno di altre banche non partecipanti al comitato ristretto ... avvalendosi anche, in contrasto con norme imperative, d'informazioni disponibili esclusivamente alle banche partecipanti al comitato ristretto.

La relazione della Consob, a chiusura dell'ispezione, datata 7 novembre 2002, concludeva che "risultava evidente il contrasto con quanto ripetutamente affermato dalle banche e registrato nei verbali dei libri sociali della SCI circa l'opzione continuità aziendale e la realtà dei fatti che vedeva, proprio in quello stesso periodo, alcune banche, principali azioniste della SCI, dismettere massicciamente le azioni della società, contraddicendo di fatto la fiducia in una continuità aziendale". Si legge altresì che, "a differenza di altri piani di salvataggio, l'advisor non aveva imposto un deposito vincolato delle azioni sottoscritte dalle banche e che tale manchevolezza è risultata fatale, poiché le banche avevano potuto iniziare a vendere le azioni senza comunicarlo alle altre banche, né alla SCI stessa, dal momento che nessun divieto era stato previsto per iscritto". Paola Delmonte (che rappresentava l'advisor), in sede di sommarie informazioni, in proposito, dichiarava che al momento della predisposizione del piano il problema non si pose perché non c'era nessun tipo di prospettiva di poter cedere le azioni SCI, data la situazione così grigia della società e in ogni caso, tale vincolo non poteva essere imposto per un periodo superiore a due o tre anni.

Riepilogando i fatti sopra analiticamente descritti, si deduce che, se è vero che il mercato era da tempo consapevole della crisi che aveva portato la SCI a un secondo piano di risana-mento, con rilevanti impegni finanziari da parte del ceto bancario creditore, è anche vero che tra la fine di agosto e poco prima dell'inizio di ottobre del 1997 nessuno, al di fuori delle banche convenute, del consiglio di amministrazione della SCI e dell'advisor, sapeva che:

-     il piano fosse fallito e le banche, che erano venute a conoscenza del documento strettamente confidenziale dell'advisor, avessero deciso di non finanziare più la SCI, ma di venderla eventualmente a terzi interessati;

* per effetto delle dismissioni delle partecipazioni bancarie, la partecipazione detenuta dalle banche stesse scendendo ampiamente al di sotto del 50 per cento del capitale di SCI s.p.a.;

* SCI s.p.a. fosse ormai di fatto in una situazione di liquidazione sotto il profilo degli art. 2447 e 2448 c.c., perché sotto-capitalizzata.

Gli attori, invece, avevano comprato le azioni nel periodo che va dalla fine di agosto al 3 ottobre 1997 sul mercato borsistico, indipendentemente dalle vendite delle banche. Solo Marco Matteini aveva acquistato alcuni quantitativi a partire dalla fine di agosto e tre quantitativi di azioni anche nel periodo successivo al 4 ottobre - dal 17 ottobre al 21 ottobre - per un contro-valore di lire 5.734.850, lire 6.335.150, lire 14.063.000 - a chiusura di un investimento complessivo per lire 292.054.500 che era iniziato con un prezzo di 30 lire per azione; gli altri investitori, che agiscono nel presente giudizio, invece, avevano tutti operato in un periodo antecedente al 4 ottobre, maggiormente concentrato nella terza decade di settembre, per importi minori, con un prezzo di circa 24 lire per azione.

Con l'Opa di Santeurasia, intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della società SCI, gli investitori hanno realizzato poco più di una lira per azione.

Gli investitori avevano acquistato i titoli SCI con il supporto delle seguenti informazioni:

* il cda si era dimesso perché le banche del comitato non avevano accettato la proposta Tamarix, ritenendola troppo onerosa per le banche creditrici per l'imposizione dell'esclusiva;

* il piano continuava ad essere sostenuto dalle banche che detenevano la maggioranza delle partecipazioni;

* il titolo SCI era in una fase di forti oscillazioni tendenti al rialzo per effetto di rastrellamenti e acquisti da parte di gruppi interessati all'acquisto e in previsione di un'Opa;

* solo il 4 ottobre erano trapelate le prime notizie sulla situazione di sottocapitalizzazione in cui versava la SCI, rivelatasi poi con l'approvazione della relazione semestrale da parte del consiglio di amministrazione in data 13 ottobre;

* solo dal 4 ottobre le cronache riportavano la notizia del disimpegno di alcune banche, indicandolo però come un ridimensionamento di Centrobanca e di Cariplo (Intesa) nella misura del 2 per cento. Nel comunicato stampa della SCI del 13 ottobre non era riportata la notizia, nota solo all'interno del gruppo, delle dismissioni di azioni da parte delle banche. Omissis...

In diritto. - Il giudice ritiene che dal materiale probatorio siano emersi sufficienti e univoci elementi, precisi e concordanti per affermare la responsabilità delle banche convenute nella commissione dell'illecito civile prospettato e delineato nelle sue linee fondamentali dagli attori.

La ricostruzione dell'illecito civile attribuito alle banche convenute, operata dagli attori, poggia prevalentemente sulla violazione della norma incriminatrice speciale, che punisce il comportamento di c.d. insider trading di chi utilizza notizie riservate nel negoziare titoli di società emittenti valori mobiliari, alterando le regole del mercato, e sulla non ottemperanza del comitato al regolamento 5553/91 della Consob, nella parte in cui obbliga i gruppi di maggioranza delle società quotate a comunicare al mercato e all'organo di vigilanza mutamenti nell'assetto interno del gruppo che possano incidere sulle quotazioni dei titoli. Più in generale, viene contestato alle banche di aver violato le norme interne al gruppo delle banche creditrici che aveva istituito il comitato e una generale insensibilità alle regole di trasparenza e di correttezza che vigono nel mercato degli strumenti finanziari.

La trattazione dei temi principali attinenti alla responsabilità per violazione di norme imperative necessita di argomentazioni distinte e separate, basandosi su diversi comportamenti d'inottemperanza a norme o a doveri (attivi e omissivi), benché la condotta delle banche, ai fini di un giudizio di responsabilità civile, debba essere unitariamente valutata alla luce di tutte le circostanze dedotte dagli attori quali indici di condotta illecita generatrice di un danno ingiusto agli investitori.

Nel giudicare il comportamento negligente in capo a chi rappresentava gli istituti di credito, sotto il profilo della responsabilità civile, non rileva solamente l'accertamento della commissione materiale del fatto contrario alla legge (la negoziazione di titoli quotati in posizione di privilegio informativo), ma anche la valutazione dell'elemento colposo o doloso in capo a chi l'ha violata. Orbene, nel comportamento assunto dai massimi rappresentanti degli istituti di credito è ravvisabile, per i fatti sopra esposti, un comportamento di grave negligenza, perché refrattario ad ogni regola di professionalità richiesta nel settore bancario e poco attento all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che regolano il settore delle società quotate, sì da poter muovere nei confronti delle banche convenute che non hanno vigilato sulla condotta dei propri funzionari, un giudizio negativo che le rende direttamente responsabili per via dell'art. 2049 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità solidale dei padroni e committenti (preposti) per fatti colposi o dolosi commessi dai dipendenti. Si rammenta che le parti convenute, in merito a tale presunzione, non hanno svolto difese, poiché esse hanno tendenzialmente affermato la liceità della condotta assunta dai loro funzionari sotto ogni profilo, legale e deontologico, avallandone di fatto i risultati.

La tesi di fondo sostenuta dalle medesime, difatti, poggia sulla considerazione che le banche avessero fatto scelte auto-nome e disgiunte sulla base di notizie (lo stato di crisi della società) già diffuse o conoscibili secondo un criterio di normale diligenza e prevedibilità da parte di qualsiasi investitore, in linea con gli accordi precedentemente presi tra le banche, che non avevano previsto l'imposizione di vincoli sulle azioni SCI detenute dalle medesime. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la tesi delle banche convenute si è dimostrata del tutto infondata per i seguenti motivi.

1. - Il comportamento di "insider trading" contestato alle banche convenute. Sostengono gli attori che le convenute sono responsabili dei danni subiti dagli ignari investitori per aver venduto le azioni SCI sulla base di informazioni riservate, comportamento che avrebbe causato danni a coloro che hanno acquistato le azioni senza disporre delle stesse informazioni; le convenute, difatti, avrebbero violato il divieto di vendere stabilito dall'art. 2 1. 157/91 che punisce la condotta di coloro che speculano sul mercato in una posizione di privilegio informativo (Trib. Roma 23 maggio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Valori mobiliari, n. 56), sul principio di fondo che le regole del mercato degli strumenti finanziari poggiano sull'equivalenza tra gli investitori, sulla trasparenza e sulla correttezza del mercato, che l'ordinamento tutela anche penalmente.

Nell'azione risarcitoria da illecito aquiliano gli attori hanno dedotto di aver subito un ingiusto danno per effetto dell'abuso d'informazioni riservate commesso dalle convenute, le quali hanno venduto sul mercato agli investitori (come gli attori) titoli della SCI che le convenute sapevano essere ormai del tutto privi di valore, data la gravità della situazione patrimoniale della società, a loro nota da tempo.

