Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24809 - pubb. 02/02/2021

Concordato preventivo: il credito relativo al compenso dell’attestatore è prededucibile anche quando la domanda viene dichiarata inammissibile

Cassazione civile, sez. VI, 28 Gennaio 2021, n. 1961. Pres. Giulia Iofrida. Est. Pazzi.


Concordato preventivo - Credito dell’attestatore - Concordato con riserva - Inammissibilità della domanda di concordato - Prededuzione nel fallimento consecutivo



Il credito maturato dal professionista incaricato di redigere l'attestazione in pendenza del termine assegnato dal tribunale a norma dell'art. 161, comma 6, legge fall. ha carattere prededucibile nel successivo fallimento e ciò anche nell’ipotesi in cui la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile.

In questo caso, il riconoscimento della prededuzione costituisce, infatti, un effetto automatico, ex art. 161, comma 7, legge fall., conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Maria Baratta e Sandro Bravi



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