Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20168 - pubb. 14/07/2018

Nuova attività di impresa esercitata dal fallito e diritto del fallimento di appropriarsi dei soli risultati positivi

Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2018, n. 11541. Est. Dolmetta.


Fallimento - Effetti - Beni del fallito - Nuova attività di impresa esercitata dal fallito dopo la data di apertura della procedura concorsuale - Operazioni finanziarie gestite su un conto corrente già in precedenza aperto dalla società "in bonis" - Disciplina dei relativi atti - Applicabilità dell’art. 42, comma 2, l. fall. - Conseguenze



Qualora il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, avvalendosi per le operazioni finanziarie ad essa inerenti di un conto corrente bancario già in precedenza aperto in capo alla società "in bonis", i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 l.fall., ma restano disciplinati dall'art. 42, comma 2, l. fall., riguardante la sopravvenienza di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento. Ne consegue che la curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova impresa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1.- La società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa Synergica ricorre per cassazione nei confronti della società cooperativa Banco Popolare, articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 5 maggio 2015, in riforma di quella resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Bergamo, n. 1130/2012.

Nei confronti del ricorso resiste il Banco Popolare che ha depositato un apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno provveduto a depositare memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2.- La vicenda giunta ora all'esame di questa Corte fa riferimento a un conto corrente bancario, per un certo periodo di tempo rimasto aperto, ed effettivamente movimentato, pur dopo l'avvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della società correntista.

A fronte di tale situazione, il Commissario liquidatore ha chiesto la condanna del Banco Popolare alla restituzione del residuo saldo attivo di conto corrente maturato alla data della dichiarazione e, altresì, al versamento in sue mani di tutte le diverse, ulteriori somme affluite sul conto dopo tale dichiarazione. Il Banco Popolare si è opposto alla richiesta, assumendo tra l'altro che il conto, rimasto nei fatti aperto per la mancanza di informazione dell'avvio della procedura, era stato sostanzialmente utilizzato. "per effettuare pagamenti a terzi".

Accogliendo la domande formulate dal Commissario liquidatore, il Tribunale di Bergamo ha in particolare rilevato che la norma dell'art. 78 L. Fall., applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta, sancisce lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente al momento di avvio della procedura; che la norma dell'art. 44 L. Fall., essa pure applicabile al caso di liquidazione coatta, sancisce l'inefficacia di tutti i pagamenti, fatti o ricevuti dall'impresa dopo la relativa dichiarazione; che nella specie non risultava provato - contro le riportate evenienze - che le rimesse affluite sul conto in questione fossero riferibili a una nuova attività di impresa, di iniziativa post-fallimentare.

Proposta impugnazione da parte del Banco Popolare avanti alla Corte di Appello di Brescia, quest'ultima, nell'accoglierla, ha in via segnata osservato, richiamandosi in modo espresso alla pronuncia di Cass. 7 giugno 2002 n. 8274, che alla facoltà per il curatore di appropriarsi di tutte le somme affluite sul conto corrente in epoca successiva all'avvio della procedura, la banca ben può opporre (assumendone il relativo onere probatorio) che tali rimesse abbiano in realtà costituito provento della gestione di un'attività d'impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di avvio della procedura; e che, d'altra parte, non emerge "nessuna contrapposizione di principio" per potere differenziare al riguardo il caso di nuova e diversa impresa, che ha preso inizio cioè dopo la dichiarazione di liquidazione, e quello di semplice prosecuzione dell'impresa precedente e in relazione alla quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza.

 

Motivi della decisione

3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo (ricorso, p. 5) assume: "violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 42, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), per essere stato applicato in assenza dell'inizio di una nuova e diversa attività di impresa".

Il secondo motivo (p. 12) assume: "violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 42, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere applicato la norma senza valutare se le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell'attività proseguita dalla Synergica in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa".

Il terzo motivo (p. 14) assume: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in riferimento alla prova del fatto che le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell'attività proseguita dalla Synergica in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)".

Il quarto motivo (p. 17) assume: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e 2730 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento ai pagamenti effettuati da Synergica dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)".

Il quinto motivo (p. 22) assume: "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), costituito dall'individuazione dei pagamenti effettivamente riferibili ai costi dell'attività di impresa.

4.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, in ragione della complementarità che li lega. Entrambi i motivi convergono, infatti, sulla norma dell'art. 42, comma 2, L. Fall. (per la quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi"), di cui il ricorrente nega venga a trovare applicazione nella fattispecie concreta.