La norma di cui si assume la violazione, punendo penalmente l'insider trading disponeva all'epoca che è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio. In forza della medesima norma, l'informazione riservata era quella specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo (art. 2 1. 157/91). La formulazione della norma, di seguito, è stata mutata specificando il comportamento vietato e restringendone in parte la portata.

Gli attori, pertanto, assumono che le banche che componevano il comitato, e così anche Centrobanca, erano a conoscenza diretta di informazioni suscettibili di incidere in maniera rilevante sul prezzo dei titoli SCI, rilevabili dal "fascicolo stretta-mente confidenziale" pervenuto a tutte le banche convenute da parte dell'advisor sin dal 10 giugno 1997, discusso nella riunione dell' 11 luglio del comitato.

A questo giudice non pare possa confutarsi la tesi degli attori con gli argomenti opposti dalle difese delle parti convenute, poiché la ricostruzione dei fatti sopra svolta, supportata dall'indagine ispettiva della Consob e dalle informazioni testimoniali raccolte dal p.m., porta ad affermare che, all'epoca in cui venne diffuso tra le banche convenute il documento strettamente confidenziale, le banche che ne avevano avuto cognizione avevano potuto facilmente confrontarsi con il dato che il piano di risanamento, nonostante la sottoscrizione dell'aumento di capitale avvenuto appena tre mesi prima, era di fatto fallito e non aveva riportato la società nella separata situazione di equilibrio economico e finanziario. Rileva, ai fini della presente causa, osservare come le banche convenute avessero già avuto cognizione della previsione negativa sull'esercizio in corso, con tutta probabilità loro divulgato in anteprima dall'amministratore delegato Lorenzi, nella riunione del comitato dell'11 settembre, poiché l'anticipazione in quella sede aveva confermato alle banche creditrici e azioniste la gravità delle perdite prospettate dall'amministratore delegato Lorenzi nel giugno-luglio 1997 e che la SCI sarebbe stata presto considerata in una situazione necessariamente liquidatoria.

In un simil contesto, non pare giustificata la dismissione delle azioni da parte delle banche convenute solo per il fatto che tra le medesime non fossero stati stipulati accordi tendenti a comprimere il rischio di dismissione delle partecipazioni in via autonoma e disgiunta. Una condotta conforme agli impegni presi con l'adesione al piano di sostegno della società, sottoscritto dalle banche, a fronte della notizia riservata del peggioramento dello stato patrimoniale della società SCI, avrebbe dovuto porre le banche del comitato innanzi a due scelte obbligate, sin dalla metà di luglio, dichiarate come parimenti inaccettabili dal comitato che le rappresentava: la vendita a Tamarix-Trident (ove nell'offerta le banche ravvisavano anche un tentativo della famiglia Romanengo di rilevare la società di cui aveva ormai perso il controllo) o la concessione di nuova finanza. Pertanto, nel momento in cui si era dimesso l'intero consiglio di amministrazione della società, alle banche era già chiara la strada liquidatoria che avrebbe imboccato la società, nonostante fino all'ultimo avessero onorato gli impegni presi con il secondo piano di risanamento (anche se con apprezzabile ritardo, come riferito più volte dall'amministratore delegato Lorenzi) e avessero mantenuto un residuale interesse a valutare eventuali offerte di terzi potenziali acquirenti del pacchetto di maggioranza della società.

Il fatto di rilievo è che esse, anche solo per semplice comportamento negligente (perché poco attento alle regole che reggono gli scambi degli strumenti finanziari nel mercato regolamentato), hanno utilizzato informazioni direttamente acquisite dalla compagine amministrativa della società, non divulgate al mercato e in grado di incidere, se rese pubbliche, sul valore delle azioni in maniera rilevante. Le banche che hanno venduto gli strumenti finanziari sul mercato, aperto e regolamentato proprio per garantire al massimo la trasparenza dei traffici e l'affidabilità del mercato stesso, hanno agito in una situazione di particolare privilegio, avvalendosi di informazioni che, se note, non avrebbero permesso loro di sfruttare la situazione favorevole per la vendita del titolo che si era per varie ragioni creata sul mercato, in riferimento al risultato dichiarato nella relazione al bilancio al 31 dicembre 1996 dal consiglio di amministrazione e a informazioni sull'interesse di diversi gruppi all'acquisto dei titoli.

In realtà, solo il comitato ristretto delle banche era nella posizione di sapere che l'unica proposta di acquisto ricevuta (Tamarix-Trident) avrebbe messo le banche nelle condizioni di dover scoprire i conti aziendali anzitempo e divulgare una situazione che era via via peggiorata e non permetteva loro di ripianare le perdite già subite in qualità di creditrici della società, imponendo una rinuncia dei loro crediti. Vale la pena sottolineare che le banche convenute non solo hanno agito utilizzando informazioni note solo all'advisor e alla compagine amministrativa in una situazione di mercato loro favorevole (di fatto vendendo titoli a un prezzo vantaggioso allorché la tendenza del mercato era all'acquisto), ma hanno permesso di alimentare l'illusione dei fruitori del mercato che fosse in atto un rastrellamento da parte di investitori o raiders, celando che esse stesse stavano alimentando il mercato di titoli SCI dismettendo "alla chetichella" gran parte dei titoli posseduti: in proposito, non può essere sottaciuto che al mercato non era mai giunta la notizia delle massicce dismissioni di titoli in atto da parte delle banche creditrici, nonostante le quotazioni del titolo SCI fossero ancora in una fase positiva a causa di presunti rastrellamenti in corso.

Non è un caso che nell'ultima riunione del comitato ristretto, svoltasi 1'11 settembre, cui aveva partecipato anche Centrobanca, era stata pretermessa la discussione della notizia, riferita da Centrobanca, sulle dismissioni dei titoli in atto, solo perché era stato ritenuto che l'argomento non era all'ordine del giorno: si noti che la censura attinente a meri motivi formali si inseriva in una riunione della quale, a differenza di altre, era mancata completamente la redazione del verbale. Tale circostanza, a parere del giudice, si pone a ulteriore riprova del clima di cautela che si era creato all'interno del comitato ristretto, tutto proteso in quel periodo a far perdurare i positivi effetti delle notizie divulgate con l'approvazione dell'ultimo bilancio consolidato della società, avallando nei fatti le iniziative autonomamente prese dagli istituti che già avevano venduto i titoli e, nel far ciò, avevano nei fatti manifestato di non aderire più al piano.

Il tutto contrastava nettamente con quanto era stato dichiarato dal consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 1996, approvato il 30 giugno 1997, ove si dichiarava che, a partire dal mese di maggio, si era consolidato "il riequilibrio della situazione finanziaria, mentre la consistenza del patrimonio netto garantisce la continuità delle operazioni ... al raggiunto break-even operativo della divisione costruzioni conseguito nel 1996, si dovrebbe addizionare nel corrente esercizio il sostanziale pareggio, a livello operativo, della divisione immobiliare. Pertanto a livello industriale, il piano di ristrutturazione potrà considerarsi realizzato, mentre l'onere finanziario determinerà ancora per i prossimi esercizi, risultati negativi ancorché sensibilmente e progressivamente ridotti rispetto al presente bilancio". La situazione prospettata nell'ultimo bilancio approvato, pertanto, appariva come quella di un'impresa che stava procedendo positivamente verso una ristrutturazione industriale nell'esercizio in corso e un progressivo alleggerimento degli impegni finanziari: fatto assolutamente smentito nel "documento strettamente riservato" consegnato dall'advisor alle banche il 10 giugno 1997, ben venti giorni prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996 da parte dell'assemblea ordinaria, ove nella relazione del consiglio di amministrazione si prospettavano diverse previsioni.

Le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, preannunciate al comitato dall'amministratore delegato nei termini sopra riferiti il 17 luglio 1997, pertanto, non consentivano di orientare diversamente il mercato riguardo alle prospettive future della società, poiché esse si inserivano in un contesto in cui era stata data notizia che il comitato delle banche aveva rifiutato la proposta a Trident, chiedendo una modifica sulle condizioni di esclusiva, per poter mantenere la possibilità di contrattare con altri pretendenti: le notizie divulgate anche a mezzo stampa riportavano che le banche avessero intenzione di vendere il pacchetto di maggioranza a un gruppo interessato, ma non che la situazione della società si era aggravata nell'arco di pochi giorni dall'approvazione del bilancio. In proposito, in atti si riscontra che il rappresentante di Unicredit (Cravero), alla riunione del comitato dell' 11 luglio con l'advisor e con l'amministratore delegato Lorenzi per la discussione della proposta Tamarix-Trident, reagì con notevole violenza verbale di fronte alla notizia di una previsione negativa in contrasto con le previsioni espresse appena dieci giorni addietro dal consiglio di amministrazione.

