Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25254 - pubb. 07/05/2021

La sospensione, disposta in via cautelare, della delibera assembleare di esclusione del socio ha natura conservativa e strumentale al giudizio a cognizione piena

Cassazione civile, sez. I, 26 Aprile 2021, n. 10986. Pres. De Chiara. Est. Campese.


Esclusione da socio di società di persone - Opposizione - Sospensione cautelare - Natura conservativa - Dipendenza da pregiudiziale capo costitutivo - Successiva estinzione del giudizio di merito - Perdita di efficacia ex art. 669 novies c.p.c.

Sospensione delibere societarie - Natura anticipatoria - Esclusione - Strumentalità "forte" - Affermazione

Esclusione da socio di società di persone - Opposizione - Sospensione cautelare - Natura conservativa - Dipendenza da pregiudiziale capo costitutivo - Successiva estinzione del giudizio di merito - Perdita di efficacia ex art. 669 novies c.p.c.



La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.

Ed infatti: i) l'ordinanza sospensiva, ove pure suscettibile di sopravvivere all'estinzione del giudizio di merito in funzione del quale è stata ottenuta, mai potrebbe offrire un punto fermo nei rapporti tra società e soci, tale da consentire alle parti di rinunciare ad instaurare e proseguire la causa di annullamento fino alla sua tipica conclusione di merito; ii) l'annullamento di una delibera assembleare può essere promosso solo entro un determinato lasso di tempo, sicché, ove estinto il giudizio di merito, il provvedimento di sospensione eventualmente reso rimarrebbe in vita, ma non vi sarebbe più possibilità di dare impulso all'iter destinato a sfociare nella statuizione di merito, non potendo certo a ciò provvedere la società con un'azione di accertamento negativo - non di un diritto, bensì - di un mero potere di impugnativa processuale. Si verificherebbe, cioè, che la sospensiva diverrebbe definitiva e non esposta ad alcun ulteriore possibile sindacato in sede di cognizione ordinaria e piena, con frontale violazione del disposto dell'ult. co. dell'art. 669 octies c.p.c.; iii) la sopravvivenza sine die di un provvedimento meramente interinale cagionerebbe un persistente dubbio sulla validità/invalidità della delibera impugnata e sospesa, destinato a protrarsi per un tempo assolutamente indefinito, con irreparabile pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici costituente un valore cardine del nostro ordinamento.

Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro



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