Il primo motivo contesta, in particolare, il rilievo della Corte territoriale, per cui la norma dell'art. 42, comma 2 può venire indifferentemente in applicazione tanto nel caso di nuova e diversa impresa svolta dal fallito, quanto pure in quello di semplice prosecuzione, da parte del medesimo, della attività imprenditoriale in essere prima della dichiarazione di avvio della procedura. Secondo il ricorrente, in quest'ultima ipotesi dovrebbe invece entrare in applicazione il regime di inefficacia degli atti del fallito, che è sancito dalla norma dell'art. 44 L. Fall..

Il secondo motivo contesta, dal canto suo, l'ulteriore svolgimento compiuto dalla Corte bresciana, per cui al riscontro dello svolgimento di un'attività di impresa post-fallimentare segue senz'altro la "riconducibilità ad essa dei pagamenti effettuati attraverso operazioni sul conto corrente", quali passività da dedurre dagli utili ritratti dall'esercizio dell'impresa medesima. Secondo il ricorrente, per contro, occorre in ogni caso verificare specificamente l'effettiva pertinenza all'impresa sia delle somme affluite sul conto, sia pure dei pagamenti compiuti dal fallito a mezzo di prelievi dal conto medesimo: dovendo comunque trovare applicazione, nel caso di riscontro non positivo, la disciplina dettata dall'art. 44.

5.- Più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, la questione relativa alla definizione dei rapporti, che intercorrono tra la norma dell'art. 42, comma 2 e quella dell'art. 44 L. Fall., non sempre ha ricevuto soluzioni del tutto allineate nelle sentenze rese dalle Sezioni semplici. Come non mancano di testimoniare, ciascuno per il suo lato, il ricorso e il controricorso depositati dalle parti.

Posta questa situazione, va fatto riferimento alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte in data 10 dicembre 1993, n. 12159, come intesa a "comporre" - così segnala espressamente la stessa "il contrasto che si è determinato presso la Prima Sezione della Corte in ordine alla disciplina applicabile agli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento", dovendosi dunque "stabilire se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive e ai pagamenti effettuati attraverso il conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito d'impresa", così applicando comunque la norma dell'art. 44, "ovvero possa far proprio il saldo attivo del conto corrispondente all'utile realizzato", sulla base del disposto dell'art. 42, comma 2.

6.- Nella sentenza delle Sezioni l'interrogativo appena richiamato riceve una soluzione articolata. Nel senso che la preferenza va al secondo corno dell'alternativa solo nella concorrente presenza di due condizioni. Una è che il riferimento della fattispecie concreta sia nei confronti di una nuova impresa; l'altra è che le passività da dedurre consistano precisamente in "obbligazioni derivanti dal titolo o, comunque, inerenti all'acquisto".

Il Collegio ritiene di confermare senz'altro la sostanza di questa soluzione, che per l'appunto subordina l'esclusione dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 44 al necessario concorso degli indicati due requisiti.

7.- Non può, in effetti, risultare condivisibile il rilievo della Corte territoriale per cui tra l'ipotesi dell'avvio di una nuova impresa e quella della prosecuzione di quella già in essere prima della sentenza dichiarativa non corrono differenze di rilievo.

Quest'ultima ipotesi non può non confrontarsi, invero, con la figura del c.d. esercizio dell'impresa, così come conformata e regolata dalla disciplina vigente (peraltro, di impianto non diverso - per quanto viene qui in specifico interesse - da quella anteriore alle riforme della legge fallimentare).

Pareggiare, sotto il profilo del regime degli atti, il caso della prosecuzione dell'impresa effettuata dal curatore sulla base delle occorrenti autorizzazioni e dei previsti controlli a quello della prosecuzione della stessa posta in essere dal fallito in difetto di ogni autorizzazione senza alcun controllo significherebbe, in realtà, vanificare il regime del c.d. esercizio provvisorio delineato dal sistema della legge fallimentare. Si vedano, in segnata specie, le disposizioni contenute nell'art. 104 L. Fall..

Neppure può ritenersi corretto ipotizzare una sorte di "riconduzione automatica" dei movimenti di conto corrente all'esercizio della nuova impresa. Per escludere l'applicazione della norma dell'art. 44 occorre, invece, la sussistenza di un nesso di pertinenza specifica (cfr., in particolare, Cass., 24 gennaio 2008, n. 1600): sia in punto di prelievi, sia pure, e non meno, in punto di versamenti.

Chè a reggere l'applicazione della norma dell'art. 42, comma 2, è proprio il fatto che si tratta di beni non già esistenti nel patrimonio del debitore al momento della sua dichiarazione di fallimento (ovvero di liquidazione coatta), bensì sopravvenuti rispetto alla dichiarazione medesima.

8.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno dunque accolti. Il terzo, il quarto e il quinto motivo risultano assorbiti da tale accoglimento.

9.- Il ricorso va accolto, nei termini e limiti appena indicati. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la deciderà in conformità al principio di diritto sopra enunciato e giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la deciderà in conformità al principio di diritto sopra enunciato e pure sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 15 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018.