La situazione favorevole per la dismissione dei titoli da parte delle banche convenute è perdurata fino a che le banche facenti parte del comitato non si sono trovate nell'imminenza della riunione per l'esame della relazione al bilancio semestrale del consiglio di amministrazione (24 settembre 1997), ove i risultati negativi della gestione erano ormai prossimi alla pubblicazione e diffusione sul mercato. In quel periodo, come sopra rilevato, il mercato ignorava il sostanziale fallimento del piano di risanamento e l'ulteriore perdita di capitale della società, tant'è che il titolo SCI aveva ancora dimostrato un andamento positivo, nonostante le occulte dismissioni in atto.

Le banche azioniste che hanno venduto i titoli azionari, pertanto, hanno negoziato sul mercato beneficiando di notizie conosciute dalle medesime per mezzo dell'advisor e dei componenti del consiglio di amministrazione, in via assolutamente privilegiata e confidenziale, avvantaggiandosi delle vendite per realizzare in parte i propri crediti. Il comportamento delle banche che (come la Banca di Roma e Carige) hanno ritenuto corretto astenersi dall'effettuare ulteriori cessioni dopo la riunione in cui erano emersi i dati della semestrale (24 settembre 1997), lungi dall'esonerarle da ogni responsabilità, porta a rafforzare la convinzione del giudice che le banche erano tutte consapevoli del fatto che l'imminente pubblicazione dei dati ufficiali sullo stato della società le avrebbe messe in una situazione di alto rischio di insider trading, sino ad allora sapientemente arginato. Anche tale circostanza è indicativa delle modalità accorte con le quali hanno agito le banche che hanno venduto i titoli SCI ad insaputa delle altre banche, le quali in alcuni casi non avevano evidentemente fruito delle medesime notizie.

Risulta ancora più sintomatico che Centrobanca, che non apparteneva al comitato ristretto, ha iniziato a vendere allorché è venuta a conoscenza del fatto che altre banche stavano vendendo e che le previsioni per l'anno in corso erano negative. Il fatto che la Bnl e la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza abbiano dismesso tutte le azioni nel periodo tra agosto e settembre non appare come un comportamento significativo della possibile incidenza di altre variabili sulle scelte autonome delle banche non facenti parte del comitato, poiché risulta sufficientemente provato che parte del contenuto del "documento riservato" era circolato informalmente tra le banche non appartenenti al comitato, alle quali Paola Delmonte (advisor) aveva dato informazioni per via telefonica sui risultati della riunione del comitato dell' 11 luglio 1997.

Sotto il profilo della valutazione della condotta tenuta dalle banche convenute alla luce della norma imperativa che vieta di negoziare titoli a coloro che sono in possesso di informazioni riservate, il giudizio non può che essere di censura. Si rammentano, in proposito, gli scarsi precedenti giurisprudenziali, i quali comunque offrono un indirizzo interpretativo utile per il caso in questione. E stato ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, a dimostrare il possesso di un'informazione riservata, l'aver comprato e rivenduto in un arco di tempo particolarmente ristretto quantitativi ingenti di valori mobiliari al cui emittente si riferisce l'informazione riservata, specialmente quando i valori mobiliari siano stati in massima parte rivenduti a ridosso della diffusione presso il pubblico della informazione riservata e prima dello stabilizzarsi del mercato in conseguenza della diffusione della predetta informazione, poi diffusa e in seguito alla quale si è verificata una sensibile variazione nell'andamento dei valori mobiliari interessati (Trib. Roma 23 maggio 1996; nel caso affrontato dal Tribunale di Roma l'imputato si trovava nella situazione opposta a quella delle banche convenute, poiché - essendo socio di una società partecipante a una progettata fusione - la notizia riguardava titoli che avrebbero avuto un considerevole rialzo del prezzo in seguito alla diffusione della notizia riservata). Nella norma richiamata, in sostanza, si vieta a chiunque si trova sul mercato in posizione di assoluto privilegio informativo di porre in essere operazioni su strumenti finanziari, indicando all'interprete che la prova dell'illecito può essere rilevata anche attraverso indici temporali riferibili all'imminenza della diffusione della notizia sul mercato e in una fase immediatamente successiva alla sua diffusione, prima dell'esaurimento della c.d. "euforia finanziaria". Nel caso concreto, in effetti, si è visto che le banche hanno dismesso quasi tutti i loro pacchetti di azioni, sfruttando anche la fase immediatamente successiva alla diffusione della notizia.

In egual modo, nel caso in questione non si pone in dubbio il carattere di notizia riservata dell'informazione attinente all'effettivo stato patrimoniale della società, in quanto non noto al mercato, e della sua capacità di modificare sensibilmente l'andamento del titolo SCI, tale da renderla hard information: la norma incriminatrice tende ad escludere dal mercato degli strumenti finanziari coloro che possono operare in una posizione di privilegio informativo rispetto ad altri, ponendo il divieto di compiere qualsivoglia operazione su titoli di società delle quali si possiedono informazioni riservate in quanto provenienti direttamente dalla sua organizzazione interna. Si noti anche che, nel caso che occupa, non solo l'informazione ricevuta dalle, banche era riservata, ma era economicamente fruttuosa, se valutata con un giudizio probabilistico ex ante che tenga conto di tutte le circostanze del caso, e che pertanto il comportamento assunto dalle banche appare censurabile anche sotto il profilo della nuova disciplina sull'insider trading, più favorevole al reo, che delinea la soglia di punibilità in senso sostanzialistico, tenendo conto dell'effettiva lesività della condotta e della convenienza economica del comportamento illecito assunto (cfr. art. 180 d.leg. 58/98; Trib. Milano 30 ottobre 1999, id., Rep. 2001, voce Intermediazione finanziaria, n. 107).

La giurisprudenza, poi, ha specificato che l'insider trading ha natura di reato di pericolo, la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati, della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata ex ante, prescindendo da tutte 'le circostanze conosciute a posteriori e tenendo conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere (Trib. Brescia 16 settembre 2002). A parere del giudice, anche tale supporto argomentativo rileva nel caso in questione, ove gli effetti della diffusione della notizia sullo stato liquidatorio della SCI si prospettavano ex ante negativi per le quotazioni dei titoli SCI. Una siffatta interpretazione della norma incriminatrice appare in linea con la sua ratio, che tende a garantire che le negoziazioni avvengano in termini di assoluta parità tra i soggetti investitori, escludendo a priori coloro che, per la posizione assunta all'interno della compagine amministrativa o sociale, ovvero in ragione di rapporti particolari intrattenuti con la società, si siano trovati ad accedere direttamente a notizie riservate potenzialmente incidenti sul corso dei titoli. I destinatari di tale divieto, pertanto, non potrebbero certamente essere coloro che abbiano semplicemente ricevuto, per via indiretta, informazioni o suggerimenti sullo stato dei titoli, utili per esprimere semplici valutazioni e pronostici.

Si ritiene, pertanto, che possa affermarsi che gli istituti di credito convenuti, per la qualità rivestita all'interno del comitato e/o come soci detentori dei pacchetti di maggioranza, fossero venuti in possesso, direttamente, di informazioni rilevanti e non note in grado di incidere significativamente sul valore delle azioni. Il fatto che a ridosso delle operazioni di dismissione dei titoli non risulti una formale presa d'atto del fallimento del piano di risanamento e di rigetto di ogni altro tentativo di salvataggio si spiega alla luce delle circostanze favorevoli di mercato in cui si trovavano a operare: le convenute erano già in possesso di tutti gli elementi costituenti l'informazione riservata e agirono in conseguenza di tale informativa. Nei processi decisionali all'interno del comitato acquistò indubbio peso la notizia, anch'essa nota solo all'interno del ceto bancario, che alcune banche stessero vendendo sul mercato, rendendo quindi ancora più ineluttabile la previsione che le banche avrebbero lasciato andare "la SCI ... a bagno". Il comportamento successivo assunto dalle banche azioniste, comprese le convenute, che hanno praticamente lasciato il timone conducendo la società a una liquidazione giudiziale ai sensi degli art. 2448, 3° comma, e 2450 c.c. (in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2003), si pone a completamento di un quadro indiziario e probatorio già sufficientemente dimostrativo della loro volontà di sciogliersi da ogni vincolo e impegno precedentemente preso nei confronti della società, con un'azione previamente deliberata e concertata all'interno del comitato.

In proposito, gli argomenti opposti dalle convenute risultano poco convincenti.

Difatti, in essi si sottolinea che le dimissioni del consiglio di amministrazione potevano far presagire al mercato le sorti della società, posto che si trovava in una fase di ristrutturazione: tale deduzione, peraltro, si pone in netto contrasto con il fatto che l'andamento del titolo in quel periodo era positivo anziché negativo e che non vi era stata contrazione nelle negoziazioni; nelle difese delle convenute si espone che un simile andamento positivo non poteva essere spiegato in ragione delle motivazioni diffuse dal consiglio di amministrazione, facendo intendere che l'indice del titolo aveva preso un percorso suo proprio che prescindeva dalla gravità della situazione.

A parere del giudice, una lettura della realtà che non si basi sul dato oggettivo che la notizia del grave stato di salute della società non era stata diffusa sul mercato si pone come premessa fondamentale per incorrere in errori di valutazione. Il fatto che il titolo SCI, dopo una lieve flessione, fosse in una fase di rialzo, testimonia da sé che, all'epoca, il mercato non usufruisse delle notizie note all'interno della compagine sociale. Non si può ragionevolmente sostenere che, in carenza di comunicazione al mercato, con mezzi idonei (comunicati stampa del consiglio di amministrazione o quant' altro), la situazione di grave crisi in cui versava la società nell'anno in corso, a dispetto delle previsioni manifestate poco tempo addietro, fosse immediatamente percepibile anche per uno speculatore esperto; né si può fondatamente sostenere che le informazioni in possesso delle banche non fossero caratterizzate da specificità e determinatezza tali da postulare la formulazione di ulteriori valutazioni e previsioni, come se all' interno del comitato ristretto non fosse scontato che l'unica alternativa rispetto all'alienazione a Tamarix o a terzi fosse lo scioglimento della società.

Quanto sopra permette di concludere nel senso che non si trattava, dal punto di vista degli istituti di credito, che erano azionisti di maggioranza e creditori della società, di semplici valutazioni o pronostici sull' andamento della società, ma di vere e proprie certezze circa il fallimento del piano di risanamento e l'incapacità di trovare adesioni o mezzi ulteriori per continuarlo. Tali dati, invero, erano immediatamente percepibili solo alle banche riunite nel comitato ristretto che, in pari tempo, rappresentavano gli interessi sia dell'intero ceto creditore della SCI che della compagine sociale di maggioranza, ed avevano i loro interessi direttamente rappresentati dai componenti del consiglio di amministrazione di loro nomina, con avallo della Banca d'Italia che aveva approvato il piano di risanamento. In un contesto di potenziali interferenze. e conflitti tra funzioni sociali e interessi dei creditori rappresentati nel comitato, la notizia riservata sullo stato reale della società si qualifica come specifica e determinata, solo se tiene conto che una certa previsione sul futuro della società non era possibile se non all'interno del gruppo di banche che componevano il comitato ristretto: ne è testimone il fatto che tutte le banche appartenenti al comitato ristretto hanno proceduto alla vendita massiccia dei titoli. Centrobanca, che non faceva parte del comitato, come si è visto, si è trovata nella medesima situazione di privilegio informativo, conformandosi a una condotta previamente iniziata da altre banche.

Alla luce di quanto sopra, sussistono sufficienti elementi per affermare la responsabilità solidale delle banche convenute nella commissione dell'illecito, in quanto ciascuna condotta delle medesime si è dimostrata essere frutto di un'azione concertata e decisa all'interno del comitato, quanto meno nell'imminenza della pubblicazione dei dati del bilancio semestrale della società.

2. - La violazione del regolamento 5553/91 Consob e il generale comportamento negligente assunto dalle banche convenute in relazione all'accordo interbancario sottoscritto. Nel giudicare il comportamento degli istituti di credito sotto il profilo civilistico non rileva solamente il riscontro di una violazione materiale e colposa della regola che impone l'obbligo di astenersi dall'effettuare negoziazioni su strumenti finanziari in caso di acquisizione diretta di notizie riservate e privilegiate, desumibile dalla norma incriminatrice, poiché la condotta delle banche convenute va valutata anche nell'ambito del contesto societario in cui agivano e degli impegni assunti in ordine al piano. In proposito, si riscontra la sussistenza di ulteriori basi fattuali e giuridiche per muovere alle banche un giudizio di riprovevolezza sulla condotta amministrativa, deontologica e contrattuale complessivamente tenuta nella vicenda in questione, anch'essa rilevante ai fini della responsabilità civile.

Le banche convenute che componevano il comitato (con esclusione di Centrobanca) erano in contatto periodico e continuato con i componenti del consiglio di amministrazione della società, obbligati per accordo ad aggiornarle sui risultati gestionali dello sviluppo del piano di risanamento. Tale assetto rileva con riferimento alla dedotta violazione di norme di livello secondario (amministrative), rivolte a chi opera nel mercato borsistico in posizione di dominanza. Il regolamento Consob n. 5553 del 17 maggio 1991, nell'art. 13, disponeva che "i soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono informare la Consob delle operazioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo stesso, ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati, aventi ad oggetto tali valori mobiliari" ... la Consob richiedeva "ai soggetti di cui al 1° comma la diffusione presso il pubblico delle informazioni che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori o per il corretto funzionamento del mercato".

L'art. 2 dello stesso regolamento Consob definiva quale gruppo l'insieme dei soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano l'emittente valori mobiliari quotati, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano l'emittente di valori mobiliari. Il successivo art. 14 prevedeva che "i soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico di ogni variazione del rapporto di controllo che li lega a tali emittenti, rispetto ai dati precedentemente resi pubblici e che quelli che acquisiscono il controllo devono fornire al pubblico le necessarie informazioni riguardanti l'esistenza di tale rapporto di controllo".

La condotta delle banche che facevano parte del comitato, pertanto, va valutata anche con riferimento a tale specifica normativa, che punisce con sanzioni amministrative il comporta-mento di omessa comunicazione di operazioni da parte di gruppi di controllo, tendendo a garantire, per il tramite dell'organo di vigilanza sul mercato (Consob), la diffusione di notizie su operazioni rilevanti. Quanto alla nozione utilizzata dal regolamento per la definizione del gruppo, si ritiene che esso sia nell'ambito della norma primaria che contiene il rinvio alla l. 287/90, recante la disciplina della concorrenza e del mercato. L'art. 7 1. 287/90 dispone che ai fini del presente titolo si ha controllo, oltre che nei casi di cui all'art. 2359 c.c. (casi in cui le fattispecie descritte riguardano solo le società), anche in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono a soggetti anche diversi dalla società, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un' influenza determinante sull' attività di un'impresa. Pertanto, il criterio per l'identificazione del destinatario degli obblighi di informativa non deve necessariamente seguire un criterio analogo a quello utilizzato per disegnare un gruppo societario, poiché la ratio sottesa agli obblighi informativi fissati dal regolamento è di consentire al mercato una rapida e chiara conoscenza di ogni fatto od operazione che possa in qualche modo condizionare il corso dei prezzi stessi. La norma, difatti, tende a imporre oneri su gruppi o entità che abbiano una posizione di controllo di fatto sulle società emittenti strumenti finanziari.

Orbene, le difese delle convenute si sono prodigate nel soste-nere che, non sussistendo alcun vincolo o accordo tra i detentori delle azioni (patto di sindacato di voto o deposito vincolato delle azioni), non si poteva desumere la presenza di un gruppo di controllo rappresentato dal comitato.

L'argomento delle convenute, a parere del giudice, è infondato.

In primo luogo, si trattava di un controllo congiunto, non affidato a un singolo azionista del gruppo, ma al comitato ristretto delle banche che, nell'insieme, rappresentava gli interessi del 78,1 per cento degli azionisti costituiti in gruppo in forza dell'accordo sul piano. Nell'ambito degli accordi originari tra società e banche, il mantenimento della maggioranza del capitale della SCI era di fondamentale importanza per l'attuazione del piano di risanamento concordato con la società, e dunque per la vita stessa della società. Lo stesso presidente della Crt, Giorgù Giovando, in sede di sommarie informazioni rese al p.m., ha dichiarato che il comitato aveva il compito di tutelare i credit delle banche e si trattava di una gestione a tutti gli effetti; il comitato, dunque, doveva valutare le più opportune iniziative per tutelare il credito anche attraverso la vendita della partecipata. Non sorprende, peraltro, che il presidente della banca Crt abbia riferito al p.m. di non sapere rispondere alla domanda se il credito dovesse essere tutelato in maniera unitaria e comune tra le banche o se invece ciascuna banca potesse poi regolarsi a suo piacimento per meglio tutelare il proprio credito, solo se si considera che le banche che facevano parte del comitato non avevano fornito alcun riscontro neanche alle contestazioni mosse da Interbanca in ordine al mancato rispetto dell'accordo sul piano (v. sopra).

A conferma di quanto sopra si pone la dichiarazione della direzione Carige (la quale fungeva da segretario del comitato), che riteneva all'epoca necessaria una delibera di una maggioranza del comitato per la dismissione delle partecipazioni detenute: se le banche non avevano ritenuto di dare luogo ad alcun impegno formale sull'esercizio del diritto di voto o sul deposito vincolato delle azioni era solo- per evitare di ingenerare nei dipendenti del gruppo SCI l'erroneo convincimento di poter beneficiare di garanzie proprie dei dipendenti bancari.

Non deve sfuggire che l'art. 11 del piano prevedeva che le determinazioni relative all'esercizio dei diritti conferiti dall'accordo avrebbero dovuto essere assunte con una maggioranza assoluta del 75 per cento calcolata in base all'esposizione chirografaria. Pertanto, il fatto che alcune banche creditrici abbiano denunciato che il comitato avesse violato impliciti patti interni di informativa o di decisioni collegiali e congiunte tra la maggioranza costituisce un grave indizio della riferibilità all'accordo di un impegno in tal senso, desumibile dalla sua natura e confermato in parte dalle testimonianze di cui sopra. Per quanto tale dato abbia minore valore indiziario, la notizia riportata sui quotidiani, inoltre, era che le banche che avevano aderito al piano di risanamento avessero il pieno controllo della società. Inoltre, risulta di tutta evidenza l'importanza della compattezza del gruppo anche in previsione di una futura vendita a terzi del pacchetto di maggioranza e le pesanti ripercussioni sul titolo verificatesi a chiusura delle dismissioni delle partecipazioni nella SCI.

Non è pertanto azzardato sostenere che nei poteri del comitato ristretto non rientrasse anche quello inerente alle decisioni sulla vendita a terzi del pacchetto di maggioranza detenuto dalle banche, atteso che nell'accordo interbancario era previsto che il comitato vigilasse sul raggiungimento di un equilibrio economico finanziario della società e sul rispetto delle linee del piano, anche in prospettiva di una vendita a terzi delle partecipazioni. In un contesto contrattuale simile, invero, la vendita a terzi delle azioni detenute dalle banche non rientrava certamente nell'autonomia dei singoli istituti e/o del comitato che avevano siglato l'impegno con il benestare della Banca d'Italia, atteso che la compattezza del gruppo azionista di riferimento (le banche creditrici) era funzionale alla realizzabilità del piano di risana-mento, al mantenimento in vita della società e all'interesse delle banche a vendere il pacchetto di maggioranza anche a terzi interessati a rilevare il gruppo, trattando direttamente con il comitato. Pertanto si ritiene che una decisione che incideva sulla causa stessa dell'accordo, avrebbe potuto essere presa solo con la maggioranza del 75 per cento delle banche creditrici, menzionata nell'art. 11 dell'accordo sul piano.

Le banche che componevano il comitato, alla luce di quanto sopra, non solo hanno violato impegni contrattuali che le pone-vano in posizione di capogruppo del gruppo di maggioranza, desumibili dalla natura dell'accordo sul piano, assumendo decisioni in proprio sulla vendita dei loro pacchetti di azioni, ma anche gli specifici obblighi di informativa che avrebbero imposto al comitato di comunicare all'organo di vigilanza (Consob) le notizie sulle rilevanti dismissioni già in parte effettuate da parte di singoli istituti, in grado di incidere in maniera rilevante sull'assetto del gruppo di maggioranza e di condizionare in qualche modo l'andamento dei prezzi dei titoli. Queste conclusioni sono supportate da una recente decisione della Corte di cassazione (Cass. 2 agosto 2002, n. 11591, id., Rep. 2002, voce Borsa, n. 33, in tema di controllo delle fondazioni bancarie), nella quale si sancisce che, ai fini del regolamento 5553/91, si ha controllo anche in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono a soggetti, anche diversi dalle società del gruppo, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circo-stanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa. Non deve sfuggire che furono le banche a nominare il consiglio di amministrazione della SCI e che fu il comitato delle banche a decretare il fallimento della trattativa di vendita con Tamarix-Trident di tutta la partecipazione azionaria detenuta dalle banche creditrici, con ciò dimostrando di essere in grado di influenzare la gestione della società.

Unica obiezione a tale assunto attiene al fatto che il consiglio di amministrazione si era dimesso a fronte del rifiuto del comitato di procedere con la trattativa per la vendita a Tamarix-Trident, dimostrando una sua totale autonomia dalle proposizioni e intendimenti del comitato. Tale fatto, sostenuto nelle difese delle banche, deve essere ridimensionato. Il dissenso sfociato nelle dimissioni del consiglio di amministrazione, innanzitutto, non ha portato alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione: anzi, da quel momento in poi, la società è passata in assoluto controllo del comitato, ove il vecchio consiglio di amministrazione dimissionario fungeva, in regime di prorogatio, da semplice paravento formale delle sue determinazioni; inoltre, il verificarsi di una frattura in relazione a un singolo episodio (peraltro non rivelato pubblicamente nei giusti termini), non è sicuramente indice di una mancanza di controllo del gruppo sulla gestione della società, poiché la possibilità di influenza da parte degli azionisti di maggioranza in posizione di controllo non implica necessariamente che il consiglio di amministrazione sia totalmente asservito alla volontà della maggioranza assembleare. Non è mai stato messo in dubbio, almeno in relazione alle norme all'epoca vigenti, che la responsabilità della gestione, anche di fronte ai terzi, rimanesse pur sempre in capo agli organi preposti all'amministrazione, i quali non avrebbero mai potuto abdicare dalla funzione gestoria propria del rapporto organico con la società, devolvendola all'assemblea degli azionisti (v. art. 2392 ss. c.c.): una indicazione simile rivolta alle banche azioniste, non per nulla, era contenuta nel benestare all'accordo sul piano dato dalla Banca d'Italia a Carige, in qualità di segretario del comitato.

I dubbi espressi dalle convenute sull'applicabilità del regola-mento Consob al caso in questione, pertanto, sono superabili alla luce dell'indirizzo interpretativo della corte di legittimità sopra richiamato, certamente più coerente con la ratio del regolamento, che tende a tutelare e a garantire la diffusione di notizie rilevanti sul mercato da parte di chi si trova in posizione di influenza e dominio sulle società quotate. In tale decisione si è posta una nuova base per confrontare la validità e la portata di precedenti orientamenti giurisprudenziali più rigorosi in termini di prova dell'esistenza di vincoli o accordi particolari sul controllo societario, in passato ravvisati solo laddove fossero presenti specifici patti in grado di incidere sull'esercizio concertato del voto e sulle rispettive porzioni di influenza (Trib. Milano 23 giugno 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 35).

Ai fini della valutazione della negligenza delle banche che appartenevano al comitato, peraltro, si segnala che la Consob non ha denunciato la violazione delle citate norme secondarie, e che l'indagine dell'organo di vigilanza si è concentrata sui diversi profili dell'aggiotaggio e dell'insider trading. Il comportamento che si assume illecito in riferimento alla violazione del regolamento, deve necessariamente confrontarsi anche con questo dato, che incide però solo sulla valutazione del grado di negligenza, ritenuta comunque sussistente. Nella sentenza della corte di legittimità testé richiamata, difatti, non si dà peso all'ignoranza dell'obbligo informativo (non ritenuta scusabile per il solo fatto che i componenti del consiglio di amministrazione, in quel caso, si fossero avvalsi di pareri di tecnici esterni), poiché si tratta di norme che regolano un settore altamente specialistico con le quali si deve confrontare direttamente chi vi opera in considerazione dell'alta professionalità richiesta in materia (v. anche art. 1176, 2° comma, c.c.).

Vero è che, anche a non tener conto dell'indirizzo interpretativo della corte di legittimità ai fini della valutazione della responsabilità delle banche appartenenti al comitato (in questo caso senza esclusione di Centrobanca), il comportamento delle medesime si presta a molte censure sotto il profilo della riluttanza dimostrata nell'ottemperare alle regole interne al gruppo delle banche, nonché della scarsa considerazione degli azionisti di minoranza. Il comportamento delle banche convenute è negligente anche solo considerando che hanno disinvestito le azioni SCI, quali azioniste di maggioranza, agendo ad insaputa delle altre banche e non rispettando le regole insite nell'accordo sul piano di risanamento poste quali premessa per il mantenimento in vita della società: sebbene questo dato non riguardi di-rettamente gli investitori, ma gli azionisti di minoranza, esso risulta utile per procedere a una valutazione complessiva del grado di negligenza rilevabile nel comportamento assunto dalle banche che avevano dato corso, con procedura interna d'urgenza (a parte Centrobanca), alla repentina vendita delle azioni SCI ad insaputa di altri istituti di credito che avevano dato loro fiducia e non facevano parte del gruppo di comando. Si rammenta che Centrobanca era intervenuta alla riunione del comitato dell' 11 settembre proprio per verificare la correttezza delle voci che circolavano sulle vendite, e che cominciò a vendere dal giorno seguente: alla medesima, pertanto, non può essere addebitata la violazione materiale del regolamento Consob, sebbene rimangano ferme tutte le altre considerazioni in termini di violazioni di impegni contrattuali e di norme imperative di rilievo penale.

Anche trascurando che il comitato ristretto risulta inadempiente verso la Consob, appare sintomatica di grande carica lesiva la condotta di silenziosa dismissione dei titoli intrapresa dalle banche convenute, inseritasi per giunta in un momento in cui il consiglio di amministrazione dimissionario aveva cessato di emettere comunicati-stampa sullo stato della società. Il che significa che si era formata una cortina di silenzio, su ogni fronte, sulle informazioni e/o decisioni delle banche facenti parte del gruppo di controllo (comitato).

Traendo le somme di quanto sopra, la plurima violazione di regole di diritto, contrattuali e deontologiche da parte del gruppo che guidava le banche azioniste di maggioranza della SCI, a parere del giudice, denota la gravità del comportamento negligente assunto dalle banche convenute, dimostratesi refrattarie a ogni regola o vincolo sulla circolazione dei titoli SCI, quotati in borsa. L'art. 2043 c.c. non presuppone la commissione di un illecito penale o tipizzato per valutare una condotta che abbia provocato un danno ingiusto, ma si accontenta di una valutazione complessiva della portata lesiva della condotta che si assume negligente (in quanto non conforme a norme, regolamenti, e regole deontologiche e/o di buona fede contrattuale) tenuta dall'agente, essendo esso un illecito a struttura atipica, posto a garanzia del principio solidaristico del neminem laedere, per il quale non prevalgono le garanzie insite nell'ordinamento penale ai fini della prova della colpevolezza, ma s'impone solo la produzione di una prova rigorosa degli elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria in capo a chi assume di avere ricevuto un danno ingiusto per un altrui fatto colposo o doloso.

Deve affermarsi, pertanto, la piena responsabilità delle banche convenute per i fatti contestati, in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c. Nei confronti di Centrobanca, non facendo essa parte del comitato ristretto, la responsabilità solidale viene circoscritta alla vendita dei titoli disposta successivamente alla sua partecipazione alla riunione del comitato in data 11 settembre, alla luce di tutto quanto sopra.

3. - L'annullamento per dolo dei contratti d'acquisto dei titoli SCI. Gli attori hanno mosso ulteriori rilievi, in via subordinata, in ordine alla sussistenza di una residuale responsabilità delle banche per dolosa interferenza nella formazione del consenso degli investitori. Rispetto a tale domanda gli attori non assumono la veste di parti contrattuali, poiché non hanno comprato i titoli direttamente dalle banche che li dismettevano, avendoli negoziati sul mercato; le banche, dunque, hanno eccepito che essi non hanno titolo per pretendere dalle banche l'annullamento dei contratti per dolo, secondo i principi della responsabilità contrattuale. L'assunto attoreo è nel senso che il terzo (le banche) risponderebbe a titolo aquiliano del raggiro effettuato inconsapevolmente e senza colpa da parte del contraente che ne ha tratto vantaggio (intermediatore di strumenti finanziari), a prescindere dalla conoscenza del raggiro da parte di questi, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.).

Tale argomento, per quanto suggestivo, non risulta provato nei suoi elementi e contorni essenziali.

4. - Il danno ingiusto risarcibile. Come si è visto, il complesso delle azioni e omissioni sopra rilevate porta a una sicura conclusione che le banche convenute, per la posizione di garanzia che avevano assunto all'interno del comitato (oltre a Centrobanca che ne aveva recepito le determinazioni), nel dismettere i titoli SCI hanno dimostrato un alto livello di negligenza, anche in relazione alla funzione di garanzia che avevano assunto all'interno del gruppo delle banche azioniste, che si pone quale fatto generatore di un ingiusto danno nei confronti dei terzi investitori, che avevano investito nei titoli SCI sulla base di considerazioni che tenevano conto della massiccia presenza delle banche nella compagine sociale e di un piano di risanamento concordato tra le banche e la società con il benestare della Banca d'Italia (la quale ha la funzione di vigilare sulle attività poste in essere dagli istituti di credito). Non è azzardato sostenere che le banche convenute siano state complessivamente negligenti da ogni angolo si voglia valutare la loro condotta, fatte salve le attenuazioni sopra esposte in riferimento al generale convinci-mento della non riferibilità alle medesime, in quel tempo, della normativa secondaria inserita nel regolamento Consob.

Attorno alla nozione di danno ingiusto si incentra uno dei problemi fondamentali del moderno dibattito sulla responsabilità extracontrattuale: in particolare, occorre chiarire se il danno sussista solo in presenza della lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, ovvero sia sufficiente il pregiudizio a un interesse che risulti protetto come effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma anche a ciò diretta, ma perseguente diverse finalità, soprattutto pubblicistiche, come nel caso in questione, ove la normativa sull'insider trading tutela in via diretta la sicurezza del mercato e l'interesse generale al corretto svolgimento degli scambi sui valori mobiliari, e in via del tutto mediata gli investitori.

Le parti attrici sono state ritenute non legittimate a partecipare al procedimento penale, non essendo esse qualificabili come parti offese in via diretta del reato di insider trading che, come sopra ricordato, si connota come un reato di pericolo, tendente a comprimere gli effetti negativi di comportamenti negoziali di soggetti che si avvantaggiano di posizioni privilegiate, azzerando i margini di rischio dei propri affari e riversandoli sul mercato in generale. Tuttavia tale rilievo svolto in sede penale non incide sulla loro posizione giuridica soggettiva, tutelata per il tramite delle azioni civili di risarcimento del danno. La necessità, sancita nell'art. 2056 c.c., della configurabilità di un danno immediato e diretto nella responsabilità extracontrattuale, valutabile anche in via equitativa sulla scorta dell'art. 1226 c.c., si porge come parametro di riferimento per il giudizio concernente la fondatezza delle pretese di indennizzo formulate dagli attori.

Ciò posto, occorre premettere che l'esame dei fatti di cui sopra porta a ritenere che l'illecito riscontrato in capo alle banche, per un verso, non si pone in termini diversi da quello contemplato nella fattispecie criminosa di riferimento e che, pertanto, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non appare strutturarsi diversamente dall'illecito penale, integrato nei suoi elementi essenziali dalla condotta delle banche che hanno negoziato i titoli sfruttando notizie riservate acquisite direttamente in ragione della posizione assunta all'interno della compagine sociale. Per altro verso, nel valutare la colpevolezza delle banche, non si può trascurare che le banche hanno agito con forte determinazione di azzerare i propri rischi, quanto meno trascurando di confrontarsi con gli organi di controllo preposti alla tutela del mercato e con gli altri istituti di credito che avevano accordato loro fiducia, nell'intento di sfruttare notizie che sarebbero state in grado, se divulgate, di mutare notevolmente il corso dei titoli.

Nella valutazione della condotta delle banche e della lesività della medesima ai fini della considerazione dell'ingiustizia del danno inferto agli investitori, pertanto, occorre tenere conto che si è dimostrata sussistere un'immediata continuità logico-temporale tra la vendita dei titoli, tenuta segreta dalle convenute, e il danno prodotto agli investitori nel medesimo periodo. I fatti dimostrano che c'è stata, da parte delle banche, non solo una condotta di insider trading, ma anche, a causa delle omissioni informative e inadempimenti contrattuali sopra indicati, un effetto di turbativa sull'andamento del titolo in borsa. Sotto il profilo soggettivo, le banche convenute non si sentivano evidentemente impegnate al rispetto delle regole di trasparenza e di affidamento dei terzi ingenerato dalla loro partecipazione al piano, che si prospettava come un accordo congiunto tra le banche e il gruppo SCI.

Gli attori, deducendo un siffatto contesto di illiceità, di cui hanno fornito piena prova anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, assumono che non avrebbero comprato i titoli SCI se avessero conosciuto le reali situazioni della società o, comunque, le specifiche informazioni detenute dalle banche, utilizzate dalle medesime allo scopo di trarne un profitto. Da questo deducono che il danno subito in via diretta corrisponde alla perdita netta dell'investimento, con deduzione della vendita finale (tramite l'Opa successivamente lanciata, allorché la società era già fallita).

Tale assunto, però, non è coerente con le violazioni riscontrate e il comportamento di negligenza contestato alle banche.

Le banche convenute, da un lato, avrebbero avuto l'obbligo di astenersi dalle vendite dei titoli e, sotto il profilo regolamentare e contrattuale, avrebbero dovuto divulgare alla Consob, al mercato e alle altre banche facenti parte dell' accordo la progressiva vendita dei titoli, in grado di variare la posizione di controllo sulla società e di pregiudicare l'attuazione del piano. In nessun modo è sostenibile che esse avrebbero avuto l'obbligo di divulgare al di fuori della loro cerchia che la società era sottocapitalizzata, sulla via della liquidazione e il piano non era più realizzabile, trattandosi di informazioni riservate attinenti alla gestione della società che devono essere divulgate periodicamente dal consiglio di amministrazione, allorché i dati risultano certificati e certi alla compagine amministrativa, unica responsabile, anche verso i terzi, della gestione dell'impresa. Difatti, non vi è dubbio che sulle banche non gravassero gli obblighi di intervento o di denuncia che gravano sugli amministratori o sul collegio sindacale, essendo - in via tra loro congiunta - semplici azioniste di maggioranza della società, anche se esercitanti un'influenza determinante sulla sua gestione.

Dall'altro lato, nell'avanzare una valutazione sulla consistenza del danno inferto dalle banche direttamente agli investitori che hanno acquistato i titoli nel momento in cui alcune di esse li vendevano, sotto il profilo del nesso causale tra condotta e evento, occorre tenere presente che, nel medesimo periodo, circolavano sul mercato notizie su possibilità di un lancio di un'Opa sulle azioni della SCI da parte di un gruppo interessato che hanno inciso anch'esse, in maniera concomitante, nell'orientare gli investitori verso l'acquisto dei titoli SCI, tant'è che Marco Matteini si è trovato ad acquistare titoli anche nel periodo successivo alla pubblicazione dei dati negativi sullo stato patrimoniale della società contenuti nella relazione semestrale, evidentemente per avvantaggiarsi del forte ribasso.

Come sostenuto con vigore dalle difese delle convenute, non si può trascurare che gli investitori, nell'acquistare titoli azionari di una società da anni in fase di crisi, hanno dimostrato una spiccata propensione al rischio. Tuttavia, ciò che rileva sottolineare è che le banche che hanno venduto i loro titoli conoscendo la futura sorte della società non hanno rischiato nulla, e si sono ingiustamente avvantaggiate di una loro posizione di assoluto privilegio informativo, mentre i rischi degli investitori acquirenti si sono rivelati ben maggiori, al momento dell'acquisto dei titoli sul mercato, rispetto a quelli prospettabili secondo un comportamento di normale diligenza. In sostanza, ci si trova a che fare con il sostanziale assottigliamento delle aspettative di investitori che, sulla base delle notizie circolanti, avevano scelto di agire in una situazione di rischio non consapevoli del fatto che il rischio da essi assunto, per quanto alto, non si prospettava nella sua reale dimensione.

Gli investitori possono anche presentarsi sul mercato come speculatori senza con questo incorrere in violazioni di norme o in comportamenti censurabili. L'affidamento al mercato di coloro, come gli attori, che in quel periodo hanno investito nei titoli SCI si giustificava in considerazione del patrimonio disponibile di notizie sullo stato della società, sull'andamento del titolo, e sulla presenza del ceto creditorio nella composizione azionaria di maggioranza (78,1 per cento), tutti fattori sui quali il comportamento attivo e omissivo delle banche convenute ha inciso in maniera notevole, collocandole in una situazione di massimo vantaggio rispetto ad altri investitori. Da questa diversa allocazione dei rischi rispetto a quella prospettabile, con giudizio ex ante, da parte degli ignari investitori (siano essi anche esperti speculatori), pertanto, è derivato un danno diretto e ingiusto, poiché non è sostenibile che, trattandosi di speculatori propensi al rischio, non meritino alcuna tutela. Il mercato borsistico, difatti, non può essere giudicato come un territorio di giocatori d'azzardo: una simile prospettiva genererebbe solo sfiducia verso un mercato su cui si fonda l'intera economia di un paese industrializzato e post-moderno, che poggia le sue finanze e risorse anche sulla collocazione del risparmio in strumenti finanziari.

Proprio tenendo presente che il comportamento illecito delle convenute attiene al fatto di aver venduto allorché sarebbe stato loro obbligo di non vendere in conseguenza delle informazioni a loro note o di informare comunque il mercato delle vendite di numerosi titoli in atto da parte di alcune banche, in grado di incidere sul controllo della società, e dunque anche sulla valutazione del titolo, il danno direttamente subìto dagli attori non si può quantificare sulla base di un calcolo matematico della differenza tra quanto investito e quanto perso (danno emergente), dedotto il corrispettivo ricevuto per la successiva partecipazione all'Opa, come caldeggiato dagli attori. Trattandosi di un danno derivante da un imprevedibile e ingiusto assoggettamento a un maggior margine di rischio, la valutazione del giudice, che parte dai dati forniti dagli attori, non specificamente contestati dai convenuti, e dai dati ricavabili nella relazione della Consob in atti, non può che essere equitativa (art. 1226 c.c.), poiché si tratta di misurare valori non esattamente ponderabili, sulla base delle possibili variabili del mercato in situazioni simili e che tengono conto del presumibile grado di lesività della condotta attiva e omissiva dei soggetti che hanno violato, per proprio comportamento negligente, norme giuridiche.

Il danno risarcibile agli attori, dunque, non equivale automaticamente all'evento lesivo corrispondente alla perdita di valore dei propri investimenti (che porterebbe al calcolo della differenza tra valore di acquisto e prezzo di realizzo). Se la condotta delle banche fosse stata conforme al diritto, al regolamento vigente e all'accordo che le impegnava nei confronti degli altri istituti di credito, seguendo un criterio di ragionevolezza che tenga conto delle circostanze del caso, la probabilità che gli attori avessero desistito dall'acquistare il titolo sarebbe stata solamente ridotta, perché si trattava di operare una scelta in un periodo in cui i risultati sulla situazione semestrale non erano noti e sulla scena apparivano profilarsi anche gruppi interessati all'acquisto dei titoli. E in atti registrato che anche alcuni istituti di credito, difatti, sono caduti in questa illusione. Gli attori, dunque, erano speculatori che probabilmente avrebbero investito in altri titoli solo se avessero saputo che, in realtà, non era fondata la voce sull'interesse di alcuni gruppi all'acquisto della società, fatto che non risulta dedotto. Pertanto, il danno certamente non può qualificarsi equivalente a una perdita di chance di investire su altri titoli con le stesse caratteristiche e margini di rischio.

Tutto quanto sopra considerato, pertanto, porta il giudice a ritenere che gli attori non abbiano diritto a ottenere un risarcimento che li compensi integralmente delle perdite, che probabilmente avrebbero potuto subire ugualmente, ma a un risarcimento effettuato con valutazione equitativa che tenga conto della quotazione media del titolo nel periodo immediatamente anteriore alle massicce dismissioni da parte delle banche e il prezzo finale del medesimo ad esaurimento delle dismissioni da parte delle banche, proprio per riequilibrare la posizione di svantaggio subita da questi ultimi in conseguenza diretta del comportamento illecito delle banche, alle quali è imputabile il fatto di non essersi astenute dal vendere i titoli e di non avere comunicato la dismissione dei titoli alla Consob quali rappresentanti del gruppo interno di controllo, e non anche di non ave-re rivelato al mercato il sostanziale fallimento del piano di risanamento. Infatti, non è azzardato ritenere che gli investitori, in una situazione di normalità, avrebbero acquistato i titoli SCI a un prezzo molto inferiore rispetto all'oscillazione tra il 25 per cento e il 20 per cento del periodo in cui hanno per lo più acquistato, poiché la voce sui rastrellaménti in corso si sarebbe inevitabilmente affievolita, atteso che sarebbero mancati i dati numericidi riscontro, correlati alle massicce e occulte dismissioni in atto.

Gli attori, per effetto delle plurime condotte illecite tenute da parte del ceto bancario, nei fatti, hanno pagato di più un bene che valeva molto di meno, esponendosi a margini di rischio maggiori. È ovvio, pertanto, che una valutazione del genere può poggiare essenzialmente su considerazioni equitative, poiché tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto ai fini della determinazione del giusto ed equo ristoro, come richiesto in via sussidiaria dagli attori (art. 1226 c.c.). (Omissis)

,quali rappresentanti del gruppo interno di controllo, e non anche di non avere rivelato al ' mercato sostanziale fallimento del piano di risanamento. Infatti, non è azzardato ritenere che gli investitori, in una situazione di normalità, avrebbero acquistato i titoli SCI a un prezzo molto inferiore rispetto alla oscillazione tra il 25% e il 20% del periodo in cui hanno per. lo più acquistato, poichè la voce sui rastrellamenti in corso si sarebbe inevitabilmente affievolita, atteso che sarebbero mancati i dati numerici di riscontro, correlati alle massicce e occulte.dismissioni in atto.- 

Gli attori, per effetto delle plurime condotte illecite tenute da parte del ceto bancario, nei fatti, hanno pagato di più un bene che valeva molto di meno, esponendosi a margini di rischio maggiori. E' ovvio, pertanto, che una valutazione del genere può poggiare essenzialmente su considerazioni equitative, poichè tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto ai fini della determinazione del giusto ed equo ristoro, come richiesto in via - sussidiaria dagli attori ( art. 1226 c.c.). 

Nella relazione della Consob si rileva che il prezzo delle azioni SCI indicato nel bilancio al 31.12.1996, approvato il 30 giugno 1997, è pari a lire 13 (v: rel. Consob). I risultati conseguiti dagli istituti di credito che hanno venduto, invece, sono i seguenti: 

Unicredito ha effettuato operazioni incrociate anche con i propri clienti dal 27/8/1997 al 17/9/1997, indicando nell'ordine di prezzo un limite di 23 lire per azione, e dismettendo in più tranches l'intero pacchetto azionario dell'8,66%, con un ricavo che oscilla da 27,1 lire per azione in data 27/8/1997 a 23 lire in data 17/9/1997; 

CRT ( ora Unicredit), che ha operato nei giorni 19, 22, e 23 settembre 1997, ha venduto la partecipazione pari al 6,73% del capitale sociale con prezzi che oscillavano da lire 23,09 a lire 24,04 e per azione, in sette tranches; 

Cariplo (Intesa) ha ridotto la partecipazione dal 7,14 % allo 0,77% in 18 tranches dal 17 settembre al 3 ottobre, a prezzi oscillanti da lire 24 lire a lire 21,5 per azione;

San Paolo IMI ha ceduto la sua partecipazione del 7,92 % in .dodici tranches dal 29/8/1997 al 16/9/1997 , con oscillazioni che vanno da 25,51 a 23, 57 lire ad azione; 

Carige ha dismesso la sua partecipazionein varie tranches dal 22 settembre al 24 ottobre passando da una partecipazione del 5,1 % al 1,8%, con un prezzo di vendite da.24 lire per azione a 12 lire per azione (al 24 ottobre); 

Centrobanca, che deteneva un portafoglio pari al 10,24% del capitale sociale, ha dismesso dal 12 settembre al 20/9/1997, riprendendo l'ultima negoziazione tra il 2 e ìl 3 ottobre, con prezzi che oscillano da 24,55 lire per azione a 21,94 lire; 

Banca di Roma cedeva azioni dal 25/9/1997 al 29/9/1997 ricavando da 23,3 lite per azione a 22 lire per azione e riducendo la sua partecipazione da 3,29% a 1,91 %.

I dati sopra riferiti, pertanto, riportano chiaramente che il comportamento delle banche di dismissione. dei titoli aveva fatto scendere il prezzo da una media di 23 lire ad azione (prendendo come punto di riferimento il criterio di convenienza indicato dal Credito Italiano negli ordini di vendita) .sino a 12 lire per azione, dato rilevato nell'imminenza della sospensione del titolo, proprio in coincidenza con il periodo in cui gli attori (a parte il caso di Marco Matteini) hanno comprato la maggior parte dei titoli a prezzi che oscillano da 24 lire a 23 lire ad azione: pertanto, la variazione determinatasi è stata da circa 23 lire ad azione a 12 lire, pari quasi alla metà del valore delle azioni. Ciò significa che, nonostante il titolo non valesse più nulla, in relazione allo stato patrimoniale della società allora già manifestatosi all'interno del comitato e del CdA, il comportamento illecito di vendita delle azioni aveva sicuramente inciso per circa 1/2 sul valore del titolo. Sugli attori, che hanno concentrato gli acquisti nella terza decade di settembre acquistando alle medesime quotazioni di vendita (23/24 lire a titolo), la condotta delle banche ha inciso nella medesima misura, posto che il restante residuo valore poteva ragionevolmente riferirsi al fatto che circolavano ancora voci su interessi di terzi all'acquisizione della società, tenuti certamente in conto dagli investitori al momento dell'acquisto (gruppo Gepco, Costa, v. doc. Convenuti e rel. Consob). 

La violazione delle norme regolamentari e deontologiche connesse alla mancata comunicazione, da parte delle banche che componevano il Comitato, delle dismissioni dei titoli iniziate nell'agosto 1997 da parte di alcuni istituti non acquista peso diverso in riferimento agli acquisti operati da Marco Matteini dal 25/8/1997 al 21/10/1997 in 29 tranches, per la maggior parte in .un periodo che cade tra il 9 settembre 1997 e il 29.9.1997, allorché le banche si sono disfatte di circa il .40% delle azioni SCI. In riferimento alla sua posizione soggettiva, non può ragionevolmente correlarsi un danno ulteriore e/o maggiore rispetto ai valori medi di liquidazione equitativa sopra esposti, poiché gli effetti sul titolo SCI delle vendite da parte di alcune banche, nel primo periodo, sono stati minori (facendo scendere le quotazioni da 30 lire e 24 lire per azione). Pertanto, anche per l'investimento di Matteini, che ha acquistato titoli dal valore di 30 lire ciascuno ai valore di 12 lire; in via equitativa, possono valere gli stessi parametri di riferimento per la valutazione del danno complessivamente subito, che tengono conto dell'intero-periodo in cui il comportamento delle banche facenti parte del Comitato si è dimostrato lesivo per il mercato, fino a chiusura delle operazioni di dismissione da parte delle banche, incidenti sul 60% dei titoli: dalla fine di agosto, ove la.quotazione del titolo ha iniziato una lenta fase discendente da 30 lire ad azione e non era stata notizia delle massicce dismissioni avvenute operate da CaRIParma, Bui, Banca di Roma, Credito Italiano e Istituto San Paolo (v. rei. Consob). 

Nei confronti dei singoli istituti coinvolti nella vicenda non si possono svolgere valutazioni differenziate sull'incidenza delle loro singole condotte, da ritenersi tra loro concorrenti nella causazione dell'evento lesivo, che portano all'affermazione di una loro responsabilità solidale da ripartirsi in egual misura (art. 2055, comma 1 e 2, c.c.). Peraltro Centrobanca, che non faceva parte del comitato e, dunque, non aveva gli stessi oneri del gruppo di comando, deve rispondere nei confronti degli attori limitatamente al periodo in cui ha dismesso i titoli (dal 12 settembre), sempre in via solidale con le altre banche.

A questo giudice, in ragione di tutto quanto sopra esposto, pare ragionevole che il risarcimento del danno debba confrontarsi con i dati riferiti alle oscillazioni del titolo nel periodo di massima lesività verificatasi sul mercato in generale, i quali permettono di incidere, in misura rilevante sugli 'ingiusti vantaggi conseguiti dalle banche che li hanno venduti, convenute in questo giudizio, e ugualmente di compensare gli investitori con un equo indennizzo. Pertanto, si ritiene equo che agli attori danneggiati venga corrisposta la somma equivalente a 10 lire per azione, atteso che essi hanno ricavato poco più di una lira per azione dalla successiva vendita delle azioni alla. Santaeurasia, mentre le banche, con la loro condotta illecita, hanno interferito nel mercato portando le quotazioni da una media di 23 lire circa per azione a 12 lire per azione. Come si è visto, il medesimo criterio vale anche per l'investitore Marco Matteini, che ha acquistato titoli prima delle dismissioni da parte di alcune delle banche chiamate a rispondere del fatto e ha proseguito negli acquisti anche dopo la divulgazione della semestrale, perché i successivi acquisti erano evidentemente ancora alimentati dalle dismissioni ancora in atto da parte delle banche e dalla necessità di perequare le perdite già subite acquistando titoli a minor prezzo, nella speranza di un rialzo. La caduta definitiva del titolo, difatti, si verificò non appena fu noto .al mercato non tanto il fallimento del piano, ma il commodus discessus delle. banche, che alla fine delle operazioni avevano dismesso oltre il 60 % del capitale.

Solo Centrobanca, per le ragioni di cui sopra, viene condanna a restituire Marco Matteini l'importo di lire 10 per azione in riferimento agli acquisti di azioni effettuati dal medesimo dal 12 settembre in avanti, pari a n. 7.100.000 azioni SCI. 

Sotto il profilo del danno morale e non patrimoniale, anch'esso richiesto ai sensi dell'art. 2059 c.c., si rammenta che gli attori, per le ragioni sopra esposte, non sono stati considerati parti offese del commesso illecito penale, nè risultano avere provato un danno all'immagine, alla propria reputazione o esistenza stessa in conseguenza del comportamento illecito delle banche: pertanto, la domanda volta a ottenere il suddetto risarcimento viene respinta. 

Le banche convenute, pertanto, sono tenute, in via tra loro solidale, ai sensi dell'art 2055 c.c. a corrispondere ad ogni attore il risarcimento pari a lire 10 per ogni azione acquistata dagli attori. Gli attori, pertanto, devono essere risarciti in ragione di € 0,005 (lire 10) ad azione da parte di tutte le banche che facevano parte del Comitato ristretto in rapporto al seguente numero di azioni acquistate all'epoca: 

Marco Matteini: 12.350.000; Luca Matteini: 1.000.000; Giampaolo Maleci:500.000; Emilio Pieri: 250.000; Filippa Manuli: 250.000; Simona Mangini:. 750.000 ; Roberto Rinaldi:250.000; Angelo Tullo:250.000; Maria Adelaide Annoni Campori: 500.000 azioni; Paolo Roda: 2.000.000; Gianfranco Bagnoli 1.000.000; Alberto Berlincioni 500.000 azioni; Margherita Alizzi: 250.000; Paolo Benocci: 1.000.000. 

La responsabilità solidale dì Centrobanca nei confronti di Marco Matteini viene limitata • in ragione di E 0,0051 ( lire 10) per 7.100.000 azioni.

La somma complessivamente dovuta dalle banche convenute, in via tra loro solidale, va maggiorata degli interessi legali, .calcolati dal fatto (settembre 1997) aI saldo, come richiesto dagli attori in-citazione. 

Le spese: di lite, liquidate in.€ 12.468,79 di cui € 671,39 per spese e € 1797,40 per diritti, sono poste a carico solidale delle convenute soccombenti. 

In considerazione della rilevanza penale dei fatti sopra accertati, invia copia della presente sentenza. alla Procura del Tribunale di Milano per quanto di competenza.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, in composizione monocratica, così decide:

in accogbmento .delle domande, condanna le convenute, in via tra loro solidale, a risarcire agli attori nella misura di € 0,0051 per ogni azione SCI acquistata nel periodo dal 25/08/1997 21/10/1997 (come indicato nella parte motiva), con interessi legali dal dovuto al saldo; 

limita a 7.100.000 azioni, per l'importo di € 0,0051 per azione, il risarcimento dovuto in via solidale con le altre banche, da Centrobanca nei confronti di Marco Mattini,  oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;    

respinge le ulteriori domande; 

condanna le convenute, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in €12.468,79 complessive, oltre IVA e CPA; 

invia copia della presente sentenza alla Procura presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza 

Milano, 14 febbraio 